Page 221 - Rassegna 2018-2
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GAZZETTA UFFICIALE



               Art. 15. Trasferimento dei dati PNR da parte di Stati membri
               1. L’UIP nazionale può chiedere all’UIP di altro Stato membro la trasmissione dei dati
               PNR, nonché dei risultati del loro trattamento. Tale richiesta, riguardante anche solo
               una parte dei dati PNR, deve essere debitamente motivata in relazione a un caso spe-
               cifico di prevenzione e repressione dei reati di terrorismo o dei reati gravi. L’UIP nazio-
               nale trasmette le informazioni ricevute alle autorità competenti nazionali, ai sensi del-
               l’articolo 12, comma 1.
               2. Nel caso di pericolo imminente e concreto che possa essere commesso un reato di
               terrorismo o altro reato grave, l’UIP nazionale può chiedere all’UIP di altro Stato mem-
               bro  che  i  dati  PNR  siano  trasmessi,  ai  sensi  dell’articolo  5,  comma  6,  anche  in  un
               momento antecedente a quelli indicati dall’articolo 5, comma 5.

               Art. 16. Richiesta dei dati PNR da parte delle autorità competenti nazionali
               1. Le autorità competenti nazionali inoltrano le richieste di dati PNR alle UIP degli altri
               Stati membri tramite l’UIP nazionale.
               2. In situazioni di emergenza che non consentano di inoltrare la richiesta attraverso
               l’UIP  nazionale,  le  autorità  competenti  nazionali  possono  richiedere  direttamente
               all’UIP di altro Stato membro la trasmissione dei dati PNR, nel rispetto delle previsioni
               recate  dall’articolo  13,  comma  2.  Copia  della  richiesta  è  inoltrata  tempestivamente
               all’UIP nazionale.

               Art. 17. Modalità di scambio delle informazioni
               1. Lo scambio di informazioni ai sensi degli articoli 13, 14, 15 e 16 può avvenire tra-
               mite qualsiasi canale esistente di cooperazione internazionale di polizia. La lingua uti-
               lizzata per la richiesta e lo scambio di informazioni è quella applicabile al canale uti-
               lizzato.
               2. In casi di emergenza, il punto di contatto nazionale è l’UIP nazionale.

               Art. 18. Trasferimento dei dati PNR a Europol
               1. Europol può richiedere, entro i limiti delle proprie competenze e per l’adempimen-
               to dei propri compiti, i dati PNR o i risultati del loro trattamento all’UIP nazionale
               quando  strettamente  necessario  per  sostenere  e  rafforzare  l’azione  degli  Stati
               membri volta alla prevenzione e alla repressione di uno specifico reato di terrorismo
               o altro reato grave, a condizione che si tratti di un reato di propria competenza ai
               sensi  del  regolamento  (UE)  2016/794  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio
               dell’11 maggio 2016.
               2.  La  richiesta  è  formulata  attraverso  sistemi  informatici,  utilizzando  l’applicazione
               SIENA, per il tramite dell’Unità Nazionale Europol e deve contenere i motivi per i quali
               Europol ritiene necessaria la trasmissione dei dati PNR o dei risultati del loro tratta-
               mento ai fini di prevenzione e repressione dei reati di terrorismo o dei reati gravi di pro-
               pria competenza.
               3. L’UIP nazionale trasmette le informazioni ai sensi del presente articolo attraverso
               l’applicazione SIENA secondo le disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/794 del
               Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016. La lingua utilizzata per la
               richiesta e lo scambio di informazioni è quella applicabile a SIENA.
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