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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI
• pubblicità;
• sponsorizzazioni;
• spese di rappresentanza, omaggi;
- partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta per la ven-
dita di beni e servizi o finalizzate alla realizzazione di opere/servizi a favore
della PA;
- realizzazione di accordi di partnership con terzi soggetti per collaborazio-
ni commerciali e, in generale, il ricorso ad attività di intermediazione finalizzate
alla vendita di prodotti e/o servizi nei confronti di soggetti pubblici nazionali.
I reati presupposto che seguono possono rientrare tra quelli oggetto di
indagine da parte dell’Arma.
3. Corruzione tra privati: innovazione normativa con effetti anche “231”
È il D.Lgs. 14 aprile 2017, n. 38, attinente alla lotta contro la corruzione
nel settore privato, che introduce le novità che seguono:
- riformulazione del delitto di corruzione tra privati di cui all’art. 2635 c.c.;
- introduzione della nuova fattispecie di istigazione alla corruzione tra
privati (art. 2635-bis c.c.);
- previsione di pene accessorie per ambedue le fattispecie (art. 2635-
ter c.c.);
- modifica delle sanzioni di cui al Decreto 231 in tema di responsabilità
degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato. In tal caso il volere
del legislatore è stato quello di aggravare il trattamento sanzionatorio in ordine
alla responsabilità degli enti e attribuire rilevanza penale all’istigazione alla cor-
ruzione tra privati e ampliare il confine di applicazione della legge non solo alle
società commerciali ma anche agli enti privati (es. associazioni, fondazioni, par-
titi politici…).
Significative sono le modifiche apportate alla corruzione passiva tra privati,
in particolare, l’art. 3 del D.Lgs. 38/2017 interviene sull’art. 2635 c.c. inclu-
dendo tra gli autori del reato, non solo coloro che rivestono posizioni apicali
di amministrazione e di controllo, ma anche coloro che svolgono attività lavo-
rativa mediante l’esercizio di funzioni direttive presso società o enti privati.
Nel monitorare la corruzione tra privati occorrerà prendere a riferimento
anche i rischi di reato legati alla “istigazione” alla corruzione tra privati. La
nuova fattispecie sembra dunque costruita in termini di reato di mera condotta,
senza cioè la previsione di un evento di danno .
(9)
(9) L’istigazione alla corruzione ha sanzioni ridotte rispetto al delitto di corruzione.
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