Page 197 - Rassegna 2018-2
P. 197

GAZZETTA UFFICIALE



               3. Le regioni possono predisporre, nell’ambito di comprensori territoriali omogenei per
               caratteristiche  ambientali,  paesaggistiche,  economico-produttive  o  amministrative,
               piani forestali di indirizzo territoriale, finalizzati all’individuazione, al mantenimento e
               alla valorizzazione delle risorse silvo-pastorali e al coordinamento delle attività neces-
               sarie alla loro tutela e gestione attiva, nonché al coordinamento degli strumenti di pia-
               nificazione forestale di cui al comma 6. L’attività di cui al presente comma può essere
               svolta anche in accordo tra più regioni ed enti locali in coerenza con quanto previsto
               dai piani paesaggistici regionali. I piani forestali di indirizzo territoriale concorrono alla
               redazione dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 del decreto legislativo 22
               gennaio 2004, n. 42, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 145 del medesimo decreto
               legislativo.
               4. All’approvazione dei piani forestali di indirizzo territoriale di cui al comma 3, si appli-
               cano le misure di semplificazione di cui al punto A.20 dell’Allegato A del decreto del
               Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31.
               5. Le regioni, nel rispetto dell’interesse comune, garantiscono e curano l’applicazione
               dei piani forestali di indirizzo territoriale, anche attraverso le forme di sostituzione diret-
               ta o di affidamento della gestione previste all’articolo 12. Con i piani forestali di indirizzo
               territoriale, le regioni definiscono almeno:
               a) le destinazioni d’uso delle superfici silvo-pastorali ricadenti all’interno del territorio
               sottoposto a pianificazione, i relativi obiettivi e gli indirizzi di gestione necessari alla loro
               tutela, gestione e valorizzazione;
               b)  le  priorità  d’intervento  necessarie  alla  tutela,  alla  gestione  e  alla  valorizzazione
               ambientale, economica e socio-culturale dei boschi e dei pascoli ricadenti all’interno
               del territorio sottoposto a pianificazione;
               c) il coordinamento tra i diversi ambiti e livelli di programmazione e di pianificazione ter-
               ritoriale e forestali vigenti, in conformità con i piani paesaggistici regionali e con gli indi-
               rizzi di gestione delle aree naturali protette, nazionali e regionali, di cui all’articolo 2
               della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e dei siti della Rete ecologica istituita ai sensi
               della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992;
               d) gli interventi strutturali e infrastrutturali al servizio del bosco, compresa la localizza-
               zione della rete di viabilità forestale di cui all’articolo 9, e le azioni minime di gestione,
               governo e trattamento necessari alla tutela e valorizzazione dei boschi e allo sviluppo
               delle filiere forestali locali;
               e) gli indirizzi di gestione silvo-pastorale per la redazione degli strumenti di pianifica-
               zione di cui al comma 6.
               6. Le regioni in attuazione dei Programmi forestali regionali di cui al comma 2 e coor-
               dinatamente con i piani forestali di indirizzo territoriale di cui al comma 3, ove esistenti,
               promuovono, per le proprietà pubbliche e private, la redazione di piani di gestione fore-
               stale o di strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello
               locale, quali strumenti indispensabili a garantire la tutela, la valorizzazione e la gestio-
               ne attiva delle risorse forestali. Per l’approvazione dei piani di gestione forestale, qua-
               lora conformi ai piani forestali di indirizzo territoriale di cui al comma 3, non è richiesto
               il  parere  del  Soprintendente  per  la  parte  inerente  la  realizzazione  o  l’adeguamento
               della viabilità forestale di cui al punto A.20 dell’Allegato A del decreto del Presidente
               della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31.
                                                                                        197
   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202