Page 32 - Rassegna 2018-2
P. 32

I CONTRATTI SECRETATI E IL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI PUBBLICI



                    Già nelle prime proposte di riordino delle procedure di secretazione si rac-
               comandava di ponderare, e quindi motivare, le esigenze sottese alla necessità di
               deroga, evitando dichiarazioni espresse in termini generici ovvero basate sul
               richiamo “seriale” a precedenti risalenti nel tempo .
                                                                (8)
                    Già il comma 2 dell’art. 17 del Codice disponeva che “le Amministrazioni
               e gli enti usuari attribuiscono, con provvedimento motivato, le classifiche di
               segretezza ai sensi dell’art. 42 della legge 3 agosto 2007, n. 124, ovvero di altre
               norme vigenti .
                             (9)
                    Con particolare riferimento ai contratti eseguibili con speciali misure di
               sicurezza, le Amministrazioni e gli enti usuari dichiarano, con provvedimento
               motivato, i lavori, i servizi e le forniture da eseguire in tali modalità individuate
               nel predetto provvedimento”.
                    Il decreto di secretazione deve riferirsi ad ogni singola opera, considera-
               te  la  specificità  e  la  delicatezza  delle  conseguenze  sottese  alla  secretazione
               stessa. È tuttavia possibile ammettere una dichiarazione di segretezza riferita
               a più opere rientranti in un’unica programmazione, sempreché palesi conte-
               nuti che garantiscano l’individuazione delle opere da realizzare e delle loro
               caratteristiche.
                    La Corte dei Conti (relazione allegata alla delibera n. 12 del 2012 trasmessa
               alle Camere il 26 ottobre 2012) ha rilevato che le esigenze di secretazione o
               riservatezza, che legittimano l’adozione di procedure contrattuali derogatorie
               rispetto ai principi generali, devono essere sempre riscontrabili, oltre che nei


               (8)  Fonte: Camera dei deputati, Modifiche alla disciplina dei contratti secretati o che esigono
                    particolari misure di sicurezza, 10 giugno 2013, elementi per l’istruttoria legislativa.
               (9)  D.P.C.M. 12 giugno 2009, n. 7/2009 “Determinazione dell’ambito dei singoli livelli di
                    segretezza, dei soggetti con potere di classifica, dei criteri d’individuazione delle materie
                    oggetto di classifica nonché dei modi di accesso nei luoghi militari o definiti di interesse
                    per la sicurezza della Repubblica” che disciplina l’apposizione delle classifiche di segre-
                    tezza in relazione alla finalità di tutela amministrativa di informazioni, documenti, atti,
                    attività o cose la cui diffusione non autorizzata si riveli idonea a recare pregiudizio agli
                    interessi fondamentali della Repubblica e fornisce le indicazioni per individuare eventuali
                    misure  di  sicurezza  di  carattere  speciale  che  devono  accompagnare  l’esecuzione  di  un
                    contratto;
                    - il d.P.C.M. in data 5 febbraio 2010, che disciplina l’“Organizzazione nazionale per la gestio-
                    ne di crisi”;
                    - il d.P.C.M. del 24 gennaio 2013, contenente la “Direttiva recante indirizzi per la protezione
                    cibernetica e la sicurezza informatica nazionale”;
                     - il d.P.C.M. 6 novembre 2015, n. 5/2015, emanato ai sensi dell’art. 1, comma 2, della L. n.
                     124/2007) recante “Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle
                     informazioni classificate e a diffusione esclusiva”, che ha sostituito il previgente d.P.C.M. 22
                     luglio 2011, attesa l’esigenza di armonizzare ed integrare le disposizioni di settore con quelle
                     in materia di contratti pubblici, antimafia, prevenzione alla corruzione e di tutela delle attività
                     strategiche di rilevanza nazionale.
                                                                                         31
   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37