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GAZZETTA UFFICIALE
politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dei beni e delle atti-
vità culturali e del turismo ed il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 ago-
sto 1997, n. 281, sono stabiliti i principi e i criteri direttivi per il censimento degli alberi
monumentali e dei boschi vetusti ad opera dei comuni e per la redazione ed il periodico
aggiornamento da parte delle regioni e dei comuni degli elenchi di cui al comma 3, ed
è istituito l’elenco degli alberi monumentali e dei boschi vetusti d’Italia alla cui gestione
provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Dell’avvenuto inseri-
mento di un albero nell’elenco è data pubblicità mediante l’albo pretorio, con la speci-
ficazione della località nella quale esso sorge, affinché chiunque vi abbia interesse
possa ricorrere avverso l’inserimento. L’elenco degli alberi monumentali e dei boschi
vetusti d’Italia è aggiornato periodicamente ed è messo a disposizione, tramite sito
internet, delle amministrazioni pubbliche e della collettività»;
d) all’articolo 7, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Le regioni recepiscono le defi-
nizioni di albero monumentale di cui al comma 1 e di boschi vetusti di cui al comma 1-
bis, effettuano la raccolta dei dati risultanti dal censimento operato dai comuni e, sulla
base degli elenchi comunali, redigono gli elenchi regionali e li trasmettono al Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali. L’inottemperanza o la persistente inerzia
delle regioni comporta, previa diffida ad adempiere entro un determinato termine, l’at-
tivazione dei poteri sostitutivi da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali».
2. Al decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, sono apportate le seguenti modifi-
cazioni:
a) all’articolo 11, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Per l’iscrizione dei cloni di
pioppo al registro nazionale dei materiali di base, è competente l’Osservatorio nazio-
nale per il pioppo, istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e fore-
stali che sostituisce nelle sue funzioni la Commissione nazionale per il pioppo di cui
alla legge 3 dicembre 1962, n. 1799, e che riferisce del suo operato alla commissione
tecnica. Dalla partecipazione all’Osservatorio nazionale per il pioppo non derivano
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e comunque ai partecipanti non
spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, emolumenti né rimborsi spese
comunque denominati»;
b) all’articolo 13, comma 2, le parole: «della Comunità» sono sostituite dalle seguenti:
«dell’Unione europea»; all’articolo 13, comma 3, le parole: «nella Comunità» sono
sostituite dalle seguenti: «nell’Unione europea»;
c) l’articolo 14 è sostituito dal seguente:
«Art. 14 (Commissione tecnica). - 1. Con decreto del Ministero delle politiche agricole
e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è istituita, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso il Ministero delle politiche agri-
cole alimentari e forestali, la Commissione tecnica che sostituisce la commissione tec-
nico - consultiva di cui all’articolo 16 della legge 22 maggio 1973, n. 269.
2. La Commissione tecnica di cui al comma 1 è coordinata dal Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali.
3. La Commissione tecnica di cui al comma 1 supporta il Ministro delle politiche agri-
cole alimentari e forestali nello svolgimento delle funzioni di indirizzo e raccordo gene-
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