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GAZZETTA UFFICIALE
2. Lo Stato e le regioni, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, sostengono e
promuovono le attività di gestione forestale di cui al comma 1.
3. Le regioni definiscono e attuano le pratiche selvicolturali più idonee al trattamento
del bosco, alle necessità di tutela dell’ambiente, del paesaggio e del suolo, alle esigen-
ze socio-economiche locali, alle produzioni legnose e non legnose, alle esigenze di
fruizione e uso pubblico del patrimonio forestale anche in continuità con le pratiche
silvo-pastorali tradizionali o ordinarie.
4. Le regioni disciplinano, anche in deroga alle disposizioni del presente articolo, le atti-
vità di gestione forestale coerentemente con le specifiche misure in materia di conser-
vazione di habitat e specie di interesse europeo e nazionale. La disposizione di cui al
precedente periodo si applica, ove non già autonomamente disciplinate, anche alle
superfici forestali ricadenti all’interno delle aree naturali protette di cui all’articolo 2
della legge 6 dicembre 1991, n. 394, o all’interno dei siti della Rete ecologica istituita
ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 e di altre aree di
particolare pregio e interesse da tutelare.
5. Nell’ambito delle attività di gestione forestale di cui al comma 1, si applicano le
seguenti disposizioni selvicolturali secondo i criteri di attuazione e garanzia stabiliti
dalle regioni:
a) è sempre vietata la pratica selvicolturale del taglio a raso dei boschi, fatti salvi gli
interventi urgenti disposti dalle regioni ai fini della difesa fitosanitaria, del ripristino post-
incendio o per altri motivi di rilevante e riconosciuto interesse pubblico, a condizione
che sia assicurata la rinnovazione naturale o artificiale del bosco;
b) è sempre vietata la pratica selvicolturale del taglio a raso nei boschi di alto fusto e
nei boschi cedui non matricinati, fatti salvi gli interventi autorizzati dalle regioni o pre-
visti dai piani di gestione forestale o dagli strumenti equivalenti, nel rispetto delle dispo-
sizioni di cui agli articoli 146 e 149 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, pur-
ché siano trascorsi almeno cinque anni dall’ultimo intervento, sia garantita un’adeguata
distribuzione nello spazio delle tagliate al fine di evitare contiguità tra le stesse, e a con-
dizione che sia assicurata la rinnovazione naturale o artificiale del bosco;
c) è sempre vietata la conversione dei boschi governati o avviati a fustaia in boschi
governati a ceduo, fatti salvi gli interventi autorizzati dalle regioni e volti al mantenimen-
to del governo a ceduo in presenza di adeguata capacità di rigenerazione vegetativa,
anche a fini ambientali, paesaggistici e di difesa fitosanitaria, nonché per garantire una
migliore stabilità idrogeologica dei versanti.
6. Le regioni individuano, nel rispetto delle norme nazionali e regionali vigenti, gli inter-
venti di ripristino obbligatori da attuare in caso di violazioni delle norme che disciplina-
no le attività di gestione forestale, comprese le modalità di sostituzione diretta o di affi-
damento, mediante procedura ad evidenza pubblica ovvero mediante affidamento ad
enti delegati dalle stesse per la gestione forestale, dei lavori di ripristino dei terreni inte-
ressati dalle violazioni, anche previa occupazione temporanea e comunque senza
obbligo di corrispondere alcuna indennità. Nel caso in cui dalle violazioni di cui al pre-
cedente periodo derivi un danno o un danno ambientale ai sensi della direttiva
2004/35/CE del Parlamento e del Consiglio del 21 aprile 2004, dovrà procedersi alla
riparazione dello stesso ai sensi della medesima direttiva e della relativa normativa
interna di recepimento.
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