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LEGISLAZIONE
n. 42, non sono considerati bosco, esclusivamente ai fini del ripristino delle attività agri-
cole e pastorali o del restauro delle preesistenti edificazioni, senza aumenti di volume-
trie e superfici e senza l’edificazione di nuove costruzioni:
a) le formazioni di specie arboree, associate o meno a quelle arbustive, originate da
processi naturali o artificiali e insediate su superfici di qualsiasi natura e destinazione
anche a seguito di abbandono colturale o di preesistenti attività agro-silvo-pastorali,
riconosciute meritevoli di tutela e ripristino dal piano paesaggistico regionale ovvero
nell’ambito degli specifici accordi di collaborazione stipulati ai sensi dell’articolo 15
della legge 7 agosto 1990, n. 241, dalle strutture regionali compenti in materia agro-
silvo-pastorale, ambientale e paesaggistica e dai competenti organi territoriali del
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, conformemente ai criteri minimi
nazionali definiti ai sensi dell’articolo 7, comma 11, e fatti salvi i territori già tutelati per
subentrati interessi naturalistici;
b) le superfici di cui alla lettera a) individuate come paesaggi rurali di interesse storico
e inserite nel «Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche
agricole e delle conoscenze tradizionali», istituito presso il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali;
c) i manufatti e i nuclei rurali già edificati che siano stati abbandonati e colonizzati da
vegetazione arborea o arbustiva a qualunque stadio d’età.
3. Le fattispecie di cui alle lettere a) e b) del comma 2 continuano ad essere conside-
rate bosco sino all’avvio dell’esecuzione degli interventi di ripristino e recupero delle
attività agricole e pastorali autorizzati dalle strutture competenti.
Art. 6. Programmazione e pianificazione forestale
1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di
concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro
dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministro dello sviluppo economico e
d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, è approvata la Strategia forestale naziona-
le. La Strategia, in attuazione dei principi e delle finalità di cui agli articoli 1 e 2 e degli
impegni assunti a livello internazionale ed europeo, con particolare riferimento alla
Strategia forestale dell’Unione europea COM (2013) n. 659 del 20 settembre 2013, ed
in continuità con il Programma quadro per il settore forestale, definisce gli indirizzi
nazionali per la tutela, la valorizzazione e la gestione attiva del patrimonio forestale
nazionale e per lo sviluppo del settore e delle sue filiere produttive, ambientali e socio-
culturali, ivi compresa la filiera pioppicola. La Strategia forestale nazionale ha una vali-
dità di venti anni ed è soggetta a revisione e aggiornamento quinquennale.
2. In coerenza con la Strategia forestale nazionale adottata ai sensi del comma 1, le
regioni individuano i propri obiettivi e definiscono le relative linee d’azione. A tal fine, in
relazione alle specifiche esigenze socio-economiche, ambientali e paesaggistiche,
nonché alle necessità di prevenzione del rischio idrogeologico, di mitigazione e di adat-
tamento al cambiamento climatico, le regioni adottano Programmi forestali regionali e
provvedono alla loro revisione periodica in considerazione delle strategie, dei criteri e
degli indicatori da esse stesse individuati tra quelli contenuti nella Strategia forestale
nazionale.
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