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GAZZETTA UFFICIALE
naturale e antropica, le attività di vigilanza e di soccorso, gli altri compiti di interesse
pubblico, la conservazione del paesaggio tradizionale nonché le attività professionali,
didattiche e scientifiche.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di
concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Ministro del-
l’ambiente e della tutela del territorio e del mare e d’intesa con la Conferenza perma-
nente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, sono approvate disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali ine-
renti gli scopi, le tipologie e le caratteristiche tecnico-costruttive della viabilità forestale
e silvo-pastorale, delle opere connesse alla gestione dei boschi e alla sistemazione
idraulico-forestale.
3. Le regioni si adeguano alle disposizioni di cui al comma 2 entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2.
Art. 10. Promozione ed esercizio delle attività selvicolturali di gestione
1. Le regioni promuovono la crescita delle imprese che operano nel settore forestale e
ambientale, della selvicoltura e delle utilizzazioni forestali, nella gestione, difesa, tutela
del territorio e nel settore delle sistemazioni idraulico-forestali, nonché nel settore della
prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti legnosi quali tronchi, rama-
glie e cimali, se svolta congiuntamente ad almeno una delle pratiche o degli interventi
di cui all’articolo 7, comma 1. Promuovono altresì la formazione e l’aggiornamento pro-
fessionale degli operatori, anche al fine di garantire la tutela dell’ambiente e la salva-
guardia del territorio.
2. Per i fini di cui al comma 1, le regioni istituiscono elenchi o albi delle imprese che ese-
guono lavori o forniscono servizi nei settori sopra indicati, articolati per categorie o
sezioni distinte a seconda della diversa natura giuridica delle imprese tenendo anche
conto delle loro capacità tecnico-economiche e della tipologia di prestazioni e preveden-
do in ogni caso una specifica categoria per le imprese agricole di cui all’articolo 2135 del
codice civile, coerentemente con i criteri minimi nazionali di cui al comma 8, lettera a).
3. Fatti salvi i motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, agli elenchi o albi di cui al comma 2 possono iscriversi le imprese, in forma
singola e associata, che siano in possesso dei requisiti generali, professionali e tecnici
necessari per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1. Le imprese di cui al primo
periodo possono essere partecipate anche dai proprietari di aree agro-silvo-pastorali.
La partecipazione da parte di proprietari pubblici avviene in deroga al disposto di cui
all’articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
4. Le regioni, conformemente alla disciplina vigente in materia di contratti pubblici, det-
tano norme per la concessione in gestione delle superfici forestali pubbliche agli ope-
ratori iscritti agli elenchi o agli albi di cui al comma 2 o ad altri soggetti pubblici o privati,
al fine di favorirne la gestione attiva, assicurandosi che resti inalterata la superficie, la
stabilità ecosistemica, la destinazione economica e la multifunzionalità dei boschi.
Costituisce titolo preferenziale ai fini della concessione in gestione delle superfici fore-
stali pubbliche, la partecipazione di imprese iscritte negli elenchi o negli albi di cui al
comma 2 ed aventi centro aziendale entro un raggio di 70 chilometri dalla superficie
forestale oggetto di concessione.
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