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LEGISLAZIONE




             7. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato
             di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Ministro
             dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e d’intesa con la Conferenza
             permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento
             e  di  Bolzano,  sono  approvate  apposite  disposizioni  per  la  definizione  dei  criteri
             minimi nazionali di elaborazione dei piani forestali di indirizzo territoriale di cui al
             comma 3 e dei piani di gestione forestale, o strumenti equivalenti, di cui al comma
             6, al fine di armonizzare le informazioni e permetterne una informatizzazione su
             scala nazionale. Le regioni e si adeguano alle disposizioni di cui al periodo prece-
             dente entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente
             comma.
             8. Le regioni, in conformità a quanto statuito al comma 7, definiscono i criteri di elabo-
             razione, attuazione e controllo dei piani forestali di indirizzo territoriale di cui al comma
             3  e  dei  piani  di  gestione  forestale  o  strumenti  equivalenti  di  cui  al  comma  6.
             Definiscono, altresì, i tempi minimi di validità degli stessi e i termini per il loro periodico
             riesame, garantendo che la loro redazione e attuazione venga affidata a soggetti di
             comprovata competenza professionale, nel rispetto delle norme relative ai titoli profes-
             sionali richiesti per l’espletamento di tali attività.
             9. Al fine di promuovere la pianificazione forestale e incentivare la gestione attiva razio-
             nale del patrimonio forestale, le regioni possono prevedere un accesso prioritario ai
             finanziamenti pubblici per il settore forestale a favore delle proprietà pubbliche e priva-
             te e dei beni di uso collettivo e civico dotati di piani di gestione forestale o di strumenti
             di gestione forestale equivalenti.
             10. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali si avvale dell’Osservatorio
             nazionale del paesaggio rurale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
             27 febbraio 2013, n. 105, per l’elaborazione degli indirizzi quadro per la tutela e la
             gestione dei paesaggi rurali e tradizionali iscritti nel «Registro nazionale dei paesaggi
             rurali  di  interesse  storico,  delle  pratiche  agricole  e  delle  conoscenze  tradizionali»  e
             ricadenti nei Piani forestali di indirizzo territoriale elaborati dalle regioni. All’attuazione
             del presente comma si fa fronte nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumen-
             tali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pub-
             blica.

             Art. 7. Disciplina delle attività di gestione forestale
             1. Sono definite attività di gestione forestale tutte le pratiche selvicolturali a carico della
             vegetazione arborea e arbustiva di cui all’articolo 3, comma 2, lettera c) e previste dalle
             norme regionali, gli interventi colturali di difesa fitosanitaria, gli interventi di prevenzio-
             ne degli incendi boschivi, i rimboschimenti e gli imboschimenti, gli interventi di realiz-
             zazione, adeguamento e manutenzione della viabilità forestale al servizio delle attività
             agro-silvo-pastorali e le opere di sistemazione idraulico-forestale realizzate anche con
             tecniche di ingegneria naturalistica, nonché la prima commercializzazione dei prodotti
             legnosi quali tronchi, ramaglie e cimali, se svolta congiuntamente ad almeno una delle
             pratiche  o  degli  interventi  predetti.  Tutte  le  pratiche  finalizzate  alla  salvaguardia,  al
             mantenimento, all’incremento e alla valorizzazione delle produzioni non legnose, rien-
             trano nelle attività di gestione forestale.
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