Page 209 - Rassegna 2018-2
P. 209

GAZZETTA UFFICIALE



               politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dei beni e delle atti-
               vità culturali e del turismo ed il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del
               mare, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 ago-
               sto 1997, n. 281, sono stabiliti i principi e i criteri direttivi per il censimento degli alberi
               monumentali e dei boschi vetusti ad opera dei comuni e per la redazione ed il periodico
               aggiornamento da parte delle regioni e dei comuni degli elenchi di cui al comma 3, ed
               è istituito l’elenco degli alberi monumentali e dei boschi vetusti d’Italia alla cui gestione
               provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Dell’avvenuto inseri-
               mento di un albero nell’elenco è data pubblicità mediante l’albo pretorio, con la speci-
               ficazione della località nella quale esso sorge, affinché chiunque vi abbia interesse
               possa ricorrere avverso l’inserimento. L’elenco degli alberi monumentali e dei boschi
               vetusti d’Italia è aggiornato periodicamente ed è messo a disposizione, tramite sito
               internet, delle amministrazioni pubbliche e della collettività»;
               d) all’articolo 7, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Le regioni recepiscono le defi-
               nizioni di albero monumentale di cui al comma 1 e di boschi vetusti di cui al comma 1-
               bis, effettuano la raccolta dei dati risultanti dal censimento operato dai comuni e, sulla
               base degli elenchi comunali, redigono gli elenchi regionali e li trasmettono al Ministero
               delle politiche agricole alimentari e forestali. L’inottemperanza o la persistente inerzia
               delle regioni comporta, previa diffida ad adempiere entro un determinato termine, l’at-
               tivazione dei poteri sostitutivi da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e
               forestali».
               2. Al decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, sono apportate le seguenti modifi-
               cazioni:
               a) all’articolo 11, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Per l’iscrizione dei cloni di
               pioppo al registro nazionale dei materiali di base, è competente l’Osservatorio nazio-
               nale per il pioppo, istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e fore-
               stali che sostituisce nelle sue funzioni la Commissione nazionale per il pioppo di cui
               alla legge 3 dicembre 1962, n. 1799, e che riferisce del suo operato alla commissione
               tecnica.  Dalla  partecipazione  all’Osservatorio  nazionale  per  il  pioppo  non  derivano
               nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e comunque ai partecipanti non
               spettano  compensi,  gettoni  di  presenza,  indennità,  emolumenti  né  rimborsi  spese
               comunque denominati»;
               b) all’articolo 13, comma 2, le parole: «della Comunità» sono sostituite dalle seguenti:
               «dell’Unione  europea»;  all’articolo  13,  comma  3,  le  parole:  «nella  Comunità»  sono
               sostituite dalle seguenti: «nell’Unione europea»;
               c) l’articolo 14 è sostituito dal seguente:
               «Art. 14 (Commissione tecnica). - 1. Con decreto del Ministero delle politiche agricole
               e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è istituita, senza
               nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso il Ministero delle politiche agri-
               cole alimentari e forestali, la Commissione tecnica che sostituisce la commissione tec-
               nico - consultiva di cui all’articolo 16 della legge 22 maggio 1973, n. 269.
               2. La Commissione tecnica di cui al comma 1 è coordinata dal Ministero delle politiche
               agricole alimentari e forestali.
               3. La Commissione tecnica di cui al comma 1 supporta il Ministro delle politiche agri-
               cole alimentari e forestali nello svolgimento delle funzioni di indirizzo e raccordo gene-
                                                                                        209
   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214