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I CONTRATTI SECRETATI E IL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI PUBBLICI
f) se lo stesso sia destinato a fini specificatamente militari.
Nel 2016 il nuovo Codice introduce alcune novità anche nel settore della
Difesa con gli articoli 162 (contratti secretati) e 159 (Difesa e sicurezza).
Dell’articolo 162, si è già diffusamente parlato con riferimento ai contratti cui
tutte le Amministrazioni possono ricorrere.
L’articolo 159, invece, è specificatamente dedicato al settore della Difesa
e riprende, sviluppandoli, taluni principi già presenti nell’articolo 346 TFUE
(Trattato sul funzionamento dell’Unione europea), ovvero “gli interessi essen-
ziali di sicurezza dello Stato” e “la riservatezza delle informazioni”.
Da una lettura sistematica dell’articolo 159 e delle norme sopra richiamate
si evince che alle procedure di aggiudicazione di concessioni nei settori della
difesa e della sicurezza si applica la Terza parte del Codice, fatta eccezione per
le esclusioni previste dall’art. 6 (14) del d.lgs. n. 208/2011, e si rinvia, per quanto
(14) Art. 6 Contratti esclusi e esclusioni specifiche. Utilizzo delle esclusioni.
1. Il presente decreto non si applica ai contratti disciplinati da:
a) norme procedurali specifiche in base a un accordo o intesa internazionale conclusi tra
l’Italia e uno o più Stati membri, tra l’Italia e uno o più Paesi terzi o tra l’Italia e uno o più
Stati membri e uno o più Paesi terzi;
b) norme procedurali specifiche in base a un accordo o intesa internazionale conclusi in rela-
zione alla presenza di truppe di stanza e concernenti imprese stabilite nello Stato italiano o
in un Paese terzo;
c) norme procedurali specifiche di un’organizzazione internazionale che si approvvigiona per
le proprie finalità; non si applica altresì a contratti che devono essere aggiudicati da una sta-
zione appaltante appartenente allo Stato italiano in conformità a tali norme.
2. Il presente decreto non si applica altresì ai seguenti casi:
a) ai contratti nel settore della difesa, relativi alla produzione o al commercio di armi, muni-
zioni e materiale bellico di cui all’elenco adottato dal Consiglio della Comunità europea con
la decisione n. 255/58, che siano destinati a fini specificatamente militari e per i quali lo Stato
ritiene di adottare misure necessarie alla tutela degli interessi essenziali della propria sicurez-
za;
b) ai contratti per i quali l’applicazione delle disposizioni del presente decreto obbligherebbe
lo Stato italiano a fornire informazioni la cui divulgazione è considerata contraria agli inte-
ressi essenziali della sua sicurezza, previa adozione del provvedimento di secretazione;
c) ai contratti per attività d’intelligence;
d) ai contratti aggiudicati nel quadro di un programma di cooperazione basato su ricerca e
sviluppo, condotto congiuntamente dall’Italia e almeno uno Stato membro per lo sviluppo
di un nuovo prodotto e, ove possibile, nelle fasi successive di tutto o parte del ciclo di vita
di tale prodotto. Dopo la conclusione di un siffatto programma di cooperazione unicamente
tra l’Italia e uno o altri Stati membri, gli stessi comunicano alla Commissione europea l’inci-
denza della quota di ricerca e sviluppo in relazione al costo globale del programma, l’accordo
di ripartizione dei costi nonché, se del caso, la quota ipotizzata di acquisti per ciascuno Stato
membro;
e) ai contratti aggiudicati in un paese terzo, anche per commesse civili, quando le forze ope-
rano al di fuori del territorio dell’Unione, se le esigenze operative richiedono che siano con-
clusi con operatori economici localizzati nell’area delle operazioni; a tal fine sono considerate
commesse civili i contratti diversi da quelli di cui all’articolo 2;
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