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LEGISLAZIONE




             Art. 7. Uffici incaricati dei controlli di polizia di frontiera
             1. Gli Uffici incaricati di effettuare i controlli delle persone alle frontiere esterne attra-
             verso le quali i passeggeri entrano nel territorio dello Stato provvedono al trattamento
             dei dati API per agevolare l’esecuzione di tali controlli al fine di prevenire l’immigrazio-
             ne irregolare.

             Art. 8. Trattamento dei dati PNR
             1. Ai fini delle attività di analisi di cui all’articolo 6, comma 2, lettera b), l’UIP nazionale
             può:
             a) confrontare i dati PNR con le informazioni contenute nel CED e nelle altre banche
             dati nazionali, europee ed internazionali contenenti informazioni utili ai fini di preven-
             zione e repressione dei reati di terrorismo e dei reati gravi;
             b) trattare i dati PNR sulla base di criteri predeterminati ai sensi del comma 2.
             2. I criteri di cui al comma 1, lettera b), sono individuati dall’UIP nazionale e periodica-
             mente  aggiornati  sentite  le  autorità  competenti  nazionali,  nel  rispetto  dei  principi  di
             necessità e di proporzionalità, in relazione alle finalità per le quali il trattamento è con-
             sentito, nonché di specificità e del divieto di discriminazione basata sull’origine razziale
             o etnica, sulle opinioni politiche, sulla religione o sulle convinzioni filosofiche, sull’ap-
             partenenza sindacale, sullo stato di salute, sulla vita sessuale o sull’orientamento ses-
             suale dell’interessato.
             3. L’UIP nazionale effettua le attività di analisi con modalità non discriminatorie.
             4. I riscontri positivi risultanti dal trattamento automatizzato dei dati PNR, effettuato a
             norma  dell’articolo  6,  comma  2,  lettera  b),  sono  sottoposti  dall’UIP  nazionale  a  un
             esame non automatizzato, condotto sul singolo caso, per verificare la necessità del-
             l’adozione di provvedimenti e misure da parte delle autorità competenti nazionali, in
             conformità alle disposizioni vigenti.
             5. I provvedimenti e le misure adottate ai sensi del comma 4 non pregiudicano il diritto
             di entrare nel territorio dello Stato delle persone che godono del diritto di libera circo-
             lazione all’interno dell’Unione europea in conformità al decreto legislativo 6 febbraio
             2007, n. 30, e al regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio,
             del 9 marzo 2016.

             Art. 9. Trattamento dei dati API
             1. I dati API, il cui trattamento è effettuato nel rispetto dei principi di necessità e di pro-
             porzionalità,  in  relazione  alle  finalità  per  le  quali  è  consentito,  sono  resi  disponibili,
             attraverso il Sistema Informativo, agli Uffici incaricati dei controlli di polizia di frontiera,
             per le finalità di cui all’articolo 7, immediatamente dopo la chiusura del volo, quando
             non è più possibile l’imbarco o lo sbarco di passeggeri.
             2.  Entro  ventiquattro  ore  dal  momento  della  loro  comunicazione  agli  Uffici  di  cui  al
             comma 1, ovvero dopo l’ingresso dei passeggeri nel territorio dello Stato, i dati API non
             necessari  per  la  prevenzione  dell’immigrazione  irregolare  sono  resi  non  visibili  ai
             medesimi Uffici.
             3. Per le finalità di cui all’articolo 3, comma 2, i dati API, trascorsi sei mesi dal loro rice-
             vimento, sono resi indisponibili agli Uffici incaricati dei controlli di polizia di frontiera.


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