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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI
2. La procedura di affidamento
Il Codice prevede, in generale, per l’affidamento di appalti di beni e servi-
zi, il ricorso a procedure di scelta del contraente aperte, ristrette e negoziate,
puntualizzando che l’utilizzo di quest’ultime venga limitato ad ipotesi tassativa-
mente previste.
Le procedure previste per i settori “ordinari” possono essere derogate, nei
casi in cui il principio di pubblicità, che contraddistingue le ordinarie procedure
di affidamento e che trova radice nella finalità di aprire la procedura al maggior
numero di operatori possibili per incentivare la concorrenza anche in ambito
europeo, possa essere accantonato in virtù della superiore esigenza di assicurare
la riservatezza delle informazioni, che altrimenti sarebbero divulgate in maniera
non controllata.
Nel dettaglio, per quel che concerne le procedure da seguire, il comma 4
dell’art. 162 prevede che l’affidamento di tali contratti avvenga previo esperi-
mento di gara informale a cui sono invitati almeno cinque operatori economici,
se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all’oggetto del con-
tratto e sempre che la negoziazione con più di un operatore economico sia
compatibile con le esigenze di segretezza e sicurezza.
Per gara informale o ufficiosa la giurisprudenza intende, in particolare,
quel procedimento attraverso il quale la stazione appaltante non tratta con
un unico soggetto, ma invita determinate ditte a proporre le offerte e, sulla
base di criteri obiettivi predeterminati, giunge poi alla individuazione dell’ag-
giudicatario (Tar Lazio - Roma, sez. II-ter, sentenza n. 8046 del 3 settembre
2008).
La procedura da seguire può essere diretta o anche preceduta da gara
ufficiosa, secondo criteri definiti dalla stessa Amministrazione per la scelta
degli operatori economici da consultare o ai quali affidare i lavori. La stazio-
ne appaltante può attingere da un elenco precedentemente compilato o può
procedere mediante un’indagine di mercato. In entrambi i casi devono essere
verificati il rispetto dei requisiti essenziali richiesti per l’esecuzione dell’ap-
palto.
Nell’ambito di tali procedure, al fine di salvaguardare il principio di con-
correnza, la stazione appaltante è tenuta a sviluppare un confronto concorren-
ziale con strutturazione minima, che, seppure semplificato (si veda in tal senso
Tar Puglia - Lecce, sez. II, sentenza n. 404 del 11 febbraio 2008) deve essere
riportato ad una gara informale, da intendersi come procedura da realizzarsi
seguendo le regole definite nell’avviso con cui è stata indetta o nella lettera di
invito.
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