Page 37 - Rassegna 2018-2
P. 37

STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI




                  Al riguardo, la Comunicazione della Commissione europea «Verso un set-
             tore della difesa e della sicurezza più concorrenziale ed efficiente», del 24 luglio
             2013, prevede, al paragrafo 2, l’ulteriore potenziamento del mercato interno
             della difesa e della sicurezza, garantendo la piena applicazione delle due diretti-
             ve in vigore ed assicurando altresì che tutte le condizioni necessarie siano sod-
             disfatte laddove venga invocato l’art. 346 del TFUE (Trattato sul funzionamen-
             to dell’Unione europea) per giustificare l’adozione di provvedimenti relativi agli
             aiuti di Stato.
                  Il ricorso all’articolo 346 è circoscritto ad ipotesi ben delimitate, come
             chiarito nella sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea dell’8 aprile
             2008, resa nella causa C-337/05, con la quale viene chiarito, tra l’altro, che la
             deroga prevista all’art. 296 del TCEE - il trattato che istituisce la Comunità eco-
             nomica  europea  -  (ora  art.  346  del  TFUE  Trattato  sul  funzionamento
             dell’Unione europea), ha carattere eccezionale e va quindi interpretata restritti-
             vamente e applicata caso per caso.
                  Al  riguardo,  la  direttiva  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
             “Orientamenti e criteri per il ricorso all’art. 346 del trattato sul funzionamento
             dell’Unione europea” (13)  ha dettato le modalità per il coordinamento delle con-
             seguenti attività interministeriali, al dichiarato fine di recepire le indicazioni rese
             dalla Commissione Europea e dalla stessa Corte di Giustizia.
                  Le Amministrazioni aggiudicatrici sono chiamate a verificare, in relazione
             ad ogni specifico affidamento:
                  a)quale interesse essenziale della sicurezza dello Stato si intenda tutelare;
                  b)quale sia il legame tra detto interesse e la specifica decisione relativa
             all’affidamento da effettuare;
                  c)come la non applicazione della normativa europea sugli appalti pubblici
             al caso specifico sia necessaria alla tutela di un interesse essenziale della sicurez-
             za dello Stato;
                  d)se l’obiettivo di impedire la divulgazione di informazioni, sensibili per la
             tutela di interessi essenziali della sicurezza dello Stato, non sia conseguibile nel
             contesto di una procedura di evidenza pubblica;
                  e)se l’oggetto dell’affidamento rientri nel settore della Difesa;

             (13)  L’Amministrazione che intende avvalersi della deroga di cui al par. 1, lettera a), dell’art. 346
                  TFUE, lo comunica tempestivamente, attraverso il dirigente responsabile nominato ai sensi
                  dell’art. 3, all’Ufficio del Consigliere militare che attiva il coordinamento interministeriale ai
                  fini della relativa valutazione. In considerazione delle implicazioni politiche e giuridiche e
                  delle ricadute connesse alla deroga, la relativa decisione è rimessa ad un livello interministe-
                  riale, in cui l’Ufficio del Consigliere militare agisce in coordinamento con DPE, MAE, MD,
                  MEF, MI, MSE e le altre Amministrazioni eventualmente coinvolte.

             36
   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42