Page 36 - Rassegna 2018-2
P. 36
I CONTRATTI SECRETATI E IL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI PUBBLICI
Esso stabiliva, infatti, che «le opere, i servizi e le forniture destinate ad atti-
vità della Banca d’Italia, delle Forze armate o dei corpi di polizia per la difesa
della Nazione o per i compiti d’istituto nonché dell’Amministrazione della giu-
stizia e dell’Amministrazione finanziaria, relativamente alla gestione del sistema
informativo della fiscalità o ad attività degli enti aggiudicatori di cui alla Terza
parte, nei casi in cui sono richieste misure speciali di sicurezza o di segretezza
in conformità a disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti
o quando lo esiga la protezione degli interessi essenziali della sicurezza dello
Stato, possono essere eseguiti in deroga alle disposizioni relative alla pubblicità
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, nel rispetto delle previsio-
ni del presente articolo».
A seguito della riforma del 2011, invece, la summenzionata elencazione è
stata espunta dall’art. 17, rimanendo il riferimento dell’art. 2 del d.lgs. n.
208/2011, che disciplina: «… i contratti nei settori della difesa e della sicurezza,
anche non militare, aventi per oggetto:
a)forniture di materiale militare e loro parti, di componenti o di sottoas-
siemi;
b)forniture di materiale sensibile e loro parti, di componenti o di sottoas-
siemi;
c)lavori, forniture e servizi direttamente correlati al materiale di cui alla
lettera a), per ognuno e per tutti gli elementi del suo ciclo di vita;
d)lavori, forniture e servizi direttamente correlati al materiale di cui alla
lettera b), per ognuno e per tutti gli elementi del suo ciclo di vita;
e)lavori e servizi per fini specificatamente militari;
f) lavori e servizi sensibili».
A livello europeo, l’attuale art. 346 (12) del TFUE (Trattato sul funziona-
mento dell’Unione europea), che ha sostituito il vecchio art. 296, prevede che
Stati membri possano derogare alle regole del mercato interno nel caso in cui
la divulgazione delle informazioni sia considerata contraria agli interessi essen-
ziali della propria sicurezza.
(12) Articolo 346 (ex articolo 296 del TCE).
1. Le disposizioni dei trattati non ostano alle norme seguenti:
a) nessuno Stato membro è tenuto a fornire informazioni la cui divulgazione sia dallo stesso
considerata contraria agli interessi essenziali della propria sicurezza;
b) ogni Stato membro può adottare le misure che ritenga necessarie alla tutela degli interessi essen-
ziali della propria sicurezza e che si riferiscano alla produzione o al commercio di armi, munizioni
e materiale bellico; tali misure non devono alterare le condizioni di concorrenza nel mercato inter-
no per quanto riguarda i prodotti che non siano destinati a fini specificamente militari.
2. Il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione, può apportare
modificazioni all’elenco, stabilito il 15 aprile 1958, dei prodotti cui si applicano le disposizio-
ni del paragrafo 1, lettera b).
35