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LEGISLAZIONE




             n. 42, non sono considerati bosco, esclusivamente ai fini del ripristino delle attività agri-
             cole e pastorali o del restauro delle preesistenti edificazioni, senza aumenti di volume-
             trie e superfici e senza l’edificazione di nuove costruzioni:
             a) le formazioni di specie arboree, associate o meno a quelle arbustive, originate da
             processi naturali o artificiali e insediate su superfici di qualsiasi natura e destinazione
             anche a seguito di abbandono colturale o di preesistenti attività agro-silvo-pastorali,
             riconosciute meritevoli di tutela e ripristino dal piano paesaggistico regionale ovvero
             nell’ambito  degli  specifici  accordi  di  collaborazione  stipulati  ai  sensi  dell’articolo  15
             della legge 7 agosto 1990, n. 241, dalle strutture regionali compenti in materia agro-
             silvo-pastorale,  ambientale  e  paesaggistica  e  dai  competenti  organi  territoriali  del
             Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, conformemente ai criteri minimi
             nazionali definiti ai sensi dell’articolo 7, comma 11, e fatti salvi i territori già tutelati per
             subentrati interessi naturalistici;
             b) le superfici di cui alla lettera a) individuate come paesaggi rurali di interesse storico
             e inserite nel «Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche
             agricole  e  delle  conoscenze  tradizionali»,  istituito  presso  il  Ministero  delle  politiche
             agricole alimentari e forestali;
             c) i manufatti e i nuclei rurali già edificati che siano stati abbandonati e colonizzati da
             vegetazione arborea o arbustiva a qualunque stadio d’età.
             3. Le fattispecie di cui alle lettere a) e b) del comma 2 continuano ad essere conside-
             rate bosco sino all’avvio dell’esecuzione degli interventi di ripristino e recupero delle
             attività agricole e pastorali autorizzati dalle strutture competenti.

             Art. 6. Programmazione e pianificazione forestale
             1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di
             concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro
             dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministro dello sviluppo economico e
             d’intesa  con  la  Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le  regioni  e  le
             Province autonome di Trento e di Bolzano, è approvata la Strategia forestale naziona-
             le. La Strategia, in attuazione dei principi e delle finalità di cui agli articoli 1 e 2 e degli
             impegni  assunti  a  livello  internazionale  ed  europeo,  con  particolare  riferimento  alla
             Strategia forestale dell’Unione europea COM (2013) n. 659 del 20 settembre 2013, ed
             in  continuità  con  il  Programma  quadro  per  il  settore  forestale,  definisce  gli  indirizzi
             nazionali per la tutela, la valorizzazione e la gestione attiva del patrimonio forestale
             nazionale e per lo sviluppo del settore e delle sue filiere produttive, ambientali e socio-
             culturali, ivi compresa la filiera pioppicola. La Strategia forestale nazionale ha una vali-
             dità di venti anni ed è soggetta a revisione e aggiornamento quinquennale.
             2. In coerenza con la Strategia forestale nazionale adottata ai sensi del comma 1, le
             regioni individuano i propri obiettivi e definiscono le relative linee d’azione. A tal fine, in
             relazione  alle  specifiche  esigenze  socio-economiche,  ambientali  e  paesaggistiche,
             nonché alle necessità di prevenzione del rischio idrogeologico, di mitigazione e di adat-
             tamento al cambiamento climatico, le regioni adottano Programmi forestali regionali e
            provvedono alla loro revisione periodica in considerazione delle strategie, dei criteri e
            degli indicatori da esse stesse individuati tra quelli contenuti nella Strategia forestale
            nazionale.
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