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GAZZETTA UFFICIALE



               naturale e antropica, le attività di vigilanza e di soccorso, gli altri compiti di interesse
               pubblico, la conservazione del paesaggio tradizionale nonché le attività professionali,
               didattiche e scientifiche.
               2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di
               concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Ministro del-
               l’ambiente e della tutela del territorio e del mare e d’intesa con la Conferenza perma-
               nente  per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le  regioni  e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
               Bolzano, sono approvate disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali ine-
               renti gli scopi, le tipologie e le caratteristiche tecnico-costruttive della viabilità forestale
               e silvo-pastorale, delle opere connesse alla gestione dei boschi e alla sistemazione
               idraulico-forestale.
               3. Le regioni si adeguano alle disposizioni di cui al comma 2 entro centottanta giorni
               dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2.

               Art. 10. Promozione ed esercizio delle attività selvicolturali di gestione
               1. Le regioni promuovono la crescita delle imprese che operano nel settore forestale e
               ambientale, della selvicoltura e delle utilizzazioni forestali, nella gestione, difesa, tutela
               del territorio e nel settore delle sistemazioni idraulico-forestali, nonché nel settore della
               prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti legnosi quali tronchi, rama-
               glie e cimali, se svolta congiuntamente ad almeno una delle pratiche o degli interventi
               di cui all’articolo 7, comma 1. Promuovono altresì la formazione e l’aggiornamento pro-
               fessionale degli operatori, anche al fine di garantire la tutela dell’ambiente e la salva-
               guardia del territorio.
               2. Per i fini di cui al comma 1, le regioni istituiscono elenchi o albi delle imprese che ese-
               guono  lavori  o  forniscono  servizi  nei  settori  sopra  indicati,  articolati  per  categorie  o
               sezioni distinte a seconda della diversa natura giuridica delle imprese tenendo anche
               conto delle loro capacità tecnico-economiche e della tipologia di prestazioni e preveden-
               do in ogni caso una specifica categoria per le imprese agricole di cui all’articolo 2135 del
               codice civile, coerentemente con i criteri minimi nazionali di cui al comma 8, lettera a).
               3. Fatti salvi i motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile
               2016, n. 50, agli elenchi o albi di cui al comma 2 possono iscriversi le imprese, in forma
               singola e associata, che siano in possesso dei requisiti generali, professionali e tecnici
               necessari per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1. Le imprese di cui al primo
               periodo possono essere partecipate anche dai proprietari di aree agro-silvo-pastorali.
               La partecipazione da parte di proprietari pubblici avviene in deroga al disposto di cui
               all’articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
               4. Le regioni, conformemente alla disciplina vigente in materia di contratti pubblici, det-
               tano norme per la concessione in gestione delle superfici forestali pubbliche agli ope-
               ratori iscritti agli elenchi o agli albi di cui al comma 2 o ad altri soggetti pubblici o privati,
               al fine di favorirne la gestione attiva, assicurandosi che resti inalterata la superficie, la
               stabilità  ecosistemica,  la  destinazione  economica  e  la  multifunzionalità  dei  boschi.
               Costituisce titolo preferenziale ai fini della concessione in gestione delle superfici fore-
               stali pubbliche, la partecipazione di imprese iscritte negli elenchi o negli albi di cui al
               comma 2 ed aventi centro aziendale entro un raggio di 70 chilometri dalla superficie
               forestale oggetto di concessione.
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