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LEGISLAZIONE
b) rimboschimenti e creazione di nuovi boschi su terreni non boscati e in aree con
basso coefficiente di boscosità, tramite l’utilizzo di specie autoctone, preferibilmente di
provenienza locale e certificata, anche al fine di ricongiungere cenosi forestali fram-
mentate e comunque in conformità alle disposizioni attuative della direttiva
1999/105/CE del Consiglio del 22 dicembre 1999. I nuovi boschi realizzati a seguito
degli interventi di compensazione sono equiparati a bosco;
c) sistemazioni idraulico-forestali o idraulico-agrarie o realizzazione e sistemazione di
infrastrutture forestali al servizio del bosco e funzionali alla difesa idrogeologica del ter-
ritorio, che rispettino i criteri e requisiti tecnici adottati ai sensi dell’articolo 9, comma 2;
d) prevenzione di incendi boschivi e di rischi naturali e antropici;
e) altre opere, azioni o servizi compensativi di utilità forestale volti a garantire la tutela
e valorizzazione socio-economica, ambientale e paesaggistica dei boschi esistenti o il
riequilibrio idrogeologico nelle aree geografiche più sensibili.
5. I richiedenti l’autorizzazione alla trasformazione del bosco, presentano i progetti
delle opere o dei servizi compensativi alle regioni che individuano le aree dove dovrà
essere effettuato l’intervento a cura e spese del destinatario. Ove non diversamente
previsto dalla legislazione regionale, tali aree sono individuate all’interno del medesimo
bacino idrografico nel quale è stata autorizzata la trasformazione del bosco. Ai fini
dell’esecuzione degli interventi compensativi, le regioni prevedono la prestazione di
adeguate garanzie.
6. In luogo dell’esecuzione diretta degli interventi compensativi, le regioni possono pre-
vedere, relativamente agli interventi di trasformazione del bosco che non determinino
un danno o un danno ambientale ai sensi della direttiva 2004/35/CE, che il soggetto
autorizzato versi in uno specifico fondo forestale regionale una quota almeno corri-
spondente all’importo stimato dell’opera o al servizio compensativo previsto. Le regioni
destinano tale somma alla realizzazione degli interventi di cui al comma 4, anche se
ricadenti in altri bacini idrografici, considerando gli eventuali aspetti sperequativi tra
l’area in cui è realizzata la trasformazione del bosco e gli interventi compensativi.
7. I boschi aventi funzione di protezione diretta di abitati, di beni e infrastrutture strate-
giche, individuati e riconosciuti dalle regioni, non possono essere trasformati e non può
essere mutata la destinazione d’uso del suolo, fatti salvi i casi legati a motivi imperativi
di rilevante interesse pubblico nonché le disposizioni della direttiva 2004/35/CE e della
relativa normativa interna di recepimento.
8. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d’intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano, sono adottate linee guida per la definizione di criteri minimi nazio-
nali per l’esonero dagli interventi compensativi di cui al comma 3. Le regioni si adegua-
no alle disposizioni di cui al precedente periodo entro 180 giorni dalla data di entrata in
vigore del decreto.
Art. 9. Disciplina della viabilità forestale e delle opere connesse alla gestione del bosco
1. La viabilità forestale e silvo-pastorale di cui all’articolo 3, comma 2, lettera f), è volta
a garantire la salvaguardia ambientale, l’espletamento delle normali attività agro-silvo-
pastorali, la tutela e la gestione attiva del territorio, la sorveglianza, la prevenzione e
l’estinzione degli incendi boschivi, il pronto intervento contro eventi calamitosi di origine
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