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LEGISLAZIONE
l) prato o pascolo arborato: le superfici in attualità di coltura con copertura arborea fore-
stale inferiore al 20 per cento, impiegate principalmente per il pascolo del bestiame;
m) bosco da pascolo: le superfici a bosco destinate tradizionalmente anche a pascolo
con superficie erbacea non predominante;
n) arboricoltura da legno: la coltivazione di impianti arborei in terreni non boscati o sog-
getti ad ordinaria lavorazione agricola, finalizzata prevalentemente alla produzione di
legno a uso industriale o energetico e che è liberamente reversibile al termine del ciclo
colturale;
o) programmazione forestale: l’insieme delle strategie e degli interventi volti, nel lungo
periodo, ad assicurare la tutela, la valorizzazione, la gestione attiva del patrimonio fore-
stale o la creazione di nuove foreste;
p) attività di gestione forestale: le attività descritte nell’articolo 7, comma 1;
q) impresa forestale: impresa iscritta nel registro di cui all’articolo 8 della legge 29
dicembre 1993, n. 580, che esercita prevalentemente attività di gestione forestale, for-
nendo anche servizi in ambito forestale e ambientale e che risulti iscritta negli elenchi
o negli albi delle imprese forestali regionali di cui all’articolo 10, comma 2;
r) bosco di protezione diretta: superficie boscata che per la propria speciale ubicazione
svolge una funzione di protezione diretta di persone, beni e infrastrutture da pericoli
naturali quali valanghe, caduta massi, scivolamenti superficiali, lave torrentizie e altro,
impedendo l’evento o mitigandone l’effetto;
s) materiale di moltiplicazione: il materiale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386.
3. Per le materie di competenza esclusiva dello Stato, sono definite bosco le superfici
coperte da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di ori-
gine naturale o artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo ed evoluzione, con estensione
non inferiore ai 2.000 metri quadri, larghezza media non inferiore a 20 metri e con
copertura arborea forestale maggiore del 20 per cento.
4. Le regioni, per quanto di loro competenza e in relazione alle proprie esigenze e carat-
teristiche territoriali, ecologiche e socio-economiche, possono adottare una definizione
integrativa di bosco rispetto a quella dettata al comma 3, nonché definizioni integrative
di aree assimilate a bosco e di aree escluse dalla definizione di bosco di cui, rispettiva-
mente, agli articoli 4 e 5, purché non venga diminuito il livello di tutela e conservazione
così assicurato alle foreste come presidio fondamentale della qualità della vita.
Art. 4. Aree assimilate a bosco
1. Per le materie di competenza esclusiva dello Stato, fatto salvo quanto già previsto
dai piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, sono assimilati a bosco:
a) le formazioni vegetali di specie arboree o arbustive in qualsiasi stadio di sviluppo, di
consociazione e di evoluzione, comprese le sugherete e quelle caratteristiche della
macchia mediterranea, riconosciute dalla normativa regionale vigente o individuate dal
piano paesaggistico regionale ovvero nell’ambito degli specifici accordi di collaborazio-
ne stipulati, ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dalle regioni e
dai competenti organi territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turi-
smo per il particolare interesse forestale o per loro specifiche funzioni e caratteristiche
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