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LEGISLAZIONE




             5. Al fine di garantire la tutela e la gestione attiva delle risorse agro-silvo-pastorali, il
             miglioramento dei fondi abbandonati e la ricostituzione di unità produttive economica-
             mente sostenibili in grado di favorire l’occupazione, la costituzione ed il consolidamen-
             to di nuove attività imprenditoriali, le regioni promuovono l’associazionismo fondiario
             tra i proprietari dei terreni pubblici o privati, anche in deroga al disposto di cui all’arti-
             colo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nonché la costituzione e la par-
             tecipazione ai consorzi forestali, a cooperative che operano prevalentemente in campo
             forestale o ad altre forme associative tra i proprietari e i titolari della gestione dei beni
             terrieri, valorizzando la gestione associata delle piccole proprietà, i demani, le proprietà
             collettive e gli usi civici delle popolazioni.
             6. Le cooperative forestali e i loro consorzi che forniscono in via prevalente, anche nel-
             l’interesse di terzi, servizi in ambito forestale e lavori nel settore della selvicoltura, ivi
             comprese le sistemazioni idraulico-forestali, sono equiparati agli imprenditori agricoli.
             Con  decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  da  emanarsi
             entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le
             condizioni di equiparazione di cui al presente comma.
             7. Le regioni definiscono coerentemente con i criteri nazionali minimi di cui al comma
             8, lettera b), i criteri per la formazione professionale degli operatori forestali e i requisiti
             professionali minimi per l’esecuzione degli interventi di gestione forestale in relazione
             alla loro natura e complessità.
             8. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato d’in-
             tesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province
             autonome di Trento e di Bolzano, sono definite apposite disposizioni per la definizione:
             a) dei criteri minimi nazionali per l’iscrizione agli elenchi o albi regionali di cui al comma
             2;
             b) dei criteri minimi nazionali per la formazione professionale degli operatori forestali e
             per l’esecuzione degli interventi di gestione forestale di cui al comma 7, in coerenza
             con gli indirizzi europei.
             9. Le regioni si adeguano alle disposizioni emanate ai sensi del comma 8 entro 180
             giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 8. Nelle more della defi-
             nizione dei predetti criteri, gli elenchi o gli albi già istituiti dalle regioni conservano la
             propria efficacia.
             10. Le regioni promuovono la certificazione volontaria della gestione forestale sosteni-
             bile e la tracciabilità dei prodotti forestali, l’utilizzo di prodotti forestali certificati nelle
             politiche di acquisto pubblico nonché la valorizzazione della bioeconomia forestale e
             delle produzioni legnose e non legnose di qualità, con particolare attenzione ai servizi
             ambientali forniti dagli ecosistemi forestali.
             11. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d’intesa con le regioni e le
             province autonome, intraprende azioni volte a contrastare il commercio di legname e
             dei prodotti in legno di provenienza illegale in attuazione degli indirizzi internazionali,
             del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio del 20 dicembre 2005, del regola-
             mento  (UE)  n.  995/2010  del  Parlamento  e  del  Consiglio  del  20  ottobre  2010  e  nel
            rispetto di quanto previsto agli articoli 7 e 10 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.
            177.
            12. Le imprese iscritte agli albi di cui al comma 2 sono esonerate dall’obbligo di iscri-
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