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LEGISLAZIONE




             7.  In  attuazione  del  regolamento  (UE)  n.  1143/2014  del  Parlamento  europeo  e  del
             Consiglio del 22 ottobre 2014, è vietata la sostituzione dei soprassuoli di specie fore-
             stali autoctone con specie esotiche. Le regioni favoriscono la rinaturalizzazione degli
             imboschimenti artificiali e la tutela delle specie autoctone rare e sporadiche, nonché il
             rilascio  di  piante  ad  invecchiamento  indefinito  e  di  necromassa  in  piedi  o  al  suolo,
             senza compromettere la stabilità delle formazioni forestali e in particolare la loro resi-
             stenza agli incendi boschivi.
             8. Le regioni, coerentemente con quanto previsto dalla Strategia forestale dell’Unione
             europea COM (2013) n. 659 del 20 settembre 2013, promuovono sistemi di pagamento
             dei servizi ecosistemici ed ambientali (PSE) generati dalle attività di gestione forestale
             sostenibile e dall’assunzione di specifici impegni silvo-ambientali informando e soste-
             nendo i proprietari, i gestori e i beneficiari dei servizi nella definizione, nel monitoraggio
             e nel controllo degli accordi contrattuali. I criteri di definizione dei sistemi di remunera-
             zione dei servizi ecosistemici ed ambientali (PSE) risultano essere quelli di cui all’arti-
             colo 70 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, con particolare riguardo ai beneficiari
             finali del sistema di pagamento indicati alla lettera h) del comma 2 del predetto articolo
             70.
             9. La promozione di sistemi PSE di cui al comma 8, deve avvenire anche nel rispetto
             dei seguenti principi e criteri generali:
             a) la volontarietà dell’accordo, che dovrà definire le modalità di fornitura e di pagamen-
             to del servizio;
             b)  l’addizionalità  degli  interventi  oggetto  di  PSE  rispetto  alle  condizioni  ordinarie  di
             offerta dei servizi;
             c) la permanenza delle diverse funzioni di tutela ambientale presenti prima dell’accor-
             do.
             10. Le pratiche selvicolturali previste dagli strumenti di pianificazione forestale vigenti,
             condotte senza compromettere la stabilità delle formazioni forestali e comunque senza
             il ricorso al taglio raso nei governi ad alto fusto, inclusa l’ordinaria gestione del bosco
             governato a ceduo, finalizzate ad ottenere la rinnovazione naturale del bosco, la con-
             versione del governo da ceduo ad alto fusto e il mantenimento al governo ad alto fusto,
             sono ascrivibili a buona pratica forestale e assoggettabili agli impegni silvo-ambientali
             di cui al comma 8.
             11. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto
             con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dei beni
             e delle attività culturali e del turismo e d’intesa con la Conferenza permanente per i rap-
             porti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono adot-
             tate disposizioni per la definizione di criteri minimi nazionali per il riconoscimento dello
             stato di abbandono delle attività agropastorali preesistenti per le superfici di cui all’ar-
             ticolo 5, comma 2, lettera a). Le regioni si adeguano alle disposizioni di cui al prece-
             dente periodo entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al pre-
             sente comma.
             12. Con i piani paesaggistici regionali, ovvero con specifici accordi di collaborazione
             stipulati tra le regioni e i competenti organi territoriali del Ministero dei beni e delle
             attività culturali e del turismo ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n.
             241, vengono concordati gli interventi previsti ed autorizzati dalla normativa in mate-
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