Page 38 - Rassegna 2018-2
P. 38

I CONTRATTI SECRETATI E IL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI PUBBLICI



                    f) se lo stesso sia destinato a fini specificatamente militari.
                    Nel 2016 il nuovo Codice introduce alcune novità anche nel settore della
               Difesa  con  gli  articoli  162  (contratti  secretati)  e  159  (Difesa  e  sicurezza).
               Dell’articolo 162, si è già diffusamente parlato con riferimento ai contratti cui
               tutte le Amministrazioni possono ricorrere.
                    L’articolo 159, invece, è specificatamente dedicato al settore della Difesa
               e riprende, sviluppandoli, taluni principi già presenti nell’articolo 346 TFUE
               (Trattato sul funzionamento dell’Unione europea), ovvero “gli interessi essen-
               ziali di sicurezza dello Stato” e “la riservatezza delle informazioni”.
                    Da una lettura sistematica dell’articolo 159 e delle norme sopra richiamate
               si evince che alle procedure di aggiudicazione di concessioni nei settori della
               difesa e della sicurezza si applica la Terza parte del Codice, fatta eccezione per
               le esclusioni previste dall’art. 6 (14)  del d.lgs. n. 208/2011, e si rinvia, per quanto

               (14)  Art. 6 Contratti esclusi e esclusioni specifiche. Utilizzo delle esclusioni.
                    1. Il presente decreto non si applica ai contratti disciplinati da:
                    a) norme procedurali specifiche in base a un accordo o intesa internazionale conclusi tra
                    l’Italia e uno o più Stati membri, tra l’Italia e uno o più Paesi terzi o tra l’Italia e uno o più
                    Stati membri e uno o più Paesi terzi;
                    b) norme procedurali specifiche in base a un accordo o intesa internazionale conclusi in rela-
                    zione alla presenza di truppe di stanza e concernenti imprese stabilite nello Stato italiano o
                    in un Paese terzo;
                    c) norme procedurali specifiche di un’organizzazione internazionale che si approvvigiona per
                    le proprie finalità; non si applica altresì a contratti che devono essere aggiudicati da una sta-
                    zione appaltante appartenente allo Stato italiano in conformità a tali norme.
                    2. Il presente decreto non si applica altresì ai seguenti casi:
                    a)  ai contratti nel settore della difesa, relativi alla produzione o al commercio di armi, muni-
                    zioni e materiale bellico di cui all’elenco adottato dal Consiglio della Comunità europea con
                    la decisione n. 255/58, che siano destinati a fini specificatamente militari e per i quali lo Stato
                    ritiene di adottare misure necessarie alla tutela degli interessi essenziali della propria sicurez-
                    za;
                    b) ai contratti per i quali l’applicazione delle disposizioni del presente decreto obbligherebbe
                    lo Stato italiano a fornire informazioni la cui divulgazione è considerata contraria agli inte-
                    ressi essenziali della sua sicurezza, previa adozione del provvedimento di secretazione;
                    c)  ai contratti per attività d’intelligence;
                    d) ai contratti aggiudicati nel quadro di un programma di cooperazione basato su ricerca e
                    sviluppo, condotto congiuntamente dall’Italia e almeno uno Stato membro per lo sviluppo
                    di un nuovo prodotto e, ove possibile, nelle fasi successive di tutto o parte del ciclo di vita
                    di tale prodotto. Dopo la conclusione di un siffatto programma di cooperazione unicamente
                    tra l’Italia e uno o altri Stati membri, gli stessi comunicano alla Commissione europea l’inci-
                    denza della quota di ricerca e sviluppo in relazione al costo globale del programma, l’accordo
                    di ripartizione dei costi nonché, se del caso, la quota ipotizzata di acquisti per ciascuno Stato
                    membro;
                    e)  ai contratti aggiudicati in un paese terzo, anche per commesse civili, quando le forze ope-
                    rano al di fuori del territorio dell’Unione, se le esigenze operative richiedono che siano con-
                    clusi con operatori economici localizzati nell’area delle operazioni; a tal fine sono considerate
                     commesse civili i contratti diversi da quelli di cui all’articolo 2;
                                                                                         37
   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43