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LEGISLAZIONE




             Tale attività è svolta sentiti il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
             mare, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Ministero dell’interno
             e di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le pro-
             vince autonome e con l’Istituto nazionale di statistica. Al fine di facilitare una migliore
             conoscenza e gestione del patrimonio forestale, il Ministero delle politiche agricole ali-
             mentari e forestali promuove l’elaborazione di criteri per la realizzazione della cartogra-
             fia forestale georiferita, da rendere disponibile sul sito istituzionale del Ministero, nel
             rispetto della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo
             2007 e della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gen-
             naio  2003.  A  tale  attività  si  fa  fronte  nell’ambito  delle  risorse  umane,  strumentali  e
             finanziarie disponibili a legislazione vigente.
             3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali predispone altresì un rappor-
             to pubblico periodico sullo stato del patrimonio forestale nazionale, del settore e delle
             sue  filiere  produttive  coerentemente  con  gli  standard  di  monitoraggio  e  valutazione
             definiti dal processo pan-europeo Forest Europe e con quelli forniti dall’Unione euro-
             pea e dalle organizzazioni delle Nazioni Unite. Il rapporto è pubblicato sul sito istituzio-
             nale  del  Ministero  ed  è  comunicato  alla  Camera  dei  deputati  ed  al  Senato  della
             Repubblica.
             4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali promuove, anche avvalen-
             dosi dei propri enti strumentali e in collaborazione con le Università, gli enti di ricerca
             nazionali, europei e internazionali, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanzia-
             rie disponibili a legislazione vigente, lo sviluppo della ricerca e della sperimentazione
             in ambito forestale in conformità al Piano strategico per l’innovazione e la ricerca del
             settore agricolo, alimentare forestale e alle disposizioni del decreto legislativo 29 otto-
             bre 1999, n. 454.
             5. Le regioni possono promuovere d’intesa con il Ministero delle politiche agricole ali-
             mentari e forestali, forme di coordinamento interregionale per lo scambio ed il ricono-
             scimento dei programmi, dei titoli e dei crediti formativi nell’ambito della formazione
             professionale e dell’aggiornamento tecnico degli operatori del settore forestale.
             6. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, anche d’intesa con le regio-
             ni, può promuovere nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, iniziative e
             attività di informazione e divulgazione pubblica nonché di educazione e comunicazione
             sul significato e ruolo del bosco, della gestione forestale, delle filiere produttive e dei
             servizi generati dalle foreste e della loro razionale gestione, in favore della società.

             Art. 16. Disposizioni di coordinamento
             1. Alla legge 14 gennaio 2013, n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni:
             a) alla rubrica dell’articolo 7, dopo le parole: «alberi monumentali», sono inserite le
             seguenti: «dei boschi vetusti»;
             b) all’articolo 7, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Sono considerati boschi
             vetusti le formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate che per età, forme o
             dimensioni, ovvero per ragioni storiche, letterarie, toponomastiche o paesaggistiche,
             culturali e spirituali presentino caratteri di preminente interesse, tali da richiedere il rico-
             noscimento ad una speciale azione di conservazione»;
             c) all’articolo 7, il comma 2, è sostituito dal seguente: «2. Con decreto del Ministro delle
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