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IL REGIME DI RESPONSABILITÀ PENALE DELLE SOCIETÀ E DEGLI ENTI



               6.  Il reato di “intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro” tra i
                  reati presupposto
                    Con la Legge 29 ottobre 2016, n. 199, entrata in vigore il 4 novembre 2016
               sono state apportate diverse modifiche al testo dell’art. 603-bis del codice penale
               rubricato “Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro” con il contestuale inseri-
               mento di tale fattispecie tra i “reati presupposto”.
                    In via preliminare si rileva come le condotte costituenti “indice di sfrutta-
               mento” rileveranno solo ove dolosamente preordinate a sottoporre “i lavoratori
               a  condizioni  di  sfruttamento”  con  consapevolezza  e  volontà  di  approfittare
               “del loro stato di bisogno”. Si è quindi operato un intervento volto a rafforzare
               il contrasto al cosiddetto “caporalato”.
                    Il reato in esame, oggi, risulta slegato dal requisito dello svolgimento di
               “un’attività organizzata di intermediazione”, andando a colpire altresì chiunque
               “utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l’attività di interme-
               diazione di manodopera sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento
               ed approfittando del loro stato di bisogno”.
                    Ne consegue che non sono più necessarie le attività cosiddetta di “capo-
               ralato” ma è sufficiente, perché il fatto assuma rilevanza penale, l’utilizzo da
               parte del datore di lavoro di lavoratori sottoposti a condizioni di sfruttamento
               e in stato di bisogno; in tal senso la condotta caratterizzata da violenza, minac-
               cia o intimidazione è divenuta oggi circostanza aggravante e non più elemento
               costitutivo del reato.
                    Di particolare rilievo è anche l’indice di sfruttamento relativo alla “sussi-
               stenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di
               lavoro” che ora rileva anche laddove non sia tale da esporre il lavoratore a peri-
               colo per la salute, la sicurezza o l’incolumità personale.




               7.  Reato di istigazione e incitamento al razzismo e alla xenofobia e il
                  whistleblowing
                    Le ultime novità in materia di 231 sono conseguenti alla Legge del 20
               novembre 2017, n.167, “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi deri-
               vanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea - Legge Europea 2017”,
               che ha previsto l’inserimento tra i reati di cui al D.Lgs. n. 231, del reato di isti-
               gazione e incitamento al razzismo e alla xenofobia con conseguente possibile
               responsabilità delle società e una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di
               euro  1.239.200,  oltre  alle  eventuali  ulteriori  sanzioni  interdittive  previste  dal
               medesimo decreto.


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