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LEGISLAZIONE
Art. 11. Conservazione dei dati API
1. Il vettore aereo è obbligato a cancellare, entro ventiquattro ore dall’arrivo del volo, i
dati API trasmessi.
Capo III - Trasferimento e scambio dei dati PNR e dei risultati del loro trattamento
Art. 12. Trasferimento dei dati PNR alle autorità competenti nazionali
1. L’UIP nazionale trasmette i dati PNR o i risultati del loro trattamento relativi ai pas-
seggeri individuati ai sensi dell’articolo 6, comma 2, lettera b), a seguito dell’esame
individuale non automatizzato, alle autorità competenti nazionali perché li sottoponga-
no a ulteriore trattamento e adottino provvedimenti idonei a prevenire e reprimere reati
di terrorismo o reati gravi. Per le medesime finalità, le autorità competenti nazionali
possono chiedere all’UIP nazionale la trasmissione dei dati PNR o dei risultati del loro
trattamento. Tale trasmissione avviene con strumenti informatici, secondo le modalità
stabilite con il decreto di cui all’articolo 4, comma 5.
2. Le decisioni delle autorità competenti nazionali che determinino conseguenze giuri-
diche negative per l’interessato non possono essere adottate esclusivamente sulla
base del trattamento automatizzato dei dati PNR, né possono fondarsi sull’origine raz-
ziale o etnica, sulle opinioni politiche, sulla religione o sulle convinzioni filosofiche,
sull’appartenenza sindacale, sullo stato di salute, sulla vita sessuale o sull’orientamen-
to sessuale dell’interessato.
Art. 13. Trasferimento dei dati PNR alle UIP degli Stati membri
1. Nel caso di riscontro positivo, l’UIP nazionale trasmette i dati PNR pertinenti e
necessari o i risultati del loro trattamento alle UIP di altri Stati membri.
2. I dati PNR e i risultati del loro trattamento, se già effettuato, sono trasferiti all’UIP di
altro Stato membro sulla base di una richiesta, riguardante anche solo una parte dei
dati PNR, debitamente motivata in relazione a un caso specifico di prevenzione e
repressione dei reati di terrorismo o dei reati gravi. L’UIP nazionale comunica le pre-
dette informazioni senza ritardo.
3. Nel caso in cui i dati richiesti siano stati pseudonimizzati a norma dell’articolo 10,
comma 2, l’UIP nazionale trasmette all’UIP di altro Stato membro i dati PNR integrali
solo se necessario per corrispondere a una richiesta formulata ai sensi dell’articolo
6, comma 2, lettera c), previa autorizzazione delle autorità di cui all’articolo 10,
comma 3.
4. Nel caso di pericolo imminente e concreto che possa essere commesso un reato di
terrorismo o un altro reato grave, l’UIP di uno Stato membro può chiedere all’UIP nazio-
nale che i dati PNR siano trasmessi, ai sensi dell’articolo 5, comma 6, anche in un
momento antecedente rispetto a quelli indicati dall’articolo 5, comma 5.
Art. 14. Trasferimento dei dati PNR alle autorità competenti degli Stati membri
1. L’UIP nazionale trasmette i dati PNR direttamente alle autorità competenti di altri
Stati membri che ne abbiano fatto richiesta, nel rispetto delle previsioni recate dall’ar-
ticolo 13, commi 2 e 3, in presenza di situazioni di emergenza che non consentano di
inoltrare la medesima richiesta attraverso l’UIP del proprio Stato.
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