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LEGISLAZIONE
Art. 7. Uffici incaricati dei controlli di polizia di frontiera
1. Gli Uffici incaricati di effettuare i controlli delle persone alle frontiere esterne attra-
verso le quali i passeggeri entrano nel territorio dello Stato provvedono al trattamento
dei dati API per agevolare l’esecuzione di tali controlli al fine di prevenire l’immigrazio-
ne irregolare.
Art. 8. Trattamento dei dati PNR
1. Ai fini delle attività di analisi di cui all’articolo 6, comma 2, lettera b), l’UIP nazionale
può:
a) confrontare i dati PNR con le informazioni contenute nel CED e nelle altre banche
dati nazionali, europee ed internazionali contenenti informazioni utili ai fini di preven-
zione e repressione dei reati di terrorismo e dei reati gravi;
b) trattare i dati PNR sulla base di criteri predeterminati ai sensi del comma 2.
2. I criteri di cui al comma 1, lettera b), sono individuati dall’UIP nazionale e periodica-
mente aggiornati sentite le autorità competenti nazionali, nel rispetto dei principi di
necessità e di proporzionalità, in relazione alle finalità per le quali il trattamento è con-
sentito, nonché di specificità e del divieto di discriminazione basata sull’origine razziale
o etnica, sulle opinioni politiche, sulla religione o sulle convinzioni filosofiche, sull’ap-
partenenza sindacale, sullo stato di salute, sulla vita sessuale o sull’orientamento ses-
suale dell’interessato.
3. L’UIP nazionale effettua le attività di analisi con modalità non discriminatorie.
4. I riscontri positivi risultanti dal trattamento automatizzato dei dati PNR, effettuato a
norma dell’articolo 6, comma 2, lettera b), sono sottoposti dall’UIP nazionale a un
esame non automatizzato, condotto sul singolo caso, per verificare la necessità del-
l’adozione di provvedimenti e misure da parte delle autorità competenti nazionali, in
conformità alle disposizioni vigenti.
5. I provvedimenti e le misure adottate ai sensi del comma 4 non pregiudicano il diritto
di entrare nel territorio dello Stato delle persone che godono del diritto di libera circo-
lazione all’interno dell’Unione europea in conformità al decreto legislativo 6 febbraio
2007, n. 30, e al regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 9 marzo 2016.
Art. 9. Trattamento dei dati API
1. I dati API, il cui trattamento è effettuato nel rispetto dei principi di necessità e di pro-
porzionalità, in relazione alle finalità per le quali è consentito, sono resi disponibili,
attraverso il Sistema Informativo, agli Uffici incaricati dei controlli di polizia di frontiera,
per le finalità di cui all’articolo 7, immediatamente dopo la chiusura del volo, quando
non è più possibile l’imbarco o lo sbarco di passeggeri.
2. Entro ventiquattro ore dal momento della loro comunicazione agli Uffici di cui al
comma 1, ovvero dopo l’ingresso dei passeggeri nel territorio dello Stato, i dati API non
necessari per la prevenzione dell’immigrazione irregolare sono resi non visibili ai
medesimi Uffici.
3. Per le finalità di cui all’articolo 3, comma 2, i dati API, trascorsi sei mesi dal loro rice-
vimento, sono resi indisponibili agli Uffici incaricati dei controlli di polizia di frontiera.
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