Page 20 - Rassegna 2018-2
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IL REGIME DI RESPONSABILITÀ PENALE DELLE SOCIETÀ E DEGLI ENTI



                    Il nuovo art. 2635-bis, che introduce la fattispecie dell’istigazione alla cor-
               ruzione tra privati, anch’essa procedibile a querela di parte, si articola nell’analisi
               di due profili:
                    -  profilo attivo, nel cui caso la legge punisce chiunque offra o prometta
               denaro o altra utilità non dovuti ai soggetti apicali o aventi funzione direttive in
               società o enti privati finalizzata al compimento o alla omissione di un atto in
               violazione degli obblighi inerenti all’ufficio o degli obblighi di fedeltà, quando
               l’offerta o la promessa non sia accettata (art. 2635-bis, comma 1, c.c.);
                    -  profilo passivo, che prevede la punibilità di chi sollecita per sé o per
               altri (novità introdotta dal D.Lgs. 38/2017), anche per interposta persona,
               una  promessa  o  dazione  di  denaro  o  di  altra  utilità,  per  compiere  o  per
               omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli
               obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata (art. 2635-bis,
               comma 2, c.c.).
                    In questo ultimo profilo è presente il vero cambiamento rispetto al passa-
               to perché la fattispecie criminosa è trasformata da reato di danno a reato di
               pericolo così implicando l’analisi della mera condotta del soggetto punendolo
               prima che compia il reato con la conseguenza di garantire un’anticipazione della
               tutela penale. In ambedue i casi si applicano le pene previste per la corruzione
               tra privati, ridotte di un terzo.
                    Le pene accessorie delineate dal nuovo art. 2635-ter, in caso di condanna
               per il reato di corruzione tra privati, sono: l’interdizione temporanea dagli uffici
               direttivi delle persone giuridiche e delle imprese nei confronti di chi abbia già
               riportato una precedente condanna per il medesimo reato o per l’istigazione
               (profilo passivo) di cui al comma 2 dell’art. 2635-bis.



               4. Autoriciclaggio
                    L’autoriciclaggio,  quale  nuova  fattispecie  di  reato,  è  stata  inclusa  nel
               cosiddetto “catalogo” dei “reati presupposto”. L’art. 3 della Legge 186/2014
               introduce (dal 1° gennaio 2015) l’art. 648-ter 1 nel codice penale in base al
               quale “si applica la pena della reclusione da due a otto anni di reclusione e
               della multa da euro 5.000 ad euro 25.000, a chiunque avendo commesso o
               concorso a commettere un delitto non colposo, (cosiddetto reato-presuppo-
               sto)  impiega,  sostituisce,  trasferisce  in  attività  economiche,  finanziarie,
               imprenditoriali o speculative il denaro, i beni o le altre utilità provenienti da
               tale delitto, in modo da ostacolare concretamente la identificazione della loro
               provenienza delittuosa”.


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