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GAZZETTA UFFICIALE
Art. 15. Trasferimento dei dati PNR da parte di Stati membri
1. L’UIP nazionale può chiedere all’UIP di altro Stato membro la trasmissione dei dati
PNR, nonché dei risultati del loro trattamento. Tale richiesta, riguardante anche solo
una parte dei dati PNR, deve essere debitamente motivata in relazione a un caso spe-
cifico di prevenzione e repressione dei reati di terrorismo o dei reati gravi. L’UIP nazio-
nale trasmette le informazioni ricevute alle autorità competenti nazionali, ai sensi del-
l’articolo 12, comma 1.
2. Nel caso di pericolo imminente e concreto che possa essere commesso un reato di
terrorismo o altro reato grave, l’UIP nazionale può chiedere all’UIP di altro Stato mem-
bro che i dati PNR siano trasmessi, ai sensi dell’articolo 5, comma 6, anche in un
momento antecedente a quelli indicati dall’articolo 5, comma 5.
Art. 16. Richiesta dei dati PNR da parte delle autorità competenti nazionali
1. Le autorità competenti nazionali inoltrano le richieste di dati PNR alle UIP degli altri
Stati membri tramite l’UIP nazionale.
2. In situazioni di emergenza che non consentano di inoltrare la richiesta attraverso
l’UIP nazionale, le autorità competenti nazionali possono richiedere direttamente
all’UIP di altro Stato membro la trasmissione dei dati PNR, nel rispetto delle previsioni
recate dall’articolo 13, comma 2. Copia della richiesta è inoltrata tempestivamente
all’UIP nazionale.
Art. 17. Modalità di scambio delle informazioni
1. Lo scambio di informazioni ai sensi degli articoli 13, 14, 15 e 16 può avvenire tra-
mite qualsiasi canale esistente di cooperazione internazionale di polizia. La lingua uti-
lizzata per la richiesta e lo scambio di informazioni è quella applicabile al canale uti-
lizzato.
2. In casi di emergenza, il punto di contatto nazionale è l’UIP nazionale.
Art. 18. Trasferimento dei dati PNR a Europol
1. Europol può richiedere, entro i limiti delle proprie competenze e per l’adempimen-
to dei propri compiti, i dati PNR o i risultati del loro trattamento all’UIP nazionale
quando strettamente necessario per sostenere e rafforzare l’azione degli Stati
membri volta alla prevenzione e alla repressione di uno specifico reato di terrorismo
o altro reato grave, a condizione che si tratti di un reato di propria competenza ai
sensi del regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio
dell’11 maggio 2016.
2. La richiesta è formulata attraverso sistemi informatici, utilizzando l’applicazione
SIENA, per il tramite dell’Unità Nazionale Europol e deve contenere i motivi per i quali
Europol ritiene necessaria la trasmissione dei dati PNR o dei risultati del loro tratta-
mento ai fini di prevenzione e repressione dei reati di terrorismo o dei reati gravi di pro-
pria competenza.
3. L’UIP nazionale trasmette le informazioni ai sensi del presente articolo attraverso
l’applicazione SIENA secondo le disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/794 del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016. La lingua utilizzata per la
richiesta e lo scambio di informazioni è quella applicabile a SIENA.
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