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GAZZETTA UFFICIALE



               2. Lo Stato e le regioni, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, sostengono e
               promuovono le attività di gestione forestale di cui al comma 1.
               3. Le regioni definiscono e attuano le pratiche selvicolturali più idonee al trattamento
               del bosco, alle necessità di tutela dell’ambiente, del paesaggio e del suolo, alle esigen-
               ze socio-economiche locali, alle produzioni legnose e non legnose, alle esigenze di
               fruizione e uso pubblico del patrimonio forestale anche in continuità con le pratiche
               silvo-pastorali tradizionali o ordinarie.
               4. Le regioni disciplinano, anche in deroga alle disposizioni del presente articolo, le atti-
               vità di gestione forestale coerentemente con le specifiche misure in materia di conser-
               vazione di habitat e specie di interesse europeo e nazionale. La disposizione di cui al
               precedente periodo si applica, ove non già autonomamente disciplinate, anche alle
               superfici  forestali  ricadenti  all’interno  delle  aree  naturali  protette  di  cui  all’articolo  2
               della legge 6 dicembre 1991, n. 394, o all’interno dei siti della Rete ecologica istituita
               ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 e di altre aree di
               particolare pregio e interesse da tutelare.
               5.  Nell’ambito  delle  attività  di  gestione  forestale  di  cui  al  comma  1,  si  applicano  le
               seguenti  disposizioni  selvicolturali  secondo  i  criteri  di  attuazione  e  garanzia  stabiliti
               dalle regioni:
               a) è sempre vietata la pratica selvicolturale del taglio a raso dei boschi, fatti salvi gli
               interventi urgenti disposti dalle regioni ai fini della difesa fitosanitaria, del ripristino post-
               incendio o per altri motivi di rilevante e riconosciuto interesse pubblico, a condizione
               che sia assicurata la rinnovazione naturale o artificiale del bosco;
               b) è sempre vietata la pratica selvicolturale del taglio a raso nei boschi di alto fusto e
               nei boschi cedui non matricinati, fatti salvi gli interventi autorizzati dalle regioni o pre-
               visti dai piani di gestione forestale o dagli strumenti equivalenti, nel rispetto delle dispo-
               sizioni di cui agli articoli 146 e 149 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, pur-
               ché siano trascorsi almeno cinque anni dall’ultimo intervento, sia garantita un’adeguata
               distribuzione nello spazio delle tagliate al fine di evitare contiguità tra le stesse, e a con-
               dizione che sia assicurata la rinnovazione naturale o artificiale del bosco;
               c) è sempre vietata la conversione dei boschi governati o avviati a fustaia in boschi
               governati a ceduo, fatti salvi gli interventi autorizzati dalle regioni e volti al mantenimen-
               to del governo a ceduo in presenza di adeguata capacità di rigenerazione vegetativa,
               anche a fini ambientali, paesaggistici e di difesa fitosanitaria, nonché per garantire una
               migliore stabilità idrogeologica dei versanti.
               6. Le regioni individuano, nel rispetto delle norme nazionali e regionali vigenti, gli inter-
               venti di ripristino obbligatori da attuare in caso di violazioni delle norme che disciplina-
               no le attività di gestione forestale, comprese le modalità di sostituzione diretta o di affi-
               damento, mediante procedura ad evidenza pubblica ovvero mediante affidamento ad
               enti delegati dalle stesse per la gestione forestale, dei lavori di ripristino dei terreni inte-
               ressati  dalle  violazioni,  anche  previa  occupazione  temporanea  e  comunque  senza
               obbligo di corrispondere alcuna indennità. Nel caso in cui dalle violazioni di cui al pre-
               cedente  periodo  derivi  un  danno  o  un  danno  ambientale  ai  sensi  della  direttiva
               2004/35/CE del Parlamento e del Consiglio del 21 aprile 2004, dovrà procedersi alla
               riparazione dello stesso ai sensi della medesima direttiva e della relativa normativa
               interna di recepimento.
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