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GAZZETTA UFFICIALE
autonome di Trento e di Bolzano che provvedono alle finalità del presente decreto ai
sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione, nell’ambito dei
rispettivi ordinamenti.
2. Nelle more dell’adozione dei decreti ministeriali e delle disposizioni di indirizzo ela-
borate ai sensi del presente decreto restano valide le eventuali normative di dettaglio
nazionali e regionali vigenti.
Art. 18. Abrogazioni
1. Il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, è abrogato.
Art. 19. Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente
decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigen-
te.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osser-
varlo e di farlo osservare.
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