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GAZZETTA UFFICIALE
5. I vettori aerei trasferiscono i dati PNR:
a) in un periodo compreso tra le ventiquattro e le quarantotto ore antecedenti all’orario
previsto per la partenza del volo;
b) immediatamente dopo la chiusura del volo, quando non è più possibile l’imbarco o
lo sbarco di passeggeri, anche mediante l’aggiornamento dei dati trasferiti ai sensi
della lettera a).
6. Nel caso di pericolo imminente e concreto che possa essere commesso un reato di
terrorismo o un altro reato grave, i vettori aerei, su richiesta dell’UIP, trasferiscono
senza ritardo i dati PNR anche in un momento antecedente a quelli indicati al comma
5.
7. Nel caso in cui i vettori trasferiscano dati diversi da quelli indicati nell’allegato I della
direttiva (UE) 2016/681, l’UIP nazionale provvede senza ritardo alla loro definitiva can-
cellazione.
Art. 6. Unità d’informazione sui passeggeri (UIP) nazionale
1. L’UIP nazionale è composta da personale delle Forze di polizia di cui all’articolo 16,
primo comma, della legge n. 121 del 1981. L’organizzazione dell’UIP nazionale e la
relativa pianta organica sono definite con decreto del Ministro dell’interno, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 5, settimo comma,
della legge n. 121 del 1981. Il relativo contingente di personale è determinato, ai sensi
dell’articolo 6, secondo comma, della legge n. 121 del 1981, rispettivamente, con
decreto del Ministro dell’interno, con riguardo al personale appartenente ai ruoli della
Polizia di Stato, e con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con riguardo al
personale delle altre Forze di polizia.
2. L’UIP nazionale:
a) riceve, anche avvalendosi di un operatore economico qualificato, i dati PNR dai vet-
tori aerei;
b) effettua, prima dell’arrivo o della partenza del volo, attività di analisi dei dati ricevuti
al fine di individuare i passeggeri sospettati di essere implicati in reati di terrorismo o in
reati gravi per i quali è necessario procedere a ulteriori verifiche da parte delle autorità
competenti e di Europol;
c) sulla base di una richiesta debitamente motivata, provvede a comunicare, caso per
caso, alle autorità competenti nazionali o, nei casi di cui all’articolo 14, alle autorità
competenti di Stati membri ovvero, nelle ipotesi di cui all’articolo 18, a Europol i dati
PNR o i risultati del loro trattamento;
d) all’esito dell’analisi dei dati PNR, aggiorna i criteri di cui all’articolo 8, comma 1, let-
tera b), sulla base dei quali sono effettuate le valutazioni finalizzate a individuare i pas-
seggeri sospettati di essere implicati in reati di terrorismo o in reati gravi ai sensi della
lettera b) del presente comma;
e) scambia sia i dati PNR che i risultati del loro trattamento con le UIP di altri Stati mem-
bri in conformità a quanto stabilito dagli articoli 13, 15 e 17.
3. Nel caso in cui l’UIP nazionale riceva i dati PNR dai vettori aerei avvalendosi di
un operatore economico qualificato, tale operatore è responsabile del relativo trat-
tamento ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati persona-
li.
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