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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI
Oltre a ciò la Legge Europea 2017 ha comportato per il nostro Paese l’in-
troduzione nella 231 del cosiddetto “DDL whistleblowing”, così sancendo l’allar-
gamento della platea di soggetti obbligati a dotarsi di un sistema di whistleblowing
(protezione del dipendente che segnala un illecito, ma obbligo anche di dotarsi
di una procedura di segnalazione in argomento) anche alle società, le quali
dovranno pertanto individuare uno o più canali che consentano la totale riser-
vatezza a coloro che segnalano condotte illecite e violazioni del modello 231, di
cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte. In tal modo un
lavoratore, che segnala all’ente un illecito di cui è venuto a conoscenza attraver-
so le proprie mansioni lavorative, non può essere sottoposto a licenziamento,
trasferimento in altra sede, demansionamento.
Nel caso in cui il lavoratore per cause legate alla segnalazione fosse stato
licenziato ha diritto al reintegramento nel posto di lavoro, mentre spetterà
all’ente l’onere di provare che tale misura (cioè il licenziamento) dipende da altri
fattori e non dal discriminare una denuncia di condotte illecite.
8. Conclusioni
Dalle considerazioni sin qui proposte appare innegabile l’assonanza della
responsabilità delle società, sebbene definita amministrativa, con la responsabi-
lità penale delle persone fisiche e quanto le normali indagini rivolte ad appurare
il comportamento di queste ultime siano dunque estensibili anche alle prime.
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