Page 224 - Rassegna 2018-2
P. 224
LEGISLAZIONE
Art. 23. Diritti dell’interessato
1. In relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in applicazione del presente decre-
to, sono riconosciuti all’interessato i diritti di cui all’articolo 10, commi 3, 4 e 5, della legge
n. 121 del 1981. Tali diritti sono esercitati con istanza rivolta alla Direzione Centrale della
Polizia Criminale, con la quale l’interessato può domandare, altresì, che sia data eviden-
za dell’esercizio dei diritti di cui al presente articolo nel Sistema Informativo.
2. La Direzione Centrale della Polizia Criminale comunica all’interessato i provvedi-
menti adottati a seguito delle richieste formulate ai sensi del comma 1.
3. Il responsabile della protezione dei dati, l’UIP nazionale e l’UIP dello Stato membro
eventualmente interessato sono informati della presentazione dell’istanza di cui al
comma 1.
4. L’indicazione di cui al comma 1, secondo periodo, può essere rimossa a richiesta
dell’interessato o su provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali o
dell’Autorità giudiziaria, adottato ai sensi del Codice per la protezione dei dati persona-
li.
Capo V - Disposizioni sanzionatorie e finali
Art. 24. Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca reato, il vettore che non trasmette i dati, ovvero li trasmet-
te in modo difforme da quanto previsto dall’articolo 5, è punito con la sanzione ammini-
strativa pecuniaria da 5.000 euro a 100.000 euro per ogni viaggio a cui si riferisce la
condotta. La medesima sanzione amministrativa pecuniaria si applica in caso di tra-
smissione di dati incompleti o errati. La sanzione di cui al primo periodo si applica, altre-
sì, al vettore aereo che non adempia entro il termine fissato alle prescrizioni dell’UIP
nazionale, adottate per garantire il trasferimento dei dati PNR al Sistema Informativo.
2. L’autorità competente a irrogare le sanzioni di cui al comma 1 è l’ENAC, cui è tra-
smesso il rapporto previsto dall’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. Nei casi in cui le violazioni di cui al comma 1 siano commesse con la condizione
della reiterazione di cui all’articolo 8-bis della legge n. 689 del 1981, l’ENAC può
disporre la sospensione da uno a dodici mesi, ovvero la revoca della licenza, autoriz-
zazione o concessione rilasciata dall’autorità amministrativa italiana, inerente all’attivi-
tà professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato.
4. La violazione dell’obbligo di cancellazione dei dati API previsto dall’articolo 11 è
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.
L’autorità competente a irrogare la sanzione è il Garante per la protezione dei dati per-
sonali, ai sensi dell’articolo 166 del Codice per la protezione dei dati personali.
5. Resta ferma l’applicazione dell’articolo 12, comma 6, del testo unico delle disposi-
zioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello stranie-
ro, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
Art. 25. Statistiche
1. Il Ministero dell’interno comunica, annualmente, alla Commissione europea elabora-
zioni statistiche concernenti i dati PNR trasmessi all’UIP nazionale. Tali elaborazioni
non contengono dati personali e comprendono:
224

