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LEGISLAZIONE






                                    Decreto Legislativo 3 aprile 2018, n. 34
                              TESTO UNICO IN MATERIA DI FORESTE E FILIERE FORESTALI
                          (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 92 dell 20 aprile 2018)


               Art. 1. Principi
               1. La Repubblica riconosce il patrimonio forestale nazionale come parte del capitale
               naturale nazionale e come bene di rilevante interesse pubblico da tutelare e valorizzare
               per la stabilità e il benessere delle generazioni presenti e future.
               2. Nel rispetto delle competenze sancite dalla Costituzione, delle potestà attribuite dai
               rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione alle regioni a statuto spe-
               ciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano e in attuazione del principio di
               leale collaborazione, il presente decreto reca le norme fondamentali volte a garantire
               l’indirizzo unitario e il coordinamento nazionale in materia di foreste e di filiere forestali,
               nel rispetto degli impegni assunti a livello internazionale ed europeo.
               3. Lo Stato e le regioni, nell’ambito delle rispettive competenze, promuovono attraverso
               il fondamentale contributo della selvicoltura la gestione forestale sostenibile con parti-
               colare riferimento a quanto previsto dalle risoluzioni delle Conferenze ministeriali per
               la protezione delle foreste in Europa del Forest Europe, al fine di riconoscere il ruolo
               sociale e culturale delle foreste, di tutelare e valorizzare il patrimonio forestale, il terri-
               torio e il paesaggio nazionale, rafforzando le filiere forestali e garantendo, nel tempo,
               la multifunzionalità e la diversità delle risorse forestali, la salvaguardia ambientale, la
               lotta e l’adattamento al cambiamento climatico, lo sviluppo socio-economico delle aree
               montane e interne del Paese.
               4. Lo Stato, le regioni e gli enti da queste delegati, promuovono in modo coordinato la
               tutela, la gestione e la valorizzazione attiva del patrimonio forestale anche al fine di
               garantire lo sviluppo equilibrato delle sue filiere, nel rispetto degli impegni assunti a
               livello internazionale ed europeo.
               5. Ogni intervento normativo incidente sul presente testo unico o sulle materie dallo
               stesso  disciplinate  va  attuato  mediante  esplicita  modifica,  integrazione,  deroga  o
               sospensione delle specifiche disposizioni in esso contenute ai sensi dell’articolo 13-bis
               della legge 23 agosto 1988, n. 400.                                                LEGISLAZIONE

               Art. 2. Finalità
               1. Le disposizioni del presente decreto sono finalizzate a:
               a) garantire la salvaguardia delle foreste nella loro estensione, distribuzione, ripartizio-
               ne geografica, diversità ecologica e bio-culturale;
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