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LEGISLAZIONE




             Art. 19. Trasferimento dei dati PNR a Paesi terzi
             1. Fatte salve le condizioni previste da eventuali accordi internazionali, i dati PNR e i
             risultati  del  loro  trattamento  possono  essere  trasferiti  alle  autorità  competenti  di  un
             Paese terzo in relazione a casi individuali, soltanto in conformità alle previsioni del pre-
             sente decreto e alle disposizioni del decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE)
             2016/680, concernenti il trasferimento verso Paesi terzi di dati giudiziari o trattati per
             finalità di polizia e qualora ricorrano le seguenti condizioni:
             a) la richiesta sia formulata nel rispetto delle previsioni recate dall’articolo 13, commi 2 e 3;
             b) il trasferimento sia necessario per le finalità di cui all’articolo 3, comma 1;
             c) il Paese terzo si impegni a trattare i dati con le garanzie previste dal presente decre-
             to e a ritrasferire i dati a altro Paese terzo soltanto per le finalità di cui all’articolo 3,
             comma 1, e previa autorizzazione espressa dello Stato italiano.
             2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, i dati PNR possono essere trasferiti
             senza il previo consenso dello Stato membro dal quale sono stati ottenuti nel caso in
             cui ricorrano contestualmente le seguenti condizioni:
             a) il trasferimento sia indispensabile per rispondere a una minaccia specifica e reale
             connessa a reati di terrorismo o a reati gravi in uno Stato membro o in un Paese terzo;
             b) il consenso preliminare non possa essere ottenuto in tempo utile.
             4.  Il  trasferimento  dei  dati  senza  il  preventivo  consenso  è  comunicato  all’UIP  dello
             Stato che ha trasmesso il dato. Il trasferimento è annotato in apposito registro per le
             verifiche da parte del responsabile della protezione dei dati.

             Capo IV - Disposizioni in materia di protezione dei dati personali

             Art. 20. Autorità nazionale di controllo
             1. L’Autorità nazionale di controllo è il Garante per la protezione dei dati personali, che
             esercita il controllo sul trattamento dei dati personali effettuato in applicazione del pre-
             sente decreto, con le modalità previste dal Codice in materia di protezione dei dati per-
             sonali e dal regolamento generale sulla protezione dei dati.
             2. La medesima autorità, su richiesta dell’interessato, esprime pareri in merito all’eser-
             cizio dei diritti di protezione dei dati personali derivanti dalle disposizioni del presente
             decreto.

             Art. 21. Responsabile della protezione dei dati
             1.  Il  responsabile  della  protezione  dei  dati  è  nominato  con  decreto  del  Capo  della
             Polizia  -  Direttore  Generale  della  Pubblica  Sicurezza,  nell’ambito  della  Direzione
             Centrale della Polizia Criminale e adempie alle proprie funzioni in modo indipendente.
             2. Il responsabile della protezione dei dati è incaricato di vigilare sul corretto trattamento
             dei dati PNR e garantisce l’attuazione di tutte le misure tecniche e di sicurezza, nel rispet-
             to di quanto disposto dal decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2016/680.
             3. Il responsabile della protezione dei dati è il punto di contatto unico per gli interessati,
             in merito a tutte le questioni connesse al trattamento dei dati PNR che li riguardano.
             4. Il responsabile della protezione dei dati ha accesso ai dati trattati dall’UIP nazionale
             e segnala al Garante per la protezione dei dati personali i casi in cui il trattamento dei
             dati non sia stato effettuato lecitamente.
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