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GAZZETTA UFFICIALE



               5. I vettori aerei trasferiscono i dati PNR:
               a) in un periodo compreso tra le ventiquattro e le quarantotto ore antecedenti all’orario
               previsto per la partenza del volo;
               b) immediatamente dopo la chiusura del volo, quando non è più possibile l’imbarco o
               lo  sbarco  di  passeggeri,  anche  mediante  l’aggiornamento  dei  dati  trasferiti  ai  sensi
               della lettera a).
               6. Nel caso di pericolo imminente e concreto che possa essere commesso un reato di
               terrorismo  o  un  altro  reato  grave,  i  vettori  aerei,  su  richiesta  dell’UIP,  trasferiscono
               senza ritardo i dati PNR anche in un momento antecedente a quelli indicati al comma
               5.
               7. Nel caso in cui i vettori trasferiscano dati diversi da quelli indicati nell’allegato I della
               direttiva (UE) 2016/681, l’UIP nazionale provvede senza ritardo alla loro definitiva can-
               cellazione.

               Art. 6. Unità d’informazione sui passeggeri (UIP) nazionale
               1. L’UIP nazionale è composta da personale delle Forze di polizia di cui all’articolo 16,
               primo comma, della legge n. 121 del 1981. L’organizzazione dell’UIP nazionale e la
               relativa pianta organica sono definite con decreto del Ministro dell’interno, di concerto
               con il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 5, settimo comma,
               della legge n. 121 del 1981. Il relativo contingente di personale è determinato, ai sensi
               dell’articolo  6,  secondo  comma,  della  legge  n.  121  del  1981,  rispettivamente,  con
               decreto del Ministro dell’interno, con riguardo al personale appartenente ai ruoli della
               Polizia di Stato, e con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con riguardo al
               personale delle altre Forze di polizia.
               2. L’UIP nazionale:
               a) riceve, anche avvalendosi di un operatore economico qualificato, i dati PNR dai vet-
               tori aerei;
               b) effettua, prima dell’arrivo o della partenza del volo, attività di analisi dei dati ricevuti
               al fine di individuare i passeggeri sospettati di essere implicati in reati di terrorismo o in
               reati gravi per i quali è necessario procedere a ulteriori verifiche da parte delle autorità
               competenti e di Europol;
               c) sulla base di una richiesta debitamente motivata, provvede a comunicare, caso per
               caso, alle autorità competenti nazionali o, nei casi di cui all’articolo 14, alle autorità
               competenti di Stati membri ovvero, nelle ipotesi di cui all’articolo 18, a Europol i dati
               PNR o i risultati del loro trattamento;
               d) all’esito dell’analisi dei dati PNR, aggiorna i criteri di cui all’articolo 8, comma 1, let-
               tera b), sulla base dei quali sono effettuate le valutazioni finalizzate a individuare i pas-
               seggeri sospettati di essere implicati in reati di terrorismo o in reati gravi ai sensi della
               lettera b) del presente comma;
               e) scambia sia i dati PNR che i risultati del loro trattamento con le UIP di altri Stati mem-
               bri in conformità a quanto stabilito dagli articoli 13, 15 e 17.
               3. Nel caso in cui l’UIP nazionale riceva i dati PNR dai vettori aerei avvalendosi di
               un operatore economico qualificato, tale operatore è responsabile del relativo trat-
               tamento ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati persona-
               li.
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