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IL REGIME DI RESPONSABILITÀ PENALE DELLE SOCIETÀ E DEGLI ENTI
Il nuovo art. 2635-bis, che introduce la fattispecie dell’istigazione alla cor-
ruzione tra privati, anch’essa procedibile a querela di parte, si articola nell’analisi
di due profili:
- profilo attivo, nel cui caso la legge punisce chiunque offra o prometta
denaro o altra utilità non dovuti ai soggetti apicali o aventi funzione direttive in
società o enti privati finalizzata al compimento o alla omissione di un atto in
violazione degli obblighi inerenti all’ufficio o degli obblighi di fedeltà, quando
l’offerta o la promessa non sia accettata (art. 2635-bis, comma 1, c.c.);
- profilo passivo, che prevede la punibilità di chi sollecita per sé o per
altri (novità introdotta dal D.Lgs. 38/2017), anche per interposta persona,
una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per
omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli
obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata (art. 2635-bis,
comma 2, c.c.).
In questo ultimo profilo è presente il vero cambiamento rispetto al passa-
to perché la fattispecie criminosa è trasformata da reato di danno a reato di
pericolo così implicando l’analisi della mera condotta del soggetto punendolo
prima che compia il reato con la conseguenza di garantire un’anticipazione della
tutela penale. In ambedue i casi si applicano le pene previste per la corruzione
tra privati, ridotte di un terzo.
Le pene accessorie delineate dal nuovo art. 2635-ter, in caso di condanna
per il reato di corruzione tra privati, sono: l’interdizione temporanea dagli uffici
direttivi delle persone giuridiche e delle imprese nei confronti di chi abbia già
riportato una precedente condanna per il medesimo reato o per l’istigazione
(profilo passivo) di cui al comma 2 dell’art. 2635-bis.
4. Autoriciclaggio
L’autoriciclaggio, quale nuova fattispecie di reato, è stata inclusa nel
cosiddetto “catalogo” dei “reati presupposto”. L’art. 3 della Legge 186/2014
introduce (dal 1° gennaio 2015) l’art. 648-ter 1 nel codice penale in base al
quale “si applica la pena della reclusione da due a otto anni di reclusione e
della multa da euro 5.000 ad euro 25.000, a chiunque avendo commesso o
concorso a commettere un delitto non colposo, (cosiddetto reato-presuppo-
sto) impiega, sostituisce, trasferisce in attività economiche, finanziarie,
imprenditoriali o speculative il denaro, i beni o le altre utilità provenienti da
tale delitto, in modo da ostacolare concretamente la identificazione della loro
provenienza delittuosa”.
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