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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI




                  Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (“Decreto”) ha provveduto a colmare una
             sorta di vuoto normativo ai fini della estensione della responsabilità, nel conte-
             sto di predeterminati reati penali, alle società e agli enti , in quanto persone giu-
                                                                 (1)
             ridiche (quindi soggetti definibili e individuabili nelle loro responsabilità per la
             commissione di reati penali) tanto quanto le persone fisiche.
                  Numerosi studiosi puntualizzano che il Decreto in questione ha introdot-
             to per la prima volta in Italia, un po’ impropriamente, la responsabilità (anziché
             penale )  amministrativa,  delle  società,  in  conseguenza  della  commissione
                   (2)
             appunto di alcune tipologie di reati; molti dei quali sono simili a quelli che le
             persone fisiche pongono in essere nel loro interesse o a loro vantaggio perso-
             nale. Per il Decreto, un soggetto giuridico, come una società, può compiere per
             il tramite di suoi terzi dei reati predeterminati.
                  La responsabilità della società (che si aggiunge e non si sostituisce a quella
             della persona fisica che ne risulta l’autore) sorge qualora il reato sia stato com-
             messo nell’interesse o a vantaggio della società medesima, anche nella forma del
             tentativo ovvero in concorso; è per contro esclusa quando il reato sia stato inve-
             ce posto in essere nell’esclusivo interesse dell’agente , cioè della persona fisica
                                                               (3)
             che materialmente pone in essere l’atto rilevante ai fini penali.
                  I “reati 231”, ossia quelli riferiti alle responsabilità delle società, sono stati
             definiti “reati presupposto”, così denominati, secondo l’opinione di alcuni stu-
             diosi,  perché  costituiscono  il  presupposto  (oggettivo)  per  l’applicazione  del
             Decreto. Compiere un reato posto in essere nell’interesse o a vantaggio della
             società, significa che:
                  -  nell’interesse, il reato presupposto è stato commesso per favorire la società
             indipendentemente dal fatto che sia stato in seguito conseguito un vantaggio;
             così censurando anche l’intenzione di procurare un vantaggio per l’ente;
                  -  vantaggio, identifica il conseguimento di un risultato; in tal senso può
             attuarsi anche in forme dal contenuto diverso da quello patrimoniale ed econo-
             mico, come nel caso dell’avere conseguito il vantaggio di essere più competitivo
             rispetto ai concorrenti.

             (1)  Nel presente articolo società ed ente sono usati in via sinonimica, trattandosi per entrambi i casi di
                  soggetti persone giuridiche diverse dalle persone fisiche alle quali, invece, di norma si attri-
                  buisce responsabilità penale.
             (2)  È  opinione  dello  scrivente  che  più  di  una  vera  e  propria  responsabilità  amministrativa
                  dovrebbe trattarsi di una responsabilità penale vera e propria; il profilo sanzionatorio stesso,
                  nella parte delle sanzioni interdittive ha ampi profili di similitudine con l’interdizione riferita
                  alle persone fisiche (ma anche con la reclusione che comporta l’impossibilità a svolgere qual-
                  sivoglia attività).
             (3)  Tipico è il caso di tangenti ricevute per sé, per il proprio vantaggio personale, e non per van-
                  taggio del terzo soggetto - società - per cui si lavora.
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