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LEGISLAZIONE
Tale attività è svolta sentiti il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Ministero dell’interno
e di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le pro-
vince autonome e con l’Istituto nazionale di statistica. Al fine di facilitare una migliore
conoscenza e gestione del patrimonio forestale, il Ministero delle politiche agricole ali-
mentari e forestali promuove l’elaborazione di criteri per la realizzazione della cartogra-
fia forestale georiferita, da rendere disponibile sul sito istituzionale del Ministero, nel
rispetto della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo
2007 e della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gen-
naio 2003. A tale attività si fa fronte nell’ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali predispone altresì un rappor-
to pubblico periodico sullo stato del patrimonio forestale nazionale, del settore e delle
sue filiere produttive coerentemente con gli standard di monitoraggio e valutazione
definiti dal processo pan-europeo Forest Europe e con quelli forniti dall’Unione euro-
pea e dalle organizzazioni delle Nazioni Unite. Il rapporto è pubblicato sul sito istituzio-
nale del Ministero ed è comunicato alla Camera dei deputati ed al Senato della
Repubblica.
4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali promuove, anche avvalen-
dosi dei propri enti strumentali e in collaborazione con le Università, gli enti di ricerca
nazionali, europei e internazionali, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanzia-
rie disponibili a legislazione vigente, lo sviluppo della ricerca e della sperimentazione
in ambito forestale in conformità al Piano strategico per l’innovazione e la ricerca del
settore agricolo, alimentare forestale e alle disposizioni del decreto legislativo 29 otto-
bre 1999, n. 454.
5. Le regioni possono promuovere d’intesa con il Ministero delle politiche agricole ali-
mentari e forestali, forme di coordinamento interregionale per lo scambio ed il ricono-
scimento dei programmi, dei titoli e dei crediti formativi nell’ambito della formazione
professionale e dell’aggiornamento tecnico degli operatori del settore forestale.
6. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, anche d’intesa con le regio-
ni, può promuovere nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, iniziative e
attività di informazione e divulgazione pubblica nonché di educazione e comunicazione
sul significato e ruolo del bosco, della gestione forestale, delle filiere produttive e dei
servizi generati dalle foreste e della loro razionale gestione, in favore della società.
Art. 16. Disposizioni di coordinamento
1. Alla legge 14 gennaio 2013, n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica dell’articolo 7, dopo le parole: «alberi monumentali», sono inserite le
seguenti: «dei boschi vetusti»;
b) all’articolo 7, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Sono considerati boschi
vetusti le formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate che per età, forme o
dimensioni, ovvero per ragioni storiche, letterarie, toponomastiche o paesaggistiche,
culturali e spirituali presentino caratteri di preminente interesse, tali da richiedere il rico-
noscimento ad una speciale azione di conservazione»;
c) all’articolo 7, il comma 2, è sostituito dal seguente: «2. Con decreto del Ministro delle
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