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GAZZETTA UFFICIALE
informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate
separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che i
dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile;
d) «metodo push», il metodo in base al quale i vettori aerei trasferiscono i dati PNR al
Sistema Informativo di cui al comma 2, lettera m);
e) «passeggero», chiunque, a esclusione dei membri dell’equipaggio, sia trasportato o
da trasportare in un aeromobile, anche nella fase di transito o trasferimento, e risulti
registrato nelle liste dei passeggeri;
f) «reati di terrorismo», i reati di cui all’articolo 51, comma 3-quater, del codice di pro-
cedura penale;
g) «reati gravi», i reati che, ai sensi della legge penale italiana, integrano le fattispecie
elencate nell’allegato II della direttiva (UE) 2016/681, puniti con una pena detentiva o
una misura di sicurezza privativa della libertà personale non inferiore a tre anni;
h) «sistema di prenotazione», il sistema interno del vettore aereo in cui sono raccolti i
dati PNR ai fini della gestione delle prenotazioni;
i) «vettore aereo», l’impresa di trasporto aereo titolare di una licenza di esercizio in
corso di validità o equivalente che le consente di effettuare trasporti aerei di passegge-
ri;
l) «volo extra-UE», il volo di linea o non di linea effettuato da un vettore aereo prove-
niente da un Paese terzo e il cui atterraggio è previsto nel territorio nazionale oppure
in partenza dal territorio nazionale e il cui atterraggio è previsto in un Paese terzo, com-
presi, in entrambi i casi, i voli con scali nel territorio di Stati membri o di Paesi terzi;
m) «volo intra-UE», il volo di linea o non di linea effettuato da un vettore aereo prove-
niente dal territorio di uno Stato membro e il cui atterraggio è previsto nel territorio
nazionale o viceversa, senza alcuno scalo nel territorio di un Paese terzo.
2. Ai fini del presente decreto si intendono, altresì, per: a) «autorità competenti», le
autorità responsabili della prevenzione e del perseguimento dei reati di terrorismo e dei
reati gravi, individuate da ogni Stato membro e comunicate alla Commissione europea
in conformità alla direttiva (UE) 2016/681;
b) «autorità competenti nazionali», le Forze di polizia di cui all’articolo 16, primo
comma, della legge 1°(gradi) aprile 1981, n. 121, la Direzione Investigativa Antimafia,
gli organismi previsti dagli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, nonché la
Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo di cui all’articolo 103 del decreto legi-
slativo 6 settembre 2011, n. 159 e le Autorità giudiziarie competenti a perseguire i reati
di cui al comma 1, lettere e) e f);
c) «CED», il Centro elaborazione dati di cui all’articolo 8 della legge 1°(gradi) aprile
1981, n. 121;
d) «code sharing», il trasporto di passeggeri operato da uno o più vettori aerei per
conto di altri vettori aerei e regolato da apposita convenzione;
e) «Codice in materia di protezione dei dati personali», il decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196;
f) «regolamento generale sulla protezione dei dati», il regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circo-
lazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
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