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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI




                  Oltre a ciò la Legge Europea 2017 ha comportato per il nostro Paese l’in-
             troduzione nella 231 del cosiddetto “DDL whistleblowing”, così sancendo l’allar-
             gamento della platea di soggetti obbligati a dotarsi di un sistema di whistleblowing
             (protezione del dipendente che segnala un illecito, ma obbligo anche di dotarsi
             di  una  procedura  di  segnalazione  in  argomento)  anche  alle  società,  le  quali
             dovranno pertanto individuare uno o più canali che consentano la totale riser-
             vatezza a coloro che segnalano condotte illecite e violazioni del modello 231, di
             cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte. In tal modo un
             lavoratore, che segnala all’ente un illecito di cui è venuto a conoscenza attraver-
             so le proprie mansioni lavorative, non può essere sottoposto a licenziamento,
             trasferimento in altra sede, demansionamento.
                  Nel caso in cui il lavoratore per cause legate alla segnalazione fosse stato
             licenziato  ha  diritto  al  reintegramento  nel  posto  di  lavoro,  mentre  spetterà
             all’ente l’onere di provare che tale misura (cioè il licenziamento) dipende da altri
             fattori e non dal discriminare una denuncia di condotte illecite.




             8. Conclusioni
                  Dalle considerazioni sin qui proposte appare innegabile l’assonanza della
             responsabilità delle società, sebbene definita amministrativa, con la responsabi-
             lità penale delle persone fisiche e quanto le normali indagini rivolte ad appurare
             il comportamento di queste ultime siano dunque estensibili anche alle prime.






























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