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GAZZETTA UFFICIALE
aree assimilate a bosco, di cui all’articolo 4, radicati sul territorio dello Stato, di proprie-
tà pubblica e privata;
b) gestione forestale sostenibile o gestione attiva: insieme delle azioni selvicolturali
volte a valorizzare la molteplicità delle funzioni del bosco, a garantire la produzione
sostenibile di beni e servizi ecosistemici, nonché una gestione e uso delle foreste e dei
terreni forestali nelle forme e ad un tasso di utilizzo che consenta di mantenere la loro
biodiversità, produttività, rinnovazione, vitalità e potenzialità di adempiere, ora e in futu-
ro, a rilevanti funzioni ecologiche, economiche e sociali a livello locale, nazionale e glo-
bale, senza comportare danni ad altri ecosistemi;
c) pratiche selvicolturali: i tagli, le cure e gli interventi volti all’impianto, alla coltivazione,
alla prevenzione di incendi, al trattamento e all’utilizzazione dei boschi e alla produzio-
ne di quanto previsto alla lettera d);
d) prodotti forestali spontanei non legnosi: tutti i prodotti di origine biologica ad uso ali-
mentare e ad uso non alimentare, derivati dalla foresta o da altri terreni boscati e da
singoli alberi, escluso il legno in ogni sua forma;
e) sistemazioni idraulico-forestali: gli interventie le opere di carattere intensivo ed
estensivo attuati, anche congiuntamente, sul territorio, al fine di stabilizzare, consolida-
re e difendere i terreni dal dissesto idrogeologico e di migliorare l’efficienza funzionale
dei bacini idrografici e dei sistemi forestali;
f) viabilità forestale e silvo-pastorale: la rete di strade, piste, vie di esbosco, piazzole e
opere forestali aventi carattere permanente o transitorio, comunque vietate al transito
ordinario, con fondo prevalentemente non asfaltato e a carreggiata unica, che interes-
sano o attraversano le aree boscate e pascolive, funzionali a garantire il governo del
territorio, la tutela, la gestione e la valorizzazione ambientale, economica e paesaggi-
stica del patrimonio forestale, nonché le attività di prevenzione ed estinzione degli
incendi boschivi;
g) terreni abbandonati: fatto salvo quanto previsto dalle normative regionali vigenti, i
terreni forestali nei quali i boschi cedui hanno superato, senza interventi selvicolturali,
almeno della metà il turno minimo fissato dalle norme forestali regionali, ed i boschi
d’alto fusto in cui non siano stati attuati interventi di sfollo o diradamento negli ultimi
venti anni, nonché i terreni agricoli sui quali non sia stata esercitata attività agricola da
almeno tre anni, in base ai principi e alle definizioni di cui al regolamento (UE) n.
1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e relative
disposizioni nazionali di attuazione, ad esclusione dei terreni sottoposti ai vincoli di
destinazione d’uso;
h) terreni silenti: i terreni agricoli e forestali di cui alla lettera g) per i quali i proprietari
non siano individuabili o reperibili a seguito di apposita istruttoria;
i) prato o pascolo permanente: le superfici non comprese nell’avvicendamento delle
colture dell’azienda da almeno cinque anni, in attualità di coltura per la coltivazione di
erba e altre piante erbacee da foraggio, spontanee o coltivate, destinate ad essere sfal-
ciate, affienate o insilate una o più volte nell’anno, o sulle quali è svolta attività agricola
di mantenimento, o usate per il pascolo del bestiame, che possono comprendere altre
specie, segnatamente arbustive o arboree, utilizzabili per il pascolo o che producano
mangime animale, purché l’erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predomi-
nanti;
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