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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI
riguarda gli appalti e le concessioni diversi da quelli che rientrano nel campo di
diretta applicazione del d.lgs. n. 208/2011, a “direttive generali” per la disciplina
delle attività del Ministero della difesa, da emanarsi ad opera del Ministro della
difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita
l’ANAC.
Pur evidenziandosi una deroga piuttosto ampia, in assenza di una puntuale
definizione di quali siano gli “interessi essenziali dello Stato” (e coerentemente
con l’onere dello Stato nella dimostrazione della sussistenza dei requisiti legitti-
manti) appare quantomeno opportuno fare rinvio all’art. 162 del Codice per le
procedure di affidamento, derogabili solo nel caso in cui la negoziazione con
più di un operatore economico risulti incompatibile con le esigenze di segretez-
za e sicurezza.
Al riguardo, è utile richiamare quanto già indicato nella “comunicazione
interpretativa sull’applicazione dell’articolo 296 del trattato CE agli appalti pub-
blici della difesa”, dove si leggeva che “Secondo la giurisprudenza costante della
Corte di giustizia le deroghe alle norme volte a garantire l’efficacia dei diritti
conferiti dal trattato devono essere interpretate restrittivamente” .
(15)
La Corte di Giustizia ha inoltre confermato che ciò vale anche per le dero-
ghe da applicare “in situazioni che possono compromettere la pubblica sicurez-
za”.
Nella causa Commissione/Regno di Spagna, la Corte ha sancito che gli
articoli del trattato che contemplano tali deroghe (compreso l’articolo 296)
f) ai contratti di servizi aventi per oggetto l’acquisto o la locazione, quali che siano le relative
modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti
su tali beni;
g) ai contratti aggiudicati dal governo italiano a un altro governo e concernenti:
1) la fornitura di materiale militare o di materiale sensibile;
2) lavori e servizi direttamente collegati a tale materiale;
3) lavori e servizi per fini specificatamente militari, o lavori e servizi sensibili;
h) ai servizi di arbitrato e di conciliazione;
i) ai servizi finanziari, ad eccezione dei servizi assicurativi;
l) ai contratti d’impiego;
m)ai servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli i cui benefici appartengono esclusivamente
all’Amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore perché li usi nell’esercizio della sua
attività, a condizione che la prestazione del servizio sia interamente retribuita da tale
Amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore.
3. Nessuna delle norme, procedure, programmi, accordi, intese o appalti menzionati ai
commi 1 e 2 può essere utilizzata allo scopo di non applicare le disposizioni del presente
decreto.
(15) Sentenza del 4 ottobre 1991 nella causa C-367/89, Richardt e Les Accessoires Scientifiques,
punto 20; per gli appalti pubblici, cfr. in particolare:
sentenza del 3 maggio 1994 nella causa C-328/92, Commissione/Spagna, punto 15;
sentenza del 28 marzo 1995 nella causa C-324/93, Evans Medical e Macfarlan Smith, punto 48.
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