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LEGISLAZIONE




             Art. 11. Conservazione dei dati API
             1. Il vettore aereo è obbligato a cancellare, entro ventiquattro ore dall’arrivo del volo, i
             dati API trasmessi.

             Capo III - Trasferimento e scambio dei dati PNR e dei risultati del loro trattamento

             Art. 12. Trasferimento dei dati PNR alle autorità competenti nazionali
             1. L’UIP nazionale trasmette i dati PNR o i risultati del loro trattamento relativi ai pas-
             seggeri individuati ai sensi dell’articolo 6, comma 2, lettera b), a seguito dell’esame
             individuale non automatizzato, alle autorità competenti nazionali perché li sottoponga-
             no a ulteriore trattamento e adottino provvedimenti idonei a prevenire e reprimere reati
             di terrorismo o reati gravi. Per le medesime finalità, le autorità competenti nazionali
             possono chiedere all’UIP nazionale la trasmissione dei dati PNR o dei risultati del loro
             trattamento. Tale trasmissione avviene con strumenti informatici, secondo le modalità
             stabilite con il decreto di cui all’articolo 4, comma 5.
             2. Le decisioni delle autorità competenti nazionali che determinino conseguenze giuri-
             diche  negative  per  l’interessato  non  possono  essere  adottate  esclusivamente  sulla
             base del trattamento automatizzato dei dati PNR, né possono fondarsi sull’origine raz-
             ziale  o  etnica,  sulle  opinioni  politiche,  sulla  religione  o  sulle  convinzioni  filosofiche,
             sull’appartenenza sindacale, sullo stato di salute, sulla vita sessuale o sull’orientamen-
             to sessuale dell’interessato.

             Art. 13. Trasferimento dei dati PNR alle UIP degli Stati membri
             1.  Nel  caso  di  riscontro  positivo,  l’UIP  nazionale  trasmette  i  dati  PNR  pertinenti  e
             necessari o i risultati del loro trattamento alle UIP di altri Stati membri.
             2. I dati PNR e i risultati del loro trattamento, se già effettuato, sono trasferiti all’UIP di
             altro Stato membro sulla base di una richiesta, riguardante anche solo una parte dei
             dati  PNR,  debitamente  motivata  in  relazione  a  un  caso  specifico  di  prevenzione  e
             repressione dei reati di terrorismo o dei reati gravi. L’UIP nazionale comunica le pre-
             dette informazioni senza ritardo.
             3. Nel caso in cui i dati richiesti siano stati pseudonimizzati a norma dell’articolo 10,
             comma 2, l’UIP nazionale trasmette all’UIP di altro Stato membro i dati PNR integrali
             solo se necessario per corrispondere a una richiesta formulata ai sensi dell’articolo
             6,  comma  2,  lettera  c),  previa  autorizzazione  delle  autorità  di  cui  all’articolo  10,
             comma 3.
             4. Nel caso di pericolo imminente e concreto che possa essere commesso un reato di
             terrorismo o un altro reato grave, l’UIP di uno Stato membro può chiedere all’UIP nazio-
             nale che i dati PNR siano trasmessi, ai sensi dell’articolo 5, comma 6, anche in un
             momento antecedente rispetto a quelli indicati dall’articolo 5, comma 5.

             Art. 14. Trasferimento dei dati PNR alle autorità competenti degli Stati membri
             1. L’UIP nazionale trasmette i dati PNR direttamente alle autorità competenti di altri
             Stati membri che ne abbiano fatto richiesta, nel rispetto delle previsioni recate dall’ar-
             ticolo 13, commi 2 e 3, in presenza di situazioni di emergenza che non consentano di
             inoltrare la medesima richiesta attraverso l’UIP del proprio Stato.
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