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LEGISLAZIONE




             Art. 23. Diritti dell’interessato
             1. In relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in applicazione del presente decre-
             to, sono riconosciuti all’interessato i diritti di cui all’articolo 10, commi 3, 4 e 5, della legge
             n. 121 del 1981. Tali diritti sono esercitati con istanza rivolta alla Direzione Centrale della
             Polizia Criminale, con la quale l’interessato può domandare, altresì, che sia data eviden-
             za dell’esercizio dei diritti di cui al presente articolo nel Sistema Informativo.
             2. La Direzione Centrale della Polizia Criminale comunica all’interessato i provvedi-
             menti adottati a seguito delle richieste formulate ai sensi del comma 1.
             3. Il responsabile della protezione dei dati, l’UIP nazionale e l’UIP dello Stato membro
             eventualmente  interessato  sono  informati  della  presentazione  dell’istanza  di  cui  al
             comma 1.
             4. L’indicazione di cui al comma 1, secondo periodo, può essere rimossa a richiesta
             dell’interessato o su provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali o
             dell’Autorità giudiziaria, adottato ai sensi del Codice per la protezione dei dati persona-
             li.

             Capo V - Disposizioni sanzionatorie e finali

             Art. 24. Sanzioni
             1. Salvo che il fatto costituisca reato, il vettore che non trasmette i dati, ovvero li trasmet-
             te in modo difforme da quanto previsto dall’articolo 5, è punito con la sanzione ammini-
             strativa pecuniaria da 5.000 euro a 100.000 euro per ogni viaggio a cui si riferisce la
             condotta. La medesima sanzione amministrativa pecuniaria si applica in caso di tra-
             smissione di dati incompleti o errati. La sanzione di cui al primo periodo si applica, altre-
             sì, al vettore aereo che non adempia entro il termine fissato alle prescrizioni dell’UIP
             nazionale, adottate per garantire il trasferimento dei dati PNR al Sistema Informativo.
             2. L’autorità competente a irrogare le sanzioni di cui al comma 1 è l’ENAC, cui è tra-
             smesso il rapporto previsto dall’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
             3. Nei casi in cui le violazioni di cui al comma 1 siano commesse con la condizione
             della  reiterazione  di  cui  all’articolo  8-bis  della  legge  n.  689  del  1981,  l’ENAC  può
             disporre la sospensione da uno a dodici mesi, ovvero la revoca della licenza, autoriz-
             zazione o concessione rilasciata dall’autorità amministrativa italiana, inerente all’attivi-
             tà professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato.
             4.  La  violazione  dell’obbligo  di  cancellazione  dei  dati  API  previsto  dall’articolo  11  è
             punito  con  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  5.000  euro  a  50.000  euro.
             L’autorità competente a irrogare la sanzione è il Garante per la protezione dei dati per-
             sonali, ai sensi dell’articolo 166 del Codice per la protezione dei dati personali.
             5. Resta ferma l’applicazione dell’articolo 12, comma 6, del testo unico delle disposi-
             zioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello stranie-
             ro, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

             Art. 25. Statistiche
             1. Il Ministero dell’interno comunica, annualmente, alla Commissione europea elabora-
             zioni statistiche concernenti i dati PNR trasmessi all’UIP nazionale. Tali elaborazioni
             non contengono dati personali e comprendono:
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