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GAZZETTA UFFICIALE
ria, riguardanti le pratiche selvicolturali, la forestazione, la riforestazione, le opere di
bonifica, antincendio e di conservazione, da eseguirsi nei boschi tutelati ai sensi
dell’articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e ritenuti paesaggi-
sticamente compatibili con i valori espressi nel provvedimento di vincolo. Gli inter-
venti di cui al periodo precedente, vengono definiti nel rispetto delle linee guida
nazionali di individuazione e di gestione forestale delle aree ritenute meritevoli di
tutela, da adottarsi con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e fore-
stali, di concerto con il Ministro dei beni delle attività culturali e del turismo, il Ministro
dell’am-biente e della tutela del territorio e del mare e d’intesa con la Conferenza per-
manente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano.
13. Le pratiche selvicolturali, i trattamenti e i tagli selvicolturali di cui all’articolo 3,
comma 2, lettera c), eseguiti in conformità alle disposizioni del presente decreto ed alle
norme regionali, sono equiparati ai tagli colturali di cui all’articolo 149, comma 1, lettera
c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
Art. 8. Disciplina della trasformazione del bosco e opere compensative
1. Ogni intervento che comporti l’eliminazione della vegetazione arborea e arbustiva
esistente, finalizzato ad attività diverse dalla gestione forestale come definita all’artico-
lo 7, comma 1, costituisce trasformazione del bosco.
2. È vietato ogni intervento di trasformazione del bosco che determini un danno o un
danno ambientale ai sensi della direttiva 2004/35/CE e della relativa normativa interna
di recepimento e che non sia stato preventivamente autorizzato, ove previsto, ai sensi
dell’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, delle disposizioni dei
piani paesaggistici regionali ovvero ai fini del ripristino delle attività agricole tradizionali
e della realizzazione di opere di rilevante interesse pubblico e di viabilità forestale con-
nessa alle attività selvicolturali e alla protezione dei boschi dagli incendi, sempre che
la trasformazione del bosco risulti compatibile con le esigenze di difesa idrogeologica,
di stabilità dei terreni, di regime delle acque, di difesa dalle valanghe e dalla caduta dei
massi, di conservazione della biodiversità e di tutela della pubblica incolumità.
3. La trasformazione del bosco disposta nel rispetto del presente articolo deve essere
compensata a cura e spese del destinatario dell’autorizzazione alla trasformazione. Le
regioni stabiliscono i criteri di definizione delle opere e dei servizi di compensazione
per gli interventi di trasformazione del bosco, nonché gli interventi di ripristino obbliga-
tori da applicare in caso di eventuali violazioni all’obbligo di compensazione. Le regioni,
sulla base delle linee guida adottate con il decreto di cui al comma 8, stabiliscono inol-
tre i casi di esonero dagli interventi compensativi. La trasformazione del bosco che
determini un danno o un danno ambientale ai sensi del comma 2, deve essere oggetto
di riparazione ai sensi della direttiva 2004/35/CE e della relativa normativa interna di
recepimento.
4. Le compensazioni previste dal comma 3 per la trasformazione del bosco che non
determini un danno o un danno ambientale ai sensi della direttiva 2004/35/CE, posso-
no essere realizzate con opere e servizi di:
a) miglioramento e restauro dei boschi esistenti nonché del paesaggio forestale in
ambito rurale, urbano e periurbano;
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