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LEGISLAZIONE
5. Al fine di garantire la tutela e la gestione attiva delle risorse agro-silvo-pastorali, il
miglioramento dei fondi abbandonati e la ricostituzione di unità produttive economica-
mente sostenibili in grado di favorire l’occupazione, la costituzione ed il consolidamen-
to di nuove attività imprenditoriali, le regioni promuovono l’associazionismo fondiario
tra i proprietari dei terreni pubblici o privati, anche in deroga al disposto di cui all’arti-
colo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nonché la costituzione e la par-
tecipazione ai consorzi forestali, a cooperative che operano prevalentemente in campo
forestale o ad altre forme associative tra i proprietari e i titolari della gestione dei beni
terrieri, valorizzando la gestione associata delle piccole proprietà, i demani, le proprietà
collettive e gli usi civici delle popolazioni.
6. Le cooperative forestali e i loro consorzi che forniscono in via prevalente, anche nel-
l’interesse di terzi, servizi in ambito forestale e lavori nel settore della selvicoltura, ivi
comprese le sistemazioni idraulico-forestali, sono equiparati agli imprenditori agricoli.
Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi
entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le
condizioni di equiparazione di cui al presente comma.
7. Le regioni definiscono coerentemente con i criteri nazionali minimi di cui al comma
8, lettera b), i criteri per la formazione professionale degli operatori forestali e i requisiti
professionali minimi per l’esecuzione degli interventi di gestione forestale in relazione
alla loro natura e complessità.
8. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato d’in-
tesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, sono definite apposite disposizioni per la definizione:
a) dei criteri minimi nazionali per l’iscrizione agli elenchi o albi regionali di cui al comma
2;
b) dei criteri minimi nazionali per la formazione professionale degli operatori forestali e
per l’esecuzione degli interventi di gestione forestale di cui al comma 7, in coerenza
con gli indirizzi europei.
9. Le regioni si adeguano alle disposizioni emanate ai sensi del comma 8 entro 180
giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 8. Nelle more della defi-
nizione dei predetti criteri, gli elenchi o gli albi già istituiti dalle regioni conservano la
propria efficacia.
10. Le regioni promuovono la certificazione volontaria della gestione forestale sosteni-
bile e la tracciabilità dei prodotti forestali, l’utilizzo di prodotti forestali certificati nelle
politiche di acquisto pubblico nonché la valorizzazione della bioeconomia forestale e
delle produzioni legnose e non legnose di qualità, con particolare attenzione ai servizi
ambientali forniti dagli ecosistemi forestali.
11. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d’intesa con le regioni e le
province autonome, intraprende azioni volte a contrastare il commercio di legname e
dei prodotti in legno di provenienza illegale in attuazione degli indirizzi internazionali,
del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio del 20 dicembre 2005, del regola-
mento (UE) n. 995/2010 del Parlamento e del Consiglio del 20 ottobre 2010 e nel
rispetto di quanto previsto agli articoli 7 e 10 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.
177.
12. Le imprese iscritte agli albi di cui al comma 2 sono esonerate dall’obbligo di iscri-
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