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GAZZETTA UFFICIALE
3. Le regioni possono predisporre, nell’ambito di comprensori territoriali omogenei per
caratteristiche ambientali, paesaggistiche, economico-produttive o amministrative,
piani forestali di indirizzo territoriale, finalizzati all’individuazione, al mantenimento e
alla valorizzazione delle risorse silvo-pastorali e al coordinamento delle attività neces-
sarie alla loro tutela e gestione attiva, nonché al coordinamento degli strumenti di pia-
nificazione forestale di cui al comma 6. L’attività di cui al presente comma può essere
svolta anche in accordo tra più regioni ed enti locali in coerenza con quanto previsto
dai piani paesaggistici regionali. I piani forestali di indirizzo territoriale concorrono alla
redazione dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 145 del medesimo decreto
legislativo.
4. All’approvazione dei piani forestali di indirizzo territoriale di cui al comma 3, si appli-
cano le misure di semplificazione di cui al punto A.20 dell’Allegato A del decreto del
Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31.
5. Le regioni, nel rispetto dell’interesse comune, garantiscono e curano l’applicazione
dei piani forestali di indirizzo territoriale, anche attraverso le forme di sostituzione diret-
ta o di affidamento della gestione previste all’articolo 12. Con i piani forestali di indirizzo
territoriale, le regioni definiscono almeno:
a) le destinazioni d’uso delle superfici silvo-pastorali ricadenti all’interno del territorio
sottoposto a pianificazione, i relativi obiettivi e gli indirizzi di gestione necessari alla loro
tutela, gestione e valorizzazione;
b) le priorità d’intervento necessarie alla tutela, alla gestione e alla valorizzazione
ambientale, economica e socio-culturale dei boschi e dei pascoli ricadenti all’interno
del territorio sottoposto a pianificazione;
c) il coordinamento tra i diversi ambiti e livelli di programmazione e di pianificazione ter-
ritoriale e forestali vigenti, in conformità con i piani paesaggistici regionali e con gli indi-
rizzi di gestione delle aree naturali protette, nazionali e regionali, di cui all’articolo 2
della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e dei siti della Rete ecologica istituita ai sensi
della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992;
d) gli interventi strutturali e infrastrutturali al servizio del bosco, compresa la localizza-
zione della rete di viabilità forestale di cui all’articolo 9, e le azioni minime di gestione,
governo e trattamento necessari alla tutela e valorizzazione dei boschi e allo sviluppo
delle filiere forestali locali;
e) gli indirizzi di gestione silvo-pastorale per la redazione degli strumenti di pianifica-
zione di cui al comma 6.
6. Le regioni in attuazione dei Programmi forestali regionali di cui al comma 2 e coor-
dinatamente con i piani forestali di indirizzo territoriale di cui al comma 3, ove esistenti,
promuovono, per le proprietà pubbliche e private, la redazione di piani di gestione fore-
stale o di strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello
locale, quali strumenti indispensabili a garantire la tutela, la valorizzazione e la gestio-
ne attiva delle risorse forestali. Per l’approvazione dei piani di gestione forestale, qua-
lora conformi ai piani forestali di indirizzo territoriale di cui al comma 3, non è richiesto
il parere del Soprintendente per la parte inerente la realizzazione o l’adeguamento
della viabilità forestale di cui al punto A.20 dell’Allegato A del decreto del Presidente
della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31.
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