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GAZZETTA UFFICIALE



               e che non risultano già classificate a bosco;
               b) i fondi gravati dall’obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del
               territorio, di miglioramento della qualità dell’aria, di salvaguardia del patrimonio idrico,
               di  conservazione  della  biodiversità,  di  protezione  del  paesaggio  e  dell’ambiente  in
               generale;
               c) i nuovi boschi creati, direttamente o tramite monetizzazione, in ottemperanza agli
               obblighi di intervento compensativo di cui all’articolo 8, commi 3 e 4;
               d) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di
               interventi antropici, di danni da avversità biotiche o abiotiche, di eventi accidentali, di
               incendi o a causa di trasformazioni attuate in assenza o in difformità dalle autorizzazio-
               ni previste dalla normativa vigente;
               e) le radure e tutte le altre superfici di estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che
               interrompono la continuità del bosco, non riconosciute come prati o pascoli permanenti
               o come prati o pascoli arborati;
               f) le infrastrutture lineari di pubblica utilità e le rispettive aree di pertinenza, anche se di
               larghezza superiore a 20 metri che interrompono la continuità del bosco, comprese la
               viabilità forestale, gli elettrodotti, i gasdotti e gli acquedotti, posti sopra e sotto terra,
               soggetti  a  periodici  interventi  di  contenimento  della  vegetazione  e  di  manutenzione
               ordinaria e straordinaria finalizzati a garantire l’efficienza delle opere stesse e che non
               necessitano di ulteriori atti autorizzativi.
               2. Ai boschi di sughera di cui alla legge 18 luglio 1956, n. 759, non si applicano le defi-
               nizioni di cui al comma 1 e di cui all’articolo 3, comma 3, e sono consentiti gli interventi
               colturali disciplinati dalla medesima legge e da specifiche disposizioni regionali.

               Art. 5. Aree escluse dalla definizione di bosco
               1. Per le materie di competenza esclusiva dello Stato, fatto salvo quanto previsto dai
               piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
               n. 42, non rientrano nella definizione di bosco:
               a) le formazioni di origine artificiale realizzate su terreni agricoli anche a seguito del-
               l’adesione a misure agro-ambientali o nell’ambito degli interventi previsti dalla politica
               agricola comune dell’Unione europea;
               b) l’arboricoltura da legno, di cui all’articolo 3, comma 2, lettera n), le tartufaie coltivate
               di origine artificiale, i noccioleti e i castagneti da frutto in attualità di coltura o oggetto
               di  ripristino  colturale,  nonché  il  bosco  ceduo  a  rotazione  rapida  di  cui  all’articolo  4,
               paragrafo 1, lettera k), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e
               del Consiglio, del 17 dicembre 2013;
               c) gli spazi verdi urbani quali i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i vivai,
               compresi quelli siti in aree non forestali, gli arboreti da seme non costituiti ai sensi del
               decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, e siti in aree non forestali, le coltivazioni
               per la produzione di alberi di Natale, gli impianti di frutticoltura e le altre produzioni
               arboree agricole, le siepi, i filari e i gruppi di piante arboree;
               d) le aree soggette a misure e piani di eradicazione in attuazione del regolamento (UE)
               n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014.
               2. Per le materie di competenza esclusiva dello Stato, fatto salvo quanto previsto dai
               piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
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