Page 12 - Rassegna 2018-2
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IL REGIME DI RESPONSABILITÀ PENALE DELLE SOCIETÀ E DEGLI ENTI



                    Sotto il profilo sanzionatorio, per tutti gli illeciti/reati presupposto com-
               messi, è sempre prevista l’applicazione di una sanzione pecuniaria, la quale è il
               fattore comune per qualsivoglia reato ; per le ipotesi, invece, di maggiore gra-
                                                    (4)
               vità ed espressamente indicate è prevista - in aggiunta - l’applicazione di misure
               interdittive, quali:
                    - l’interdizione temporanea dall’esercizio dell’attività;
                    - la sospensione o la revoca di autorizzazioni;
                    - licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
                    - il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per
               ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
                    - l’esclusione o la revoca da agevolazioni;
                    - finanziamenti, contributi e sussidi;
                    - il divieto di pubblicizzare beni e servizi;
                    - sanzioni aggiuntive alquanto severe, in termini di effetti economici per
               la società o l’ente.
                    Oltre alle sanzioni indicate sono previste inoltre la confisca, che consiste
               nell’acquisizione da parte dello Stato del prezzo o del profitto del reato o di un
               valore ad essi equivalente (anche questa sanzione è una fattispecie che si ritrova
               tra le sanzioni irrogate alla persona fisica) oltre che la pubblicazione della sen-
               tenza di condanna.
                    Con riferimento agli autori del reato il Decreto prevede - affinché possa
               configurarsi la responsabilità amministrativa dell’ente - che l’Autore materiale
               del reato-presupposto sia una persona fisica inserita nell’organizzazione azien-
               dale della società.
                    La responsabilità amministrativa a carico dell’ente sorge comunque quan-
               do i reati vengono commessi da:
                    - soggetti in posizione cosiddetta “apicale”, quali, ad esempio, il legale rappresen-
               tante, l’amministratore, il direttore generale, nonché le persone che esercitano,
               anche di fatto, la gestione e il controllo dell’ente (art. 5, comma 1, lett. a), D.Lgs.
               n. 231/2001), ovvero i managers;


               (4)    La sanzione in denaro è fissata dal Giudice previa determinazione di quote espressive della
                      gravità del reato. Le quote non possono essere inferiori a cento né superiori a mille. A
                      seguito di ciò il Giudice determina il valore monetario della singola quota, che va da un
                      minimo di 258 euro ad un massimo di 1.549 euro, individuato in relazione alle condizioni
                      economiche e patrimoniali della società e o dell’ente. La sanzione pecuniaria potrà pertanto
                      avere un ammontare minimo di euro 25.800 ed un ammontare massimo di euro 1.549.000.
                      Sono previste delle riduzioni per le piccole imprese, con importo della singola quota ad
                      euro 103, o nel caso in cui l’autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse
                      proprio o di terzi e la società e o l’ente non hanno ricavato un vantaggio consistente o il
                      danno patrimoniale cagionato è tenue.

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