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I CONTRATTI SECRETATI E IL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI PUBBLICI
“riguardano ipotesi eccezionali, chiaramente delimitate. In ragione del loro
carattere limitato, detti articoli non si prestano ad un’interpretazione estensi-
va” .
(16)
Pertanto spetta allo Stato membro che intende avvalersi delle deroghe for-
nire la prova che le esenzioni non superano i limiti delle ipotesi suddette e
dimostrare “che le esenzioni (…) sono necessarie alla tutela degli interessi
essenziali della propria sicurezza”.
Vale aggiungere che la Commissione, in occasione della comunicazione
interpretativa sull’applicazione dell’articolo 296 del trattato CE agli appalti pub-
blici della difesa, sottolinea che l’articolo 296 del trattato CE fa riferimento non
alla tutela di interessi di sicurezza in generale, ma alla tutela di interessi essen-
ziali di sicurezza.
Questa precisazione sottolinea il carattere eccezionale della deroga e chia-
risce che la natura specificamente militare delle attrezzature incluse nell’elenco
del 1958 non basta, di per sé, a giustificare un’esenzione dalle norme europee
sugli appalti pubblici.
In assenza di definizioni (17) più specifiche, resta necessariamente affidato
alla discrezionalità degli Stati membri il rispetto dei principi generali dell’ordi-
namento comunitario, potendo derogare, invece, alle specifiche disposizioni
normative in relazione agli interessi essenziali tutelati e sulla base dell’oggetto
dell’appalto da valutare di volta in volta.
Per quanto riguarda il sistema dei controlli previsto all’articolo 162 del
Codice, infine, occorre richiamare l’articolo 3, comma 2, del d.lgs. n.
208/2011, che rinvia al Codice per tutto ciò non espressamente previsto dal
decreto .
(18)
(16) Sentenza del 16 settembre 1999 nella causa C-414/97, Commissione/Spagna, punto 21;
sentenza del 15 maggio 1986 nella causa C-222/84, Johnston, punto 26.
(17) Alcuni riferimenti si possono rintracciare nel DPCM 6 giugno 2014, n. 108 “Regolamento
per l’individuazione delle attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza
nazionale”, che fornisce un elenco delle attività di rilevanza strategica e delle attività strate-
giche chiave nei settori della difesa e della sicurezza nazionale di competenza del Ministero
della difesa.
(18) Art. 3 Principi e disciplina applicabile:
1. L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture avviene nel rispetto dei principi
di cui all’articolo 2 del codice tenuto conto della specificità dell’approvvigionamento dei
materiali nei settori della difesa e sicurezza.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano, ove compatibili
o non derogate, le norme del codice. Per i lavori relativi ai beni culturali si applicano comun-
que le disposizioni di cui agli articoli 201, 202 e 203 del codice. I riferimenti agli allegati II
A, II B e VIII del codice devono intendersi quali riferimenti rispettivamente agli allegati I, II
e III del presente decreto.
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