Page 215 - Rassegna 2018-2
P. 215
GAZZETTA UFFICIALE
la compagnia aerea, il numero del volo, la data di partenza e di arrivo, l’ora di partenza,
l’ora di arrivo e la durata del volo, l’aeroporto di partenza e di arrivo, il numero comples-
sivo dei passeggeri trasportati con tale volo, il primo punto di imbarco;
d) «frontiere esterne», le frontiere esterne dello Stato italiano con i Paesi non apparte-
nenti all’Unione europea;
e) «Uffici incaricati dei controlli di polizia di frontiera», gli uffici o reparti delle Forze di
polizia incaricati dei controlli di polizia di frontiera;
f) «valico di frontiera», il valico di frontiera presidiato da uffici o reparti delle Forze di
polizia incaricati dei controlli di polizia di frontiera.
Capo II - Finalità del trattamento dei dati e organizzazione del sistema informativo
Art. 3. Finalità dei trattamenti
1. I dati PNR raccolti a norma del presente decreto sono trattati a fini di prevenzione e
repressione dei reati di terrorismo e dei reati gravi, secondo quanto previsto all’articolo
6, comma 2, lettere b), c) e d).
2. I dati API raccolti e resi disponibili agli Uffici incaricati dei controlli di polizia di frontiera
a norma del presente decreto sono trattati al fine di migliorare i controlli alle frontiere
esterne e prevenire l’immigrazione illegale. In caso di ripristino temporaneo dei controlli
di frontiera alle frontiere interne il trattamento dei dati API è esteso anche ai voli intra-UE.
Art. 4. Sistema Informativo
1. Ai fini della raccolta, del trattamento e del trasferimento dei dati PNR e dei dati API
è istituito un apposito Sistema Informativo presso il Dipartimento della Pubblica
Sicurezza che ne garantisce la gestione tecnica e informatica. A tal fine, il predetto
Dipartimento è il titolare del trattamento dei dati PNR e dei dati API, secondo quanto
previsto dal decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2016/680.
2. I responsabili del trattamento dei dati, secondo quanto previsto dal decreto legisla-
tivo di attuazione della direttiva (UE) 2016/680, sono la Direzione Centrale della Polizia
Criminale per il trattamento dei dati e per le finalità previste dall’articolo 3, comma 1, e
la Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere per il trattamento
dei dati e per le finalità previste dall’articolo 3, comma 2.
3. Le interrogazioni del Sistema Informativo possono essere effettuate per le finalità di
cui all’articolo 3; a ciascuna delle predette finalità corrisponde uno specifico profilo di
autorizzazione.
4. Il trattamento dei dati PNR e dei dati API è consentito unicamente al personale cui
siano state preventivamente rilasciate le necessarie credenziali di autenticazione.
5. Con decreto del Ministro dell’interno, sentito il Garante per la protezione dei dati per-
sonali, adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, sono disciplinate le modalità tecniche:
a) di funzionamento del Sistema Informativo;
b) di autenticazione, autorizzazione e registrazione degli accessi e delle operazioni
effettuate nel Sistema Informativo;
c) di consultazione da parte dei soggetti autorizzati, ivi comprese le procedure tecniche
e operative di mascheramento e cancellazione dei dati ai sensi dell’articolo 10;
215

