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I CONTRATTI SECRETATI E IL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI PUBBLICI



                    Esso stabiliva, infatti, che «le opere, i servizi e le forniture destinate ad atti-
               vità della Banca d’Italia, delle Forze armate o dei corpi di polizia per la difesa
               della Nazione o per i compiti d’istituto nonché dell’Amministrazione della giu-
               stizia e dell’Amministrazione finanziaria, relativamente alla gestione del sistema
               informativo della fiscalità o ad attività degli enti aggiudicatori di cui alla Terza
               parte, nei casi in cui sono richieste misure speciali di sicurezza o di segretezza
               in conformità a disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti
               o quando lo esiga la protezione degli interessi essenziali della sicurezza dello
               Stato, possono essere eseguiti in deroga alle disposizioni relative alla pubblicità
               delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, nel rispetto delle previsio-
               ni del presente articolo».
                    A seguito della riforma del 2011, invece, la summenzionata elencazione è
               stata  espunta  dall’art.  17,  rimanendo  il  riferimento  dell’art.  2  del  d.lgs.  n.
               208/2011, che disciplina: «… i contratti nei settori della difesa e della sicurezza,
               anche non militare, aventi per oggetto:
                    a)forniture di materiale militare e loro parti, di componenti o di sottoas-
               siemi;
                    b)forniture di materiale sensibile e loro parti, di componenti o di sottoas-
               siemi;
                    c)lavori, forniture e servizi direttamente correlati al materiale di cui alla
               lettera a), per ognuno e per tutti gli elementi del suo ciclo di vita;
                    d)lavori, forniture e servizi direttamente correlati al materiale di cui alla
               lettera b), per ognuno e per tutti gli elementi del suo ciclo di vita;
                    e)lavori e servizi per fini specificatamente militari;
                    f) lavori e servizi sensibili».
                    A livello europeo, l’attuale art. 346 (12)  del TFUE (Trattato sul funziona-
               mento dell’Unione europea), che ha sostituito il vecchio art. 296, prevede che
               Stati membri possano derogare alle regole del mercato interno nel caso in cui
               la divulgazione delle informazioni sia considerata contraria agli interessi essen-
               ziali della propria sicurezza.

               (12)  Articolo 346 (ex articolo 296 del TCE).
                    1. Le disposizioni dei trattati non ostano alle norme seguenti:
                    a) nessuno Stato membro è tenuto a fornire informazioni la cui divulgazione sia dallo stesso
                    considerata contraria agli interessi essenziali della propria sicurezza;
                    b) ogni Stato membro può adottare le misure che ritenga necessarie alla tutela degli interessi essen-
                    ziali della propria sicurezza e che si riferiscano alla produzione o al commercio di armi, munizioni
                    e materiale bellico; tali misure non devono alterare le condizioni di concorrenza nel mercato inter-
                    no per quanto riguarda i prodotti che non siano destinati a fini specificamente militari.
                    2.  Il  Consiglio,  deliberando  all’unanimità  su  proposta  della  Commissione,  può  apportare
                    modificazioni all’elenco, stabilito il 15 aprile 1958, dei prodotti cui si applicano le disposizio-
                    ni del paragrafo 1, lettera b).
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