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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI




             2. La procedura di affidamento
                  Il Codice prevede, in generale, per l’affidamento di appalti di beni e servi-
             zi, il ricorso a procedure di scelta del contraente aperte, ristrette e negoziate,
             puntualizzando che l’utilizzo di quest’ultime venga limitato ad ipotesi tassativa-
             mente previste.
                  Le procedure previste per i settori “ordinari” possono essere derogate, nei
             casi in cui il principio di pubblicità, che contraddistingue le ordinarie procedure
             di affidamento e che trova radice nella finalità di aprire la procedura al maggior
             numero di operatori possibili per incentivare la concorrenza anche in ambito
             europeo, possa essere accantonato in virtù della superiore esigenza di assicurare
             la riservatezza delle informazioni, che altrimenti sarebbero divulgate in maniera
             non controllata.
                  Nel dettaglio, per quel che concerne le procedure da seguire, il comma 4
             dell’art. 162 prevede che l’affidamento di tali contratti avvenga previo esperi-
             mento di gara informale a cui sono invitati almeno cinque operatori economici,
             se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all’oggetto del con-
             tratto e sempre che la negoziazione con più di un operatore economico sia
             compatibile con le esigenze di segretezza e sicurezza.
                  Per gara informale o ufficiosa la giurisprudenza intende, in particolare,
             quel procedimento attraverso il quale la stazione appaltante non tratta con
             un unico soggetto, ma invita determinate ditte a proporre le offerte e, sulla
             base di criteri obiettivi predeterminati, giunge poi alla individuazione dell’ag-
             giudicatario (Tar Lazio - Roma, sez. II-ter, sentenza n. 8046 del 3 settembre
             2008).
                  La procedura da seguire può essere diretta o anche preceduta da gara
             ufficiosa, secondo criteri definiti dalla stessa Amministrazione per la scelta
             degli operatori economici da consultare o ai quali affidare i lavori. La stazio-
             ne appaltante può attingere da un elenco precedentemente compilato o può
             procedere mediante un’indagine di mercato. In entrambi i casi devono essere
             verificati il rispetto dei requisiti essenziali richiesti per l’esecuzione dell’ap-
             palto.
                  Nell’ambito di tali procedure, al fine di salvaguardare il principio di con-
             correnza, la stazione appaltante è tenuta a sviluppare un confronto concorren-
             ziale con strutturazione minima, che, seppure semplificato (si veda in tal senso
             Tar Puglia - Lecce, sez. II, sentenza n. 404 del 11 febbraio 2008) deve essere
             riportato ad una gara informale, da intendersi come procedura da realizzarsi
             seguendo le regole definite nell’avviso con cui è stata indetta o nella lettera di
             invito.


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