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LEGISLAZIONE
Decreto Legislativo 3 aprile 2018, n. 34
TESTO UNICO IN MATERIA DI FORESTE E FILIERE FORESTALI
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 92 dell 20 aprile 2018)
Art. 1. Principi
1. La Repubblica riconosce il patrimonio forestale nazionale come parte del capitale
naturale nazionale e come bene di rilevante interesse pubblico da tutelare e valorizzare
per la stabilità e il benessere delle generazioni presenti e future.
2. Nel rispetto delle competenze sancite dalla Costituzione, delle potestà attribuite dai
rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione alle regioni a statuto spe-
ciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano e in attuazione del principio di
leale collaborazione, il presente decreto reca le norme fondamentali volte a garantire
l’indirizzo unitario e il coordinamento nazionale in materia di foreste e di filiere forestali,
nel rispetto degli impegni assunti a livello internazionale ed europeo.
3. Lo Stato e le regioni, nell’ambito delle rispettive competenze, promuovono attraverso
il fondamentale contributo della selvicoltura la gestione forestale sostenibile con parti-
colare riferimento a quanto previsto dalle risoluzioni delle Conferenze ministeriali per
la protezione delle foreste in Europa del Forest Europe, al fine di riconoscere il ruolo
sociale e culturale delle foreste, di tutelare e valorizzare il patrimonio forestale, il terri-
torio e il paesaggio nazionale, rafforzando le filiere forestali e garantendo, nel tempo,
la multifunzionalità e la diversità delle risorse forestali, la salvaguardia ambientale, la
lotta e l’adattamento al cambiamento climatico, lo sviluppo socio-economico delle aree
montane e interne del Paese.
4. Lo Stato, le regioni e gli enti da queste delegati, promuovono in modo coordinato la
tutela, la gestione e la valorizzazione attiva del patrimonio forestale anche al fine di
garantire lo sviluppo equilibrato delle sue filiere, nel rispetto degli impegni assunti a
livello internazionale ed europeo.
5. Ogni intervento normativo incidente sul presente testo unico o sulle materie dallo
stesso disciplinate va attuato mediante esplicita modifica, integrazione, deroga o
sospensione delle specifiche disposizioni in esso contenute ai sensi dell’articolo 13-bis
della legge 23 agosto 1988, n. 400. LEGISLAZIONE
Art. 2. Finalità
1. Le disposizioni del presente decreto sono finalizzate a:
a) garantire la salvaguardia delle foreste nella loro estensione, distribuzione, ripartizio-
ne geografica, diversità ecologica e bio-culturale;
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