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GAZZETTA UFFICIALE
e che non risultano già classificate a bosco;
b) i fondi gravati dall’obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del
territorio, di miglioramento della qualità dell’aria, di salvaguardia del patrimonio idrico,
di conservazione della biodiversità, di protezione del paesaggio e dell’ambiente in
generale;
c) i nuovi boschi creati, direttamente o tramite monetizzazione, in ottemperanza agli
obblighi di intervento compensativo di cui all’articolo 8, commi 3 e 4;
d) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di
interventi antropici, di danni da avversità biotiche o abiotiche, di eventi accidentali, di
incendi o a causa di trasformazioni attuate in assenza o in difformità dalle autorizzazio-
ni previste dalla normativa vigente;
e) le radure e tutte le altre superfici di estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che
interrompono la continuità del bosco, non riconosciute come prati o pascoli permanenti
o come prati o pascoli arborati;
f) le infrastrutture lineari di pubblica utilità e le rispettive aree di pertinenza, anche se di
larghezza superiore a 20 metri che interrompono la continuità del bosco, comprese la
viabilità forestale, gli elettrodotti, i gasdotti e gli acquedotti, posti sopra e sotto terra,
soggetti a periodici interventi di contenimento della vegetazione e di manutenzione
ordinaria e straordinaria finalizzati a garantire l’efficienza delle opere stesse e che non
necessitano di ulteriori atti autorizzativi.
2. Ai boschi di sughera di cui alla legge 18 luglio 1956, n. 759, non si applicano le defi-
nizioni di cui al comma 1 e di cui all’articolo 3, comma 3, e sono consentiti gli interventi
colturali disciplinati dalla medesima legge e da specifiche disposizioni regionali.
Art. 5. Aree escluse dalla definizione di bosco
1. Per le materie di competenza esclusiva dello Stato, fatto salvo quanto previsto dai
piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42, non rientrano nella definizione di bosco:
a) le formazioni di origine artificiale realizzate su terreni agricoli anche a seguito del-
l’adesione a misure agro-ambientali o nell’ambito degli interventi previsti dalla politica
agricola comune dell’Unione europea;
b) l’arboricoltura da legno, di cui all’articolo 3, comma 2, lettera n), le tartufaie coltivate
di origine artificiale, i noccioleti e i castagneti da frutto in attualità di coltura o oggetto
di ripristino colturale, nonché il bosco ceduo a rotazione rapida di cui all’articolo 4,
paragrafo 1, lettera k), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 17 dicembre 2013;
c) gli spazi verdi urbani quali i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i vivai,
compresi quelli siti in aree non forestali, gli arboreti da seme non costituiti ai sensi del
decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, e siti in aree non forestali, le coltivazioni
per la produzione di alberi di Natale, gli impianti di frutticoltura e le altre produzioni
arboree agricole, le siepi, i filari e i gruppi di piante arboree;
d) le aree soggette a misure e piani di eradicazione in attuazione del regolamento (UE)
n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014.
2. Per le materie di competenza esclusiva dello Stato, fatto salvo quanto previsto dai
piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
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