Page 11 - Rassegna 2018-2
P. 11
STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI
Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (“Decreto”) ha provveduto a colmare una
sorta di vuoto normativo ai fini della estensione della responsabilità, nel conte-
sto di predeterminati reati penali, alle società e agli enti , in quanto persone giu-
(1)
ridiche (quindi soggetti definibili e individuabili nelle loro responsabilità per la
commissione di reati penali) tanto quanto le persone fisiche.
Numerosi studiosi puntualizzano che il Decreto in questione ha introdot-
to per la prima volta in Italia, un po’ impropriamente, la responsabilità (anziché
penale ) amministrativa, delle società, in conseguenza della commissione
(2)
appunto di alcune tipologie di reati; molti dei quali sono simili a quelli che le
persone fisiche pongono in essere nel loro interesse o a loro vantaggio perso-
nale. Per il Decreto, un soggetto giuridico, come una società, può compiere per
il tramite di suoi terzi dei reati predeterminati.
La responsabilità della società (che si aggiunge e non si sostituisce a quella
della persona fisica che ne risulta l’autore) sorge qualora il reato sia stato com-
messo nell’interesse o a vantaggio della società medesima, anche nella forma del
tentativo ovvero in concorso; è per contro esclusa quando il reato sia stato inve-
ce posto in essere nell’esclusivo interesse dell’agente , cioè della persona fisica
(3)
che materialmente pone in essere l’atto rilevante ai fini penali.
I “reati 231”, ossia quelli riferiti alle responsabilità delle società, sono stati
definiti “reati presupposto”, così denominati, secondo l’opinione di alcuni stu-
diosi, perché costituiscono il presupposto (oggettivo) per l’applicazione del
Decreto. Compiere un reato posto in essere nell’interesse o a vantaggio della
società, significa che:
- nell’interesse, il reato presupposto è stato commesso per favorire la società
indipendentemente dal fatto che sia stato in seguito conseguito un vantaggio;
così censurando anche l’intenzione di procurare un vantaggio per l’ente;
- vantaggio, identifica il conseguimento di un risultato; in tal senso può
attuarsi anche in forme dal contenuto diverso da quello patrimoniale ed econo-
mico, come nel caso dell’avere conseguito il vantaggio di essere più competitivo
rispetto ai concorrenti.
(1) Nel presente articolo società ed ente sono usati in via sinonimica, trattandosi per entrambi i casi di
soggetti persone giuridiche diverse dalle persone fisiche alle quali, invece, di norma si attri-
buisce responsabilità penale.
(2) È opinione dello scrivente che più di una vera e propria responsabilità amministrativa
dovrebbe trattarsi di una responsabilità penale vera e propria; il profilo sanzionatorio stesso,
nella parte delle sanzioni interdittive ha ampi profili di similitudine con l’interdizione riferita
alle persone fisiche (ma anche con la reclusione che comporta l’impossibilità a svolgere qual-
sivoglia attività).
(3) Tipico è il caso di tangenti ricevute per sé, per il proprio vantaggio personale, e non per van-
taggio del terzo soggetto - società - per cui si lavora.
10