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GAZZETTA UFFICIALE



               a) il numero totale di passeggeri i cui dati PNR sono stati raccolti e scambiati;
               b) il numero di passeggeri individuati a fini di ulteriori verifiche ai sensi dell’articolo 6,
               comma 2, lettera b).

               Art. 26. Disposizioni transitorie e finali
               1. Il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 144, è abrogato. Le disposizioni del predetto
               decreto continuano ad applicarsi sino al quindicesimo giorno successivo alla data di
               pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell’interno di cui all’ar-
               ticolo 4, comma 5, e comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del pre-
               sente decreto.
               2.  Il  decreto  del  Ministro  dell’interno  16  dicembre  2010,  pubblicato  nella  Gazzetta
               Ufficiale 28 dicembre 2010, n. 302, cessa di avere efficacia a decorrere dal quindice-
               simo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto
               del Ministro dell’interno di cui all’articolo 4, comma 5, e comunque non oltre sei mesi
               dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto.  Dalla  medesima  data  il  Border
               Control System Italia (BCS) cessa la propria operatività e i riferimenti allo stesso, ovun-
               que presenti, si intendono sostituiti dai riferimenti al Sistema Informativo di cui all’arti-
               colo 4.
               3. Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza provvede ad effettuare il monitoraggio della
               congruità delle risorse finanziarie destinate alla realizzazione del Sistema Informativo
               nonché, a partire dall’esercizio finanziario 2019, di quelle destinate al funzionamento
               dello stesso.

               Art. 27. Clausola di neutralità finanziaria
               1. Dall’attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o
               maggiori oneri per la finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai
               conseguenti adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
               legislazione vigente.
               Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli
               atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
               e di farlo osservare.





















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