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GAZZETTA UFFICIALE



               ria, riguardanti le pratiche selvicolturali, la forestazione, la riforestazione, le opere di
               bonifica,  antincendio  e  di  conservazione,  da  eseguirsi  nei  boschi  tutelati  ai  sensi
               dell’articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e ritenuti paesaggi-
               sticamente compatibili con i valori espressi nel provvedimento di vincolo. Gli inter-
               venti  di  cui  al  periodo  precedente,  vengono  definiti  nel  rispetto  delle  linee  guida
               nazionali  di  individuazione  e  di  gestione  forestale  delle  aree  ritenute  meritevoli  di
               tutela, da adottarsi con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e fore-
               stali, di concerto con il Ministro dei beni delle attività culturali e del turismo, il Ministro
               dell’am-biente e della tutela del territorio e del mare e d’intesa con la Conferenza per-
               manente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di
               Bolzano.
               13.  Le  pratiche  selvicolturali,  i  trattamenti  e  i  tagli  selvicolturali  di  cui  all’articolo  3,
               comma 2, lettera c), eseguiti in conformità alle disposizioni del presente decreto ed alle
               norme regionali, sono equiparati ai tagli colturali di cui all’articolo 149, comma 1, lettera
               c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

               Art. 8. Disciplina della trasformazione del bosco e opere compensative
               1. Ogni intervento che comporti l’eliminazione della vegetazione arborea e arbustiva
               esistente, finalizzato ad attività diverse dalla gestione forestale come definita all’artico-
               lo 7, comma 1, costituisce trasformazione del bosco.
               2. È vietato ogni intervento di trasformazione del bosco che determini un danno o un
               danno ambientale ai sensi della direttiva 2004/35/CE e della relativa normativa interna
               di recepimento e che non sia stato preventivamente autorizzato, ove previsto, ai sensi
               dell’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, delle disposizioni dei
               piani paesaggistici regionali ovvero ai fini del ripristino delle attività agricole tradizionali
               e della realizzazione di opere di rilevante interesse pubblico e di viabilità forestale con-
               nessa alle attività selvicolturali e alla protezione dei boschi dagli incendi, sempre che
               la trasformazione del bosco risulti compatibile con le esigenze di difesa idrogeologica,
               di stabilità dei terreni, di regime delle acque, di difesa dalle valanghe e dalla caduta dei
               massi, di conservazione della biodiversità e di tutela della pubblica incolumità.
               3. La trasformazione del bosco disposta nel rispetto del presente articolo deve essere
               compensata a cura e spese del destinatario dell’autorizzazione alla trasformazione. Le
               regioni stabiliscono i criteri di definizione delle opere e dei servizi di compensazione
               per gli interventi di trasformazione del bosco, nonché gli interventi di ripristino obbliga-
               tori da applicare in caso di eventuali violazioni all’obbligo di compensazione. Le regioni,
               sulla base delle linee guida adottate con il decreto di cui al comma 8, stabiliscono inol-
               tre i casi di esonero dagli interventi compensativi. La trasformazione del bosco che
               determini un danno o un danno ambientale ai sensi del comma 2, deve essere oggetto
               di riparazione ai sensi della direttiva 2004/35/CE e della relativa normativa interna di
               recepimento.
               4. Le compensazioni previste dal comma 3 per la trasformazione del bosco che non
               determini un danno o un danno ambientale ai sensi della direttiva 2004/35/CE, posso-
               no essere realizzate con opere e servizi di:
               a)  miglioramento  e  restauro  dei  boschi  esistenti  nonché  del  paesaggio  forestale  in
               ambito rurale, urbano e periurbano;
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