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GAZZETTA UFFICIALE



               informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate
               separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che i
               dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile;
               d) «metodo push», il metodo in base al quale i vettori aerei trasferiscono i dati PNR al
               Sistema Informativo di cui al comma 2, lettera m);
               e) «passeggero», chiunque, a esclusione dei membri dell’equipaggio, sia trasportato o
               da trasportare in un aeromobile, anche nella fase di transito o trasferimento, e risulti
               registrato nelle liste dei passeggeri;
               f) «reati di terrorismo», i reati di cui all’articolo 51, comma 3-quater, del codice di pro-
               cedura penale;
               g) «reati gravi», i reati che, ai sensi della legge penale italiana, integrano le fattispecie
               elencate nell’allegato II della direttiva (UE) 2016/681, puniti con una pena detentiva o
               una misura di sicurezza privativa della libertà personale non inferiore a tre anni;
               h) «sistema di prenotazione», il sistema interno del vettore aereo in cui sono raccolti i
               dati PNR ai fini della gestione delle prenotazioni;
               i) «vettore aereo», l’impresa di trasporto aereo titolare di una licenza di esercizio in
               corso di validità o equivalente che le consente di effettuare trasporti aerei di passegge-
               ri;
               l) «volo extra-UE», il volo di linea o non di linea effettuato da un vettore aereo prove-
               niente da un Paese terzo e il cui atterraggio è previsto nel territorio nazionale oppure
               in partenza dal territorio nazionale e il cui atterraggio è previsto in un Paese terzo, com-
               presi, in entrambi i casi, i voli con scali nel territorio di Stati membri o di Paesi terzi;
               m) «volo intra-UE», il volo di linea o non di linea effettuato da un vettore aereo prove-
               niente dal territorio di uno Stato membro e il cui atterraggio è previsto nel territorio
               nazionale o viceversa, senza alcuno scalo nel territorio di un Paese terzo.
               2. Ai fini del presente decreto si intendono, altresì, per: a) «autorità competenti», le
               autorità responsabili della prevenzione e del perseguimento dei reati di terrorismo e dei
               reati gravi, individuate da ogni Stato membro e comunicate alla Commissione europea
               in conformità alla direttiva (UE) 2016/681;
               b)  «autorità  competenti  nazionali»,  le  Forze  di  polizia  di  cui  all’articolo  16,  primo
               comma, della legge 1°(gradi) aprile 1981, n. 121, la Direzione Investigativa Antimafia,
               gli organismi previsti dagli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, nonché la
               Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo di cui all’articolo 103 del decreto legi-
               slativo 6 settembre 2011, n. 159 e le Autorità giudiziarie competenti a perseguire i reati
               di cui al comma 1, lettere e) e f);
               c) «CED», il Centro elaborazione dati di cui all’articolo 8 della legge 1°(gradi) aprile
               1981, n. 121;
               d) «code sharing», il trasporto di passeggeri operato da uno o più vettori aerei per
               conto di altri vettori aerei e regolato da apposita convenzione;
               e) «Codice in materia di protezione dei dati personali», il decreto legislativo 30 giugno
               2003, n. 196;
               f) «regolamento generale sulla protezione dei dati», il regolamento (UE) 2016/679 del
               Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
               persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circo-
               lazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
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