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IL REGIME DI RESPONSABILITÀ PENALE DELLE SOCIETÀ E DEGLI ENTI
6. Il reato di “intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro” tra i
reati presupposto
Con la Legge 29 ottobre 2016, n. 199, entrata in vigore il 4 novembre 2016
sono state apportate diverse modifiche al testo dell’art. 603-bis del codice penale
rubricato “Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro” con il contestuale inseri-
mento di tale fattispecie tra i “reati presupposto”.
In via preliminare si rileva come le condotte costituenti “indice di sfrutta-
mento” rileveranno solo ove dolosamente preordinate a sottoporre “i lavoratori
a condizioni di sfruttamento” con consapevolezza e volontà di approfittare
“del loro stato di bisogno”. Si è quindi operato un intervento volto a rafforzare
il contrasto al cosiddetto “caporalato”.
Il reato in esame, oggi, risulta slegato dal requisito dello svolgimento di
“un’attività organizzata di intermediazione”, andando a colpire altresì chiunque
“utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l’attività di interme-
diazione di manodopera sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento
ed approfittando del loro stato di bisogno”.
Ne consegue che non sono più necessarie le attività cosiddetta di “capo-
ralato” ma è sufficiente, perché il fatto assuma rilevanza penale, l’utilizzo da
parte del datore di lavoro di lavoratori sottoposti a condizioni di sfruttamento
e in stato di bisogno; in tal senso la condotta caratterizzata da violenza, minac-
cia o intimidazione è divenuta oggi circostanza aggravante e non più elemento
costitutivo del reato.
Di particolare rilievo è anche l’indice di sfruttamento relativo alla “sussi-
stenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di
lavoro” che ora rileva anche laddove non sia tale da esporre il lavoratore a peri-
colo per la salute, la sicurezza o l’incolumità personale.
7. Reato di istigazione e incitamento al razzismo e alla xenofobia e il
whistleblowing
Le ultime novità in materia di 231 sono conseguenti alla Legge del 20
novembre 2017, n.167, “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi deri-
vanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea - Legge Europea 2017”,
che ha previsto l’inserimento tra i reati di cui al D.Lgs. n. 231, del reato di isti-
gazione e incitamento al razzismo e alla xenofobia con conseguente possibile
responsabilità delle società e una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di
euro 1.239.200, oltre alle eventuali ulteriori sanzioni interdittive previste dal
medesimo decreto.
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