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LEGISLAZIONE




             d) di raffronto informatico dei dati PNR con quelli conservati nel CED e nelle altre ban-
             che dati nazionali, europee ed internazionali contenenti informazioni utili ai fini di pre-
             venzione e repressione dei reati di terrorismo e dei reati gravi;
             e) di raffronto informatico dei dati API con quelli conservati nel CED e nelle altre ban-
             che dati nazionali, europee ed internazionali contenenti informazioni utili ai fini di pre-
             venzione dell’immigrazione irregolare;
             f) di trasferimento delle informazioni, con strumenti informatici, dall’UIP nazionale alle
             autorità competenti nazionali;
             g) di trasferimento dei dati PNR da parte dei vettori aerei.
             6. Relativamente agli organismi previsti dagli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007,
             n. 124, le modalità di cui al comma 5, lettera f), sono disciplinate con un regolamento
             adottato, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi
             degli articoli 13, comma 2, e 43 della legge n. 124 del 2007, di concerto con il Ministro
             dell’interno.
             7. Il Sistema Informativo utilizza i formati di dati e i protocolli informatici comuni indivi-
             duati con la decisione di esecuzione (UE) 2017/759 della Commissione, del 28 aprile
             2017, garantisce l’individuazione del soggetto che effettua ciascuna interrogazione e
             conserva la traccia di ciascun accesso.

             Art. 5. Modalità di trasferimento dei dati PNR al Sistema Informativo
             1. I vettori aerei trasferiscono al Sistema Informativo, attraverso il «metodo push», i dati
             PNR relativi ai voli extra-UE e intra-UE, in partenza, in arrivo o facenti scalo nel territo-
             rio nazionale, raccolti nel normale svolgimento della loro attività. Per i voli operati in
             code-sharing da uno o più vettori aerei, il trasferimento dei dati PNR è effettuato dal
             vettore aereo che opera il volo.
             2. Il trasferimento dei dati PNR è effettuato elettronicamente, utilizzando i formati di dati
             e i protocolli informatici di cui all’articolo 4, comma 7. I vettori aerei hanno l’obbligo di
             scegliere e notificare all’UIP nazionale il formato di dati e il protocollo informatico che
             intendono utilizzare per l’effettuazione dei trasferimenti.
             3. Il vettore, in caso di guasto tecnico, ovvero nel caso in cui debba procedere
             all’adeguamento  dei  propri  sistemi  informatici  ai  formati  di  dati  e  ai  protocolli
             informatici di cui all’articolo 4, comma 7, nelle more di tale adeguamento, effet-
             tua  il  trasferimento  dei  dati  PNR  con  un  mezzo  elettronico  o  altro  strumento
             appropriato, individuato dall’UIP nazionale con apposita prescrizione, sentito il
             Garante per la protezione dei dati personali, che assicuri equivalenti livelli di pro-
             tezione dei dati personali e offra adeguate garanzie rispetto alle misure di sicu-
             rezza tecniche.
             4. I vettori aerei che non effettuano voli extra-UE e intra-UE secondo un programma
             operativo pubblico specifico e che non possiedono l’infrastruttura necessaria a suppor-
             tare i formati di dati e i protocolli di trasmissione elencati nell’allegato della decisione
             di esecuzione di cui all’articolo 4, comma 7, trasferiscono i dati PNR e utilizzano diffe-
             renti protocolli di trasmissione avvalendosi di un mezzo elettronico ovvero di altro stru-
             mento che offra adeguate garanzie rispetto alle misure di sicurezza tecniche, indivi-
             duato dall’UIP nazionale con apposita prescrizione, sentito il Garante per la protezione
             dei dati personali.
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