Page 206 - Rassegna 2018-2
P. 206
LEGISLAZIONE
b) alla definizione degli accordi con i proprietari dei terreni interessati e all’individuazio-
ne degli strumenti più idonei per la realizzazione degli interventi di gestione forestale
da attuare, nonché alla definizione delle eventuali procedure per la sostituzione diretta
o l’affidamento della gestione di cui al comma 3 al fine di ripristinare e migliorare le con-
dizioni dei boschi e le loro funzioni protettive, ambientali ed economiche;
c) alla definizione dei criteri e delle modalità per il calcolo e il riconoscimento degli
eventuali frutti, al netto dei costi sostenuti, derivati dalla realizzazione degli interventi
di gestione forestale previsti per i terreni la cui proprietà non sia individuabile o reperi-
bile e godibile come previsto al comma 5.
5. Le regioni possono accantonare gli eventuali frutti di cui al comma 4, lettera c), per
un periodo massimo di 2 anni a decorrere dalla disponibilità degli stessi. Decorso il ter-
mine di cui al primo periodo, in assenza di richiesta di liquidazione da parte dei legittimi
proprietari delle superfici, i frutti possono essere impiegati dalla regione per la realiz-
zazione di opere e servizi volti garantire la valorizzazione ambientale, paesaggistica e
socio-economica dei boschi nell’ambito del bacino o dell’area da cui i frutti sono stati
ricavati. Le opere e i servizi di cui al precedente periodo devono prevedere attività di
gestione, di prevenzione del dissesto idrogeologico e degli incendi boschivi e di ripri-
stino dei danni causati da calamità naturali o da eventi di eccezionale gravità, nonché
interventi fitosanitari in aree colpite da gravi od estese infestazioni.
Art. 13. Materiale forestale di moltiplicazione
1. La provenienza del materiale di moltiplicazione destinato a fini forestali è certificata
in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386. Il
medesimo materiale di moltiplicazione deve essere in condizioni fito-sanitarie conformi
alle normative di settore ed adeguato alle condizioni ambientali della stazione di
impianto.
2. Le regioni aggiornano i registri dei materiali di base previsti dall’articolo 10 del decre-
to legislativo 10 novembre 2003, n. 386, in cui vengono iscritti i materiali forestali di
base presenti nel proprio territorio. Le regioni alimentano con i dati dei registri di cui al
primo periodo il registro nazionale dei materiali di base conservato presso il Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali.
3. Al fine di tutelare la biodiversità del patrimonio forestale nazionale, in relazione alle
competenze previste all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n.
143, i Centri nazionali biodiversità Carabinieri di Pieve S. Stefano, Peri e Bosco
Fontana, sono riconosciuti quali centri nazionali per lo studio e la conservazione della
biodiversità forestale. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sen-
tito il Ministro della difesa, sono individuati ulteriori centri rispetto a quelli di cui al primo
periodo, in numero e modalità sufficienti a rappresentare zone omogenee dal punto di
vista ecologico, ed è loro riconosciuta la qualifica di Centri nazionali per lo studio e la
conservazione della biodiversità forestale.
4. I centri di cui al comma 3 sono abilitati alla certificazione ufficiale delle analisi sulla qua-
lità dei semi forestali e possono coadiuvare le regioni nell’individuazione delle aree di pro-
venienza e dei materiali di base collaborando con i centri di ricerca e le istituzioni europee
e nazionali che operano nel campo della conservazione delle risorse genetiche forestali.
206