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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI
Al riguardo, la Comunicazione della Commissione europea «Verso un set-
tore della difesa e della sicurezza più concorrenziale ed efficiente», del 24 luglio
2013, prevede, al paragrafo 2, l’ulteriore potenziamento del mercato interno
della difesa e della sicurezza, garantendo la piena applicazione delle due diretti-
ve in vigore ed assicurando altresì che tutte le condizioni necessarie siano sod-
disfatte laddove venga invocato l’art. 346 del TFUE (Trattato sul funzionamen-
to dell’Unione europea) per giustificare l’adozione di provvedimenti relativi agli
aiuti di Stato.
Il ricorso all’articolo 346 è circoscritto ad ipotesi ben delimitate, come
chiarito nella sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea dell’8 aprile
2008, resa nella causa C-337/05, con la quale viene chiarito, tra l’altro, che la
deroga prevista all’art. 296 del TCEE - il trattato che istituisce la Comunità eco-
nomica europea - (ora art. 346 del TFUE Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea), ha carattere eccezionale e va quindi interpretata restritti-
vamente e applicata caso per caso.
Al riguardo, la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri
“Orientamenti e criteri per il ricorso all’art. 346 del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea” (13) ha dettato le modalità per il coordinamento delle con-
seguenti attività interministeriali, al dichiarato fine di recepire le indicazioni rese
dalla Commissione Europea e dalla stessa Corte di Giustizia.
Le Amministrazioni aggiudicatrici sono chiamate a verificare, in relazione
ad ogni specifico affidamento:
a)quale interesse essenziale della sicurezza dello Stato si intenda tutelare;
b)quale sia il legame tra detto interesse e la specifica decisione relativa
all’affidamento da effettuare;
c)come la non applicazione della normativa europea sugli appalti pubblici
al caso specifico sia necessaria alla tutela di un interesse essenziale della sicurez-
za dello Stato;
d)se l’obiettivo di impedire la divulgazione di informazioni, sensibili per la
tutela di interessi essenziali della sicurezza dello Stato, non sia conseguibile nel
contesto di una procedura di evidenza pubblica;
e)se l’oggetto dell’affidamento rientri nel settore della Difesa;
(13) L’Amministrazione che intende avvalersi della deroga di cui al par. 1, lettera a), dell’art. 346
TFUE, lo comunica tempestivamente, attraverso il dirigente responsabile nominato ai sensi
dell’art. 3, all’Ufficio del Consigliere militare che attiva il coordinamento interministeriale ai
fini della relativa valutazione. In considerazione delle implicazioni politiche e giuridiche e
delle ricadute connesse alla deroga, la relativa decisione è rimessa ad un livello interministe-
riale, in cui l’Ufficio del Consigliere militare agisce in coordinamento con DPE, MAE, MD,
MEF, MI, MSE e le altre Amministrazioni eventualmente coinvolte.
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