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LEGISLAZIONE
7. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato
di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e d’intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento
e di Bolzano, sono approvate apposite disposizioni per la definizione dei criteri
minimi nazionali di elaborazione dei piani forestali di indirizzo territoriale di cui al
comma 3 e dei piani di gestione forestale, o strumenti equivalenti, di cui al comma
6, al fine di armonizzare le informazioni e permetterne una informatizzazione su
scala nazionale. Le regioni e si adeguano alle disposizioni di cui al periodo prece-
dente entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente
comma.
8. Le regioni, in conformità a quanto statuito al comma 7, definiscono i criteri di elabo-
razione, attuazione e controllo dei piani forestali di indirizzo territoriale di cui al comma
3 e dei piani di gestione forestale o strumenti equivalenti di cui al comma 6.
Definiscono, altresì, i tempi minimi di validità degli stessi e i termini per il loro periodico
riesame, garantendo che la loro redazione e attuazione venga affidata a soggetti di
comprovata competenza professionale, nel rispetto delle norme relative ai titoli profes-
sionali richiesti per l’espletamento di tali attività.
9. Al fine di promuovere la pianificazione forestale e incentivare la gestione attiva razio-
nale del patrimonio forestale, le regioni possono prevedere un accesso prioritario ai
finanziamenti pubblici per il settore forestale a favore delle proprietà pubbliche e priva-
te e dei beni di uso collettivo e civico dotati di piani di gestione forestale o di strumenti
di gestione forestale equivalenti.
10. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali si avvale dell’Osservatorio
nazionale del paesaggio rurale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
27 febbraio 2013, n. 105, per l’elaborazione degli indirizzi quadro per la tutela e la
gestione dei paesaggi rurali e tradizionali iscritti nel «Registro nazionale dei paesaggi
rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali» e
ricadenti nei Piani forestali di indirizzo territoriale elaborati dalle regioni. All’attuazione
del presente comma si fa fronte nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumen-
tali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pub-
blica.
Art. 7. Disciplina delle attività di gestione forestale
1. Sono definite attività di gestione forestale tutte le pratiche selvicolturali a carico della
vegetazione arborea e arbustiva di cui all’articolo 3, comma 2, lettera c) e previste dalle
norme regionali, gli interventi colturali di difesa fitosanitaria, gli interventi di prevenzio-
ne degli incendi boschivi, i rimboschimenti e gli imboschimenti, gli interventi di realiz-
zazione, adeguamento e manutenzione della viabilità forestale al servizio delle attività
agro-silvo-pastorali e le opere di sistemazione idraulico-forestale realizzate anche con
tecniche di ingegneria naturalistica, nonché la prima commercializzazione dei prodotti
legnosi quali tronchi, ramaglie e cimali, se svolta congiuntamente ad almeno una delle
pratiche o degli interventi predetti. Tutte le pratiche finalizzate alla salvaguardia, al
mantenimento, all’incremento e alla valorizzazione delle produzioni non legnose, rien-
trano nelle attività di gestione forestale.
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