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GAZZETTA UFFICIALE



               Art. 10. Periodo di conservazione dei dati PNR e pseudonimizzazione
               1. I dati PNR trasmessi dai vettori aerei all’UIP nazionale sono conservati nel Sistema
               Informativo per un periodo di cinque anni dal loro trasferimento.
               2. Dopo sei mesi dal loro trasferimento, i dati sono pseudonimizzati mediante masche-
               ramento dei seguenti elementi:
               a) i nominativi di tutti i passeggeri figuranti nei dati PNR;
               b) il numero dei passeggeri figuranti nei dati PNR;
               c) l’indirizzo e le altre informazioni idonee a contattare i passeggeri;
               d) le informazioni sulle modalità di pagamento, compreso l’indirizzo di fatturazione, nel
               caso in cui esso contenga informazioni idonee ad identificare il passeggero cui si rife-
               riscono i dati PNR o qualsiasi altra persona;
               e) le informazioni sui frequent flyer;
               f)  le  dichiarazioni  di  carattere  generale  contenenti  informazioni  idonee  a  consentire
               l’identificazione del passeggero cui si riferiscono i dati PNR;
               g) i dati API raccolti.
               3. Allo scadere del periodo di sei mesi di cui al comma 2, la comunicazione dei dati
               PNR integrali è consentita solo se è necessaria per corrispondere a una richiesta for-
               mulata ai sensi dell’articolo 6, comma 2, lettera c), previa autorizzazione:
               a) dell’Autorità giudiziaria, nel caso in cui la richiesta sia formulata nell’ambito di un
               procedimento penale o per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al
               Libro I, Titolo I, Capo II e Titolo II, Capo I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
               159;
               b) del Vice Capo della Polizia - Direttore Centrale della Polizia Criminale, per le finalità
               di prevenzione dei reati di terrorismo e dei reati gravi.
               4. L’autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 3 è comunicata al responsabile della
               protezione dei dati personali di cui all’articolo 21 per le verifiche di competenza.
               5. I dati PNR sono cancellati in via definitiva allo scadere del periodo di cinque anni di
               cui al comma 1, secondo le modalità stabilite con il decreto del Ministro dell’interno di
               cui all’articolo 4, comma 5. L’obbligo di cancellazione non si applica ai dati PNR trasfe-
               riti a una delle autorità competenti nazionali e utilizzati nell’ambito di un caso specifico
               di prevenzione e repressione dei reati di terrorismo o dei reati gravi. In tali casi i dati
               PNR sono conservati nel rispetto delle disposizioni del codice di procedura penale o di
               quelle riguardanti i trattamenti per finalità di polizia, ovvero di quelle riguardanti i trat-
               tamenti effettuati dagli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007,
               n. 124.
               6. I risultati del trattamento di cui all’articolo 6, comma 2, lettera b), sono conservati per
               il tempo strettamente necessario a comunicare gli esiti di eventuali riscontri positivi alle
               autorità competenti nazionali ovvero alle UIP di altri Stati membri ai sensi dell’articolo
               13, comma 1. I risultati dei trattamenti automatizzati, anche in caso di riscontro nega-
               tivo all’esito di esame non automatizzato condotto sul singolo caso, sono conservati
               per un periodo non superiore a quello previsto dal comma 5, al fine di assicurare l’esat-
               tezza dei futuri riscontri.
               7. I dati PNR e i dati API riversati, sulla base delle vigenti disposizioni, nel CED sono
               sottoposti alla specifica disciplina prevista per il medesimo CED.


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