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I CONTRATTI SECRETATI E IL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI PUBBLICI



               “riguardano  ipotesi  eccezionali,  chiaramente  delimitate.  In  ragione  del  loro
               carattere limitato, detti articoli non si prestano ad un’interpretazione estensi-
               va” .
                   (16)
                    Pertanto spetta allo Stato membro che intende avvalersi delle deroghe for-
               nire  la  prova  che  le  esenzioni  non  superano  i  limiti  delle  ipotesi  suddette  e
               dimostrare  “che  le  esenzioni  (…)  sono  necessarie  alla  tutela  degli  interessi
               essenziali della propria sicurezza”.
                    Vale aggiungere che la Commissione, in occasione della comunicazione
               interpretativa sull’applicazione dell’articolo 296 del trattato CE agli appalti pub-
               blici della difesa, sottolinea che l’articolo 296 del trattato CE fa riferimento non
               alla tutela di interessi di sicurezza in generale, ma alla tutela di interessi essen-
               ziali di sicurezza.
                    Questa precisazione sottolinea il carattere eccezionale della deroga e chia-
               risce che la natura specificamente militare delle attrezzature incluse nell’elenco
               del 1958 non basta, di per sé, a giustificare un’esenzione dalle norme europee
               sugli appalti pubblici.
                    In assenza di definizioni (17)  più specifiche, resta necessariamente affidato
               alla discrezionalità degli Stati membri il rispetto dei principi generali dell’ordi-
               namento  comunitario,  potendo  derogare,  invece,  alle  specifiche  disposizioni
               normative in relazione agli interessi essenziali tutelati e sulla base dell’oggetto
               dell’appalto da valutare di volta in volta.
                    Per quanto riguarda il sistema dei controlli previsto all’articolo 162 del
               Codice,  infine,  occorre  richiamare  l’articolo  3,  comma  2,  del  d.lgs.  n.
               208/2011, che rinvia al Codice per tutto ciò non espressamente previsto dal
               decreto .
                       (18)
               (16)  Sentenza del 16 settembre 1999 nella causa C-414/97, Commissione/Spagna, punto 21;
                    sentenza del 15 maggio 1986 nella causa C-222/84, Johnston, punto 26.
               (17)  Alcuni riferimenti si possono rintracciare nel DPCM 6 giugno 2014, n. 108 “Regolamento
                    per l’individuazione delle attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza
                    nazionale”, che fornisce un elenco delle attività di rilevanza strategica e delle attività strate-
                    giche chiave nei settori della difesa e della sicurezza nazionale di competenza del Ministero
                    della difesa.
               (18)  Art. 3 Principi e disciplina applicabile:
                    1. L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture avviene nel rispetto dei principi
                    di  cui  all’articolo  2  del  codice  tenuto  conto  della  specificità  dell’approvvigionamento  dei
                    materiali nei settori della difesa e sicurezza.
                    2. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano, ove compatibili
                    o non derogate, le norme del codice. Per i lavori relativi ai beni culturali si applicano comun-
                    que le disposizioni di cui agli articoli 201, 202 e 203 del codice. I riferimenti agli allegati II
                    A, II B e VIII del codice devono intendersi quali riferimenti rispettivamente agli allegati I, II
                    e III del presente decreto.
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