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I CONTRATTI SECRETATI E IL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI PUBBLICI



               122/2010, intervenendo sul disposto dell’articolo 16, comma 1, del d.lgs. n.
               165/2001, con lo scopo di rafforzare la separazione tra funzione di indirizzo
               politico-amministrativo e gestione amministrativa, ha stabilito che i provvedi-
               menti di secretazione, di cui all’articolo 17, comma 2, del Codice dei contratti
               pubblici, rientrino nella competenza dei dirigenti generali.
                    In merito, si riscontra la consolidata giurisprudenza della Sezione del con-
               trollo preventivo di legittimità della Corte dei Conti, che aveva già costantemen-
               te manifestato, prima dell’emanazione della disposizione richiamata, l’orienta-
               mento  secondo  il  quale  i  decreti  di  cui  all’art.  17,  comma  2,  del  d.lgs.  n.
               163/2006 appartenessero alla competenza dell’autorità politica (v. deliberazione
               n. 1 del 7 febbraio 2008 e n. 22 del 14 ottobre 2010). Perplessità sulle disposi-
               zioni del citato art. 8 si riscontrano anche nella relazione della Corte dei Conti
               allegata alla delibera n. 12 del 2012, in cui si ritiene congruo che le valutazioni
               “connesse ad interessi alla sicurezza nazionale” siano effettuate dalla direzione
               politica competente.
                    Occorre ricordare che la motivazione puntuale e approfondita delle ragio-
               ni della segretezza rileva anche ai fini dell’accertamento delle responsabilità in
               quanto,  in  caso  di  contestazione  del  fondamento  della  procedura  secretata,
               l’onere della prova spetta allo Stato membro e alla Amministrazione competen-
               te.



               4. Il settore della Difesa
                    La normativa che interessa il settore della Difesa è piuttosto articolata:
               anche una lettura sistematica lascia spazi di interpretazione ancora incerti, che
               trovano in parte ragione nell’impossibilità di definire un numerus clausus di lavori
               o servizi nell’ambito di un settore eterogeneo quale quello dei contratti in mate-
               ria di difesa e sicurezza.
                    L’articolo 1, comma 6, del Codice dispone: “Il presente codice si applica
               ai contratti pubblici aggiudicati nei settori della difesa e della sicurezza, ad ecce-
               zione dei contratti:
                    a)che  rientrano  nell’ambito  di  applicazione  del  decreto  legislativo  15
               novembre 2011, n. 208;
                    b)ai quali il decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, non si applica in
               virtù dell’articolo 6 del medesimo decreto”.
                    Le prime direttive europee in tema di appalti e servizi lasciavano esclusi
               alcuni settori strategici per l’economia nazionale, tra cui gli appalti su materiali
               della difesa.


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