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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI




                  Il Legislatore, nel porre maggiore attenzione alle procedure di secretazio-
             ne dei contratti di appalto, è intervenuto non tanto sul processo di acquisizione
             dei beni e servizi, che non ha subìto sostanziali modifiche, quanto sul momento
             originario dell’intera procedura (decreto di secretazione) nonché sul sistema dei
             controlli ex ante ed ex post.
                  Prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice, le deroghe alle procedure
             generali di appalto erano piuttosto ampie e riguardavano la disciplina della con-
             correnza e della pubblicità delle procedure di gara, il controllo della Corte dei
             Conti nonché la vigilanza dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici
             AVCP (Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici).
                  Al riguardo, il nuovo Codice ha invece previsto agli articoli 162 e 213, che
             i contratti vengano trasmessi alla Corte dei Conti non solo per il controllo suc-
             cessivo, ma anche per il controllo preventivo di legittimità e siano altresì sotto-
             posti alla vigilanza dell’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) .
                                                                              (1)
                  Per quanto riguarda il sistema dei controlli, il legislatore ha inteso ricon-
             durre nell’alveo dei tradizionali controlli della Corte dei Conti anche i contratti
             secretati. Le due tipologie di controllo, di legittimità e sulla gestione, differisco-
             no tra loro in maniera sostanziale, sia per quanto riguarda la fase del contratto
             su cui viene operato il controllo, ex ante il primo ed ex post il secondo, sia per la
             natura propria del controllo.
                  Il controllo successivo sulla gestione attiene a regolarità, correttezza ed
             efficacia della gestione con una valutazione basata essenzialmente sulle opera-
             zioni condotte nel corso dell’esecuzione del lavoro o del servizio. Il controllo
             preventivo attiene, invece, alla legittimità e alla regolarità delle procedure di affi-
             damento degli appalti .
                                 (2)
                  Il primo rapporto al Parlamento presentato e pubblicato dalla Corte dei
             Conti nel mese di giugno 2017 , rende conto dell’esito di un primo anno di
                                           (3)
             controlli di legittimità operati su tutte le Amministrazioni pubbliche che hanno
             fatto ricorso alle procedure di secretazione.
                  Tuttavia, prima di soffermarsi su alcune riflessioni, occorre valorizzare i
             passaggi che hanno interessato l’evoluzione normativa dei contratti secretati.
             Come ricordato, la disciplina dei contratti secretati o che richiedono particolari

             (1)  Si veda, al riguardo, al protocollo di intesa stipulato tra Corte dei Conti e ANAC nel 2017.
             (2)  La Corte dei Conti esercita il controllo preventivo di legittimità su una serie di atti, indicati
                  dalla legge, tra cui i decreti che approvano i contratti delle Amministrazioni dello Stato (art.
                  3, co. 1, lett. g), L. 20/1994).
             (3)  Relazione al Parlamento sull’attività di controllo esercitata dalla Corte dei Conti ai sensi del-
                  l’art.  162,  comma  5,  del  d.lgs.  18  aprile  2016,  n.  50.  Deliberazione  16  giugno  2017,  n.
                  1/2017/O/UCCS.
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