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GAZZETTA UFFICIALE



               autonome di Trento e di Bolzano che provvedono alle finalità del presente decreto ai
               sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione, nell’ambito dei
               rispettivi ordinamenti.
               2. Nelle more dell’adozione dei decreti ministeriali e delle disposizioni di indirizzo ela-
               borate ai sensi del presente decreto restano valide le eventuali normative di dettaglio
               nazionali e regionali vigenti.

               Art. 18. Abrogazioni
               1. Il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, è abrogato.

               Art. 19. Clausola di invarianza finanziaria
               1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
               carico della finanza pubblica.
               2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente
               decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigen-
               te.
               Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale
               degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osser-
               varlo e di farlo osservare.







































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