Page 21 - Rassegna 2018-2
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STUDI GIURIDICO-PROFESSIONALI




                  La  nozione  di  attività  economica  o  finanziaria  è  desumibile  dagli  artt.
             2082, 2135, 2195 c.c. e fa riferimento, per esempio, all’investimento in ambito
             imprenditoriale, all’aumento di capitale societario, all’acquisto di beni strumen-
             tali, all’acquisto di immobile da reddito o strumentale all’impresa.
                  La pena è dimezzata se il reato presupposto è un delitto non colposo
             punito con pena inferiore nel massimo ad anni cinque di reclusione (comma
             2) - (si propende a ritenerlo un reato autonomo). mentre non si ha riduzione
             di pena se il fatto è commesso alle condizioni e con le finalità mafiose di cui
             all’art. 7 al D.L. 152/1991; la pena è invece aggravata se il fatto risulta com-
             messo nell’esercizio di una attività bancaria o finanziaria o di altra attività pro-
             fessionale.
                  Il legislatore ha voluto inserire nel novero dei reati anche quello del cosid-
             detto “autoimpiego”, così da punire il soggetto che produce ricchezza illecita e
             la trasforma in varie attività che portano all’occultamento della stessa; inoltre,
             la giurisprudenza riconosce un elemento soggettivo che deve accompagnare la
             condotta di autoriciclaggio ed è il dolo generico, cioè la coscienza e volontà del
             fatto. L’impiego del profitto in attività (in senso lato) economiche riveste un
             autonomo disvalore in quanto inquina e distorce la concorrenza e il mercato
             (l’ordine economico) attraverso l’immissione di capitali illegali (a minor costo),
             oltre a costituire ostacolo all’accertamento del reato presupposto e al recupero
             del profitto illecito; ciò a prescindere se il fatto è commesso da un terzo, o se è
             commesso dall’Autore del delitto presupposto.
                  In materia di responsabilità degli enti nell’art. 25-octies vi è il riferimento
             all’autoriciclaggio  successivamente  agli  artt.  648,  648-bis e  ter:  “ricettazione,
             riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché
             autoriciclaggio”; in questo contesto rientrano indirettamente anche i reati fiscali
             in quanto reati presupposto dell’autoriciclaggio; si pensi alle società che “diver-
             sificano” i proventi derivanti dall’evasione fiscale in business propri con l’aiuto di
             professionisti .
                          (10)
                  In conclusione i processi sensibili per il rischio reato ex art. 25-octies D.Lgs.
             231/2001 risultano essere, a titolo esplicativo:
                  - rapporti con fornitori e partner a livello nazionale e transnazionale;

             (10)  A tal riguardo si segnala che la Cassazione Penale con sentenza numero 18 aprile 2018, n.
                   17235 ha chiarito che chiunque fornisca un contributo causalmente rilevante alla condotta
                   di autoriciclaggio, questi non risponderà di concorso in autoriciclaggio, ma del più grave
                   reato di riciclaggio; la sentenza ha inasprito la pena nei confronti del professionista che ha
                   la conoscenza della reale operazione che lui stesso ha gestito per fini illeciti. La legge pre-
                   vede (nell’art. 3, comma 3) che “fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili
                   le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione
                   o al godimento personale”.
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