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LEGISLAZIONE




             b) alla definizione degli accordi con i proprietari dei terreni interessati e all’individuazio-
             ne degli strumenti più idonei per la realizzazione degli interventi di gestione forestale
             da attuare, nonché alla definizione delle eventuali procedure per la sostituzione diretta
             o l’affidamento della gestione di cui al comma 3 al fine di ripristinare e migliorare le con-
             dizioni dei boschi e le loro funzioni protettive, ambientali ed economiche;
             c) alla definizione dei criteri e delle modalità per il calcolo e il riconoscimento degli
             eventuali frutti, al netto dei costi sostenuti, derivati dalla realizzazione degli interventi
             di gestione forestale previsti per i terreni la cui proprietà non sia individuabile o reperi-
             bile e godibile come previsto al comma 5.
             5. Le regioni possono accantonare gli eventuali frutti di cui al comma 4, lettera c), per
             un periodo massimo di 2 anni a decorrere dalla disponibilità degli stessi. Decorso il ter-
             mine di cui al primo periodo, in assenza di richiesta di liquidazione da parte dei legittimi
             proprietari delle superfici, i frutti possono essere impiegati dalla regione per la realiz-
             zazione di opere e servizi volti garantire la valorizzazione ambientale, paesaggistica e
             socio-economica dei boschi nell’ambito del bacino o dell’area da cui i frutti sono stati
             ricavati. Le opere e i servizi di cui al precedente periodo devono prevedere attività di
             gestione, di prevenzione del dissesto idrogeologico e degli incendi boschivi e di ripri-
             stino dei danni causati da calamità naturali o da eventi di eccezionale gravità, nonché
             interventi fitosanitari in aree colpite da gravi od estese infestazioni.

             Art. 13. Materiale forestale di moltiplicazione
             1. La provenienza del materiale di moltiplicazione destinato a fini forestali è certificata
             in  conformità  alle  disposizioni  del  decreto  legislativo  10  novembre  2003,  n.  386.  Il
             medesimo materiale di moltiplicazione deve essere in condizioni fito-sanitarie conformi
             alle  normative  di  settore  ed  adeguato  alle  condizioni  ambientali  della  stazione  di
             impianto.
             2. Le regioni aggiornano i registri dei materiali di base previsti dall’articolo 10 del decre-
             to legislativo 10 novembre 2003, n. 386, in cui vengono iscritti i materiali forestali di
             base presenti nel proprio territorio. Le regioni alimentano con i dati dei registri di cui al
             primo periodo il registro nazionale dei materiali di base conservato presso il Ministero
             delle politiche agricole alimentari e forestali.
             3. Al fine di tutelare la biodiversità del patrimonio forestale nazionale, in relazione alle
             competenze previste all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n.
             143,  i  Centri  nazionali  biodiversità  Carabinieri  di  Pieve  S.  Stefano,  Peri  e  Bosco
             Fontana, sono riconosciuti quali centri nazionali per lo studio e la conservazione della
             biodiversità forestale. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio
             e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sen-
             tito il Ministro della difesa, sono individuati ulteriori centri rispetto a quelli di cui al primo
             periodo, in numero e modalità sufficienti a rappresentare zone omogenee dal punto di
             vista ecologico, ed è loro riconosciuta la qualifica di Centri nazionali per lo studio e la
             conservazione della biodiversità forestale.
             4. I centri di cui al comma 3 sono abilitati alla certificazione ufficiale delle analisi sulla qua-
            lità dei semi forestali e possono coadiuvare le regioni nell’individuazione delle aree di pro-
            venienza e dei materiali di base collaborando con i centri di ricerca e le istituzioni europee
            e nazionali che operano nel campo della conservazione delle risorse genetiche forestali.
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