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I CONTRATTI SECRETATI E IL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI PUBBLICI
Già nelle prime proposte di riordino delle procedure di secretazione si rac-
comandava di ponderare, e quindi motivare, le esigenze sottese alla necessità di
deroga, evitando dichiarazioni espresse in termini generici ovvero basate sul
richiamo “seriale” a precedenti risalenti nel tempo .
(8)
Già il comma 2 dell’art. 17 del Codice disponeva che “le Amministrazioni
e gli enti usuari attribuiscono, con provvedimento motivato, le classifiche di
segretezza ai sensi dell’art. 42 della legge 3 agosto 2007, n. 124, ovvero di altre
norme vigenti .
(9)
Con particolare riferimento ai contratti eseguibili con speciali misure di
sicurezza, le Amministrazioni e gli enti usuari dichiarano, con provvedimento
motivato, i lavori, i servizi e le forniture da eseguire in tali modalità individuate
nel predetto provvedimento”.
Il decreto di secretazione deve riferirsi ad ogni singola opera, considera-
te la specificità e la delicatezza delle conseguenze sottese alla secretazione
stessa. È tuttavia possibile ammettere una dichiarazione di segretezza riferita
a più opere rientranti in un’unica programmazione, sempreché palesi conte-
nuti che garantiscano l’individuazione delle opere da realizzare e delle loro
caratteristiche.
La Corte dei Conti (relazione allegata alla delibera n. 12 del 2012 trasmessa
alle Camere il 26 ottobre 2012) ha rilevato che le esigenze di secretazione o
riservatezza, che legittimano l’adozione di procedure contrattuali derogatorie
rispetto ai principi generali, devono essere sempre riscontrabili, oltre che nei
(8) Fonte: Camera dei deputati, Modifiche alla disciplina dei contratti secretati o che esigono
particolari misure di sicurezza, 10 giugno 2013, elementi per l’istruttoria legislativa.
(9) D.P.C.M. 12 giugno 2009, n. 7/2009 “Determinazione dell’ambito dei singoli livelli di
segretezza, dei soggetti con potere di classifica, dei criteri d’individuazione delle materie
oggetto di classifica nonché dei modi di accesso nei luoghi militari o definiti di interesse
per la sicurezza della Repubblica” che disciplina l’apposizione delle classifiche di segre-
tezza in relazione alla finalità di tutela amministrativa di informazioni, documenti, atti,
attività o cose la cui diffusione non autorizzata si riveli idonea a recare pregiudizio agli
interessi fondamentali della Repubblica e fornisce le indicazioni per individuare eventuali
misure di sicurezza di carattere speciale che devono accompagnare l’esecuzione di un
contratto;
- il d.P.C.M. in data 5 febbraio 2010, che disciplina l’“Organizzazione nazionale per la gestio-
ne di crisi”;
- il d.P.C.M. del 24 gennaio 2013, contenente la “Direttiva recante indirizzi per la protezione
cibernetica e la sicurezza informatica nazionale”;
- il d.P.C.M. 6 novembre 2015, n. 5/2015, emanato ai sensi dell’art. 1, comma 2, della L. n.
124/2007) recante “Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle
informazioni classificate e a diffusione esclusiva”, che ha sostituito il previgente d.P.C.M. 22
luglio 2011, attesa l’esigenza di armonizzare ed integrare le disposizioni di settore con quelle
in materia di contratti pubblici, antimafia, prevenzione alla corruzione e di tutela delle attività
strategiche di rilevanza nazionale.
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