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GAZZETTA UFFICIALE



               aree assimilate a bosco, di cui all’articolo 4, radicati sul territorio dello Stato, di proprie-
               tà pubblica e privata;
               b) gestione forestale sostenibile o gestione attiva: insieme delle azioni selvicolturali
               volte a valorizzare la molteplicità delle funzioni del bosco, a garantire la produzione
               sostenibile di beni e servizi ecosistemici, nonché una gestione e uso delle foreste e dei
               terreni forestali nelle forme e ad un tasso di utilizzo che consenta di mantenere la loro
               biodiversità, produttività, rinnovazione, vitalità e potenzialità di adempiere, ora e in futu-
               ro, a rilevanti funzioni ecologiche, economiche e sociali a livello locale, nazionale e glo-
               bale, senza comportare danni ad altri ecosistemi;
               c) pratiche selvicolturali: i tagli, le cure e gli interventi volti all’impianto, alla coltivazione,
               alla prevenzione di incendi, al trattamento e all’utilizzazione dei boschi e alla produzio-
               ne di quanto previsto alla lettera d);
               d) prodotti forestali spontanei non legnosi: tutti i prodotti di origine biologica ad uso ali-
               mentare e ad uso non alimentare, derivati dalla foresta o da altri terreni boscati e da
               singoli alberi, escluso il legno in ogni sua forma;
               e)  sistemazioni  idraulico-forestali:  gli  interventie  le  opere  di  carattere  intensivo  ed
               estensivo attuati, anche congiuntamente, sul territorio, al fine di stabilizzare, consolida-
               re e difendere i terreni dal dissesto idrogeologico e di migliorare l’efficienza funzionale
               dei bacini idrografici e dei sistemi forestali;
               f) viabilità forestale e silvo-pastorale: la rete di strade, piste, vie di esbosco, piazzole e
               opere forestali aventi carattere permanente o transitorio, comunque vietate al transito
               ordinario, con fondo prevalentemente non asfaltato e a carreggiata unica, che interes-
               sano o attraversano le aree boscate e pascolive, funzionali a garantire il governo del
               territorio, la tutela, la gestione e la valorizzazione ambientale, economica e paesaggi-
               stica  del  patrimonio  forestale,  nonché  le  attività  di  prevenzione  ed  estinzione  degli
               incendi boschivi;
               g) terreni abbandonati: fatto salvo quanto previsto dalle normative regionali vigenti, i
               terreni forestali nei quali i boschi cedui hanno superato, senza interventi selvicolturali,
               almeno della metà il turno minimo fissato dalle norme forestali regionali, ed i boschi
               d’alto fusto in cui non siano stati attuati interventi di sfollo o diradamento negli ultimi
               venti anni, nonché i terreni agricoli sui quali non sia stata esercitata attività agricola da
               almeno  tre  anni,  in  base  ai  principi  e  alle  definizioni  di  cui  al  regolamento  (UE)  n.
               1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e relative
               disposizioni nazionali di attuazione, ad esclusione dei terreni sottoposti ai vincoli di
               destinazione d’uso;
               h) terreni silenti: i terreni agricoli e forestali di cui alla lettera g) per i quali i proprietari
               non siano individuabili o reperibili a seguito di apposita istruttoria;
               i) prato o pascolo permanente: le superfici non comprese nell’avvicendamento delle
               colture dell’azienda da almeno cinque anni, in attualità di coltura per la coltivazione di
               erba e altre piante erbacee da foraggio, spontanee o coltivate, destinate ad essere sfal-
               ciate, affienate o insilate una o più volte nell’anno, o sulle quali è svolta attività agricola
               di mantenimento, o usate per il pascolo del bestiame, che possono comprendere altre
               specie, segnatamente arbustive o arboree, utilizzabili per il pascolo o che producano
               mangime animale, purché l’erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predomi-
               nanti;
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