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GAZZETTA UFFICIALE
5. La Commissione tecnica di cui all’articolo 14 del decreto legislativo del 10 novembre
2003, n. 386, istituita presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
redige, conserva e aggiorna il registro nazionale dei materiali di base di cui al comma
2 e coordina la filiera vivaistica forestale nazionale, secondo modalità definite con
decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
6. All’attuazione del presente articolo si fa fronte nell’ambito delle risorse umane, finan-
ziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.
Art. 14. Coordinamento
1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali elabora specifiche linee di
programmazione, di coordinamento e di indirizzo in materia di politica forestale nazio-
nale, in attuazione della Strategia forestale nazionale ed in coerenza con la normativa
europea e gli impegni assunti in sede europea e internazionale in materia di ambiente,
paesaggio, clima, energia e sviluppo in coordinamento con i Ministeri competenti.
2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in accordo con le regioni,
svolge funzioni di coordinamento e indirizzo nazionale in materia di programmazione,
di pianificazione, di gestione e di valorizzazione del patrimonio forestale, oltre che di
sviluppo delle filiere forestali, anche ai fini della promozione degli interessi nazionali del
settore a livello internazionale ed europeo.
3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali può istituire un tavolo di set-
tore al fine di migliorare la governance dei processi decisionali per lo sviluppo delle
filiere forestali. Le regioni e le province autonome, possono promuovere, coordinata-
mente con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l’istituzione di spe-
cifici tavoli di settore o filiera al fine di garantire il coordinamento territoriale o settoriale
per la tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio forestale e per lo sviluppo delle
diverse componenti delle filiere forestali. Il Ministero può parteciparvi con un proprio
rappresentante incaricato.
4. All’attuazione del presente articolo si fa fronte nell’ambito delle risorse umane, finan-
ziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica. In particolare, ai partecipanti agli organismi di cui al comma 3 non
spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, emolumenti né rimborsi spese
comunque denominati.
Art. 15. Monitoraggio, statistiche, ricerca, formazione e informazione
1. A fini statistici, di inventario e di monitoraggio del patrimonio forestale nazionale e
delle filiere del settore, nel rispetto degli impegni internazionali e degli standard definiti
dall’Unione europea e dalle organizzazioni delle Nazioni Unite, la definizione di foresta
è quella adottata dall’Istituto nazionale di statistica e utilizzata per l’Inventario naziona-
le delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio.
2. In attuazione del principio di leale collaborazione, il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali promuove il coordinamento, l’armonizzazione e la digitalizzazione
delle informazioni statistiche e cartografiche inerenti al patrimonio forestale, la gestione
delle attività di settore e le sue filiere produttive, nonché delle informazioni di carattere
ambientale inerenti la materia forestale.
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