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LEGISLAZIONE




             g) «decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2016/680», il decreto legislativo
             recante  attuazione  della  direttiva  (UE)  2016/680  del  Parlamento  europeo  e  del
             Consiglio del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo
             al trattamento dei dati personali da parte delle Autorità competenti ai fini della preven-
             zione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni pena-
             li,  nonché  alla  libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la  decisione  quadro
             2008/977/GAI del Consiglio;
             h) «Dipartimento della Pubblica Sicurezza», il Dipartimento della Pubblica Sicurezza,
             di cui all’articolo 4 della legge 1°(gradi) aprile 1981, n. 121;
             i)  «Direzione  Centrale  della  Polizia  Criminale»,  la  Direzione  Centrale  della  Polizia
             Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, di cui all’articolo 5, primo comma,
             lettera c), della legge n. 121 del 1981;
             l) «Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere», la Direzione
             Centrale  dell’Immigrazione  e  della  Polizia  delle  Frontiere  del  Dipartimento  della
             Pubblica Sicurezza, di cui all’articolo 35 della legge 30 luglio 2002, n. 189;
             m) «ENAC», l’Ente nazionale per l’aviazione civile, istituito con decreto legislativo 25
             luglio 1997, n. 250;
             n) «frequent flyer», i viaggiatori abituali;
             o) «riscontro negativo», l’esito dell’attività di analisi dei dati PNR effettuata dall’UIP
             nazionale in base alla quale un passeggero non è sospettato di essere implicato in un
             reato di terrorismo o in reati gravi;
             p) «riscontro positivo», l’individuazione di un passeggero sospettato di essere implica-
             to in un reato di terrorismo o in reati gravi, all’esito dell’attività di analisi dei dati PNR
             effettuata dall’UIP nazionale;
             q) «Sistema Informativo», il sistema informativo per l’uso dei dati PNR, istituito presso
             il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, finalizzato alla raccolta, al trattamento e al tra-
             sferimento dei dati PNR;
             r) «Unità d’informazione sui passeggeri (UIP)», autorità competente, in materia di pre-
             venzione e repressione dei reati di terrorismo e dei reati gravi, individuata da ciascuno
             Stato membro ai sensi della direttiva (UE) 2016/681;
             s)  «Unità  d’informazione  sui  passeggeri  (UIP)  nazionale»,  l’unità  istituita  presso  il
             Ministero  dell’interno,  Dipartimento  della  Pubblica  Sicurezza,  nell’ambito  della
             Direzione  Centrale  della  Polizia  Criminale  competente  in  materia  di  prevenzione  e
             repressione dei reati di terrorismo e dei reati gravi.
             3. Ai fini del presente decreto si intendono, inoltre, per:
             a) «controllo alla frontiera», il controllo, effettuato alla frontiera, secondo le modalità
             indicate dall’articolo 2 del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del
             Consiglio del 9 marzo 2016;
             b) Sistema informativo frontaliero Border Control System Italia (BCS): il sistema infor-
             mativo istituito presso il Ministero dell’interno, Dipartimento della pubblica sicurezza,
             Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere per la raccolta e il
             trattamento delle informazioni acquisite ai sensi della direttiva 2004/82/CE;
             c) «dati API», parte dei dati PNR, comprendenti il tipo, il numero, paese di rilascio e la
             data di scadenza del documento di viaggio utilizzato, la cittadinanza, il nome completo,
             sesso, la data e il luogo di nascita, il valico di frontiera di ingresso nel territorio italiano,
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