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GAZZETTA UFFICIALE
zione al registro degli operatori previsto dall’articolo 4 del decreto legislativo 30 ottobre
2014, n. 178.
13. All’attuazione del presente articolo si fa fronte nell’ambito delle risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
14. Continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all’articolo 17 della legge
31 gennaio 1994, n. 97, all’articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,
ed all’articolo 2, comma 134, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Art. 11. Prodotti forestali spontanei non legnosi
1. Le regioni promuovono la valorizzazione economica dei prodotti forestali spontanei
non legnosi ad uso alimentare e non alimentare, definiscono adeguate modalità di
gestione, garantiscono la tutela della capacità produttiva del bosco e ne regolamenta-
no la raccolta nel rispetto dei diritti riconosciuti ai soggetti titolari di uso civico, differen-
ziando tra raccoglitore per auto-consumo e raccoglitore commerciale, in coerenza con
la normativa specifica di settore.
2. I diritti di uso civico di raccolta dei prodotti forestali spontanei non legnosi sono equi-
parati alla raccolta occasionale non commerciale, qualora non diversamente previsto
dal singolo uso civico.
Art. 12. Forme di sostituzione della gestione e di conferimento delle superfici forestali
1. Per la valorizzazione funzionale del territorio agro-silvo-pastorale, la salvaguardia
dell’assetto idrogeologico, la prevenzione e il contenimento del rischio incendi e del
degrado ambientale, le regioni provvedono al ripristino delle condizioni di sicurezza in
caso di rischi per l’incolumità pubblica e di instabilità ecologica dei boschi, e promuo-
vono il recupero produttivo delle proprietà fondiarie frammentate e dei terreni abban-
donati o silenti, anche nel caso vi siano edificazioni anch’esse in stato di abbandono.
2. I proprietari e gli aventi titolo di possesso dei terreni di cui al comma 1 provvedono
coordinatamente e in accordo con gli enti competenti alla realizzazione degli interventi
di gestione necessari per il ripristino o la valorizzazione agro-silvo-pastorale dei propri
terreni.
3. Nel caso in cui non siano stati posti in essere gli interventi di cui al comma 2 o non
sia possibile raggiungere un accordo o, ancora, nel caso di terreni silenti, le regioni
possono procedere all’attuazione degli interventi di gestione previsti conformemente
alla disciplina vigente in materia di contratti pubblici, con forme di sostituzione diretta o
affidamento della gestione dei terreni interessati e delle strutture ivi presenti a imprese,
consorzi, cooperative di cui all’articolo 10, comma 5, ad altri soggetti pubblici o privati
ovvero mediante affidamento ad enti delegati dalle stesse per la gestione forestale, pri-
vilegiando l’imprenditoria giovanile.
4. Ai fini dell’attuazione del presente articolo, le regioni provvedono:
a) alla definizione dei criteri e delle modalità per l’individuazione, l’approvazione e
l’attuazione degli interventi di gestione necessari al ripristino ed al miglioramento
delle condizioni dei boschi e delle loro funzioni protettive, ambientali ed economiche,
anche nell’ambito e in attuazione degli strumenti di pianificazione forestale di cui
all’articolo 6;
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