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GAZZETTA UFFICIALE



               zione al registro degli operatori previsto dall’articolo 4 del decreto legislativo 30 ottobre
               2014, n. 178.
               13.  All’attuazione  del  presente  articolo  si  fa  fronte  nell’ambito  delle  risorse  umane,
               finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori
               oneri per la finanza pubblica.
               14. Continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all’articolo 17 della legge
               31 gennaio 1994, n. 97, all’articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,
               ed all’articolo 2, comma 134, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

               Art. 11. Prodotti forestali spontanei non legnosi
               1. Le regioni promuovono la valorizzazione economica dei prodotti forestali spontanei
               non  legnosi  ad  uso  alimentare  e  non  alimentare,  definiscono  adeguate  modalità  di
               gestione, garantiscono la tutela della capacità produttiva del bosco e ne regolamenta-
               no la raccolta nel rispetto dei diritti riconosciuti ai soggetti titolari di uso civico, differen-
               ziando tra raccoglitore per auto-consumo e raccoglitore commerciale, in coerenza con
               la normativa specifica di settore.
               2. I diritti di uso civico di raccolta dei prodotti forestali spontanei non legnosi sono equi-
               parati alla raccolta occasionale non commerciale, qualora non diversamente previsto
               dal singolo uso civico.

               Art. 12. Forme di sostituzione della gestione e di conferimento delle superfici forestali
               1. Per la valorizzazione funzionale del territorio agro-silvo-pastorale, la salvaguardia
               dell’assetto idrogeologico, la prevenzione e il contenimento del rischio incendi e del
               degrado ambientale, le regioni provvedono al ripristino delle condizioni di sicurezza in
               caso di rischi per l’incolumità pubblica e di instabilità ecologica dei boschi, e promuo-
               vono il recupero produttivo delle proprietà fondiarie frammentate e dei terreni abban-
               donati o silenti, anche nel caso vi siano edificazioni anch’esse in stato di abbandono.
               2. I proprietari e gli aventi titolo di possesso dei terreni di cui al comma 1 provvedono
               coordinatamente e in accordo con gli enti competenti alla realizzazione degli interventi
               di gestione necessari per il ripristino o la valorizzazione agro-silvo-pastorale dei propri
               terreni.
               3. Nel caso in cui non siano stati posti in essere gli interventi di cui al comma 2 o non
               sia possibile raggiungere un accordo o, ancora, nel caso di terreni silenti, le regioni
               possono procedere all’attuazione degli interventi di gestione previsti conformemente
               alla disciplina vigente in materia di contratti pubblici, con forme di sostituzione diretta o
               affidamento della gestione dei terreni interessati e delle strutture ivi presenti a imprese,
               consorzi, cooperative di cui all’articolo 10, comma 5, ad altri soggetti pubblici o privati
               ovvero mediante affidamento ad enti delegati dalle stesse per la gestione forestale, pri-
               vilegiando l’imprenditoria giovanile.
               4. Ai fini dell’attuazione del presente articolo, le regioni provvedono:
               a) alla definizione dei criteri e delle modalità per l’individuazione, l’approvazione e
               l’attuazione  degli  interventi  di  gestione  necessari  al  ripristino  ed  al  miglioramento
               delle condizioni dei boschi e delle loro funzioni protettive, ambientali ed economiche,
               anche  nell’ambito  e  in  attuazione  degli  strumenti  di  pianificazione  forestale  di  cui
               all’articolo 6;
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