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LEGISLAZIONE
rale tra i soggetti istituzionali competenti, garantendo altresì lo svolgimento dei compiti
previsti dal presente decreto. La Commissione tecnica in particolare verifica e, se del
caso, aggiorna:
a) i modelli di registro di carico e scarico di cui all’articolo 5, comma 2;
b) le modalità di raccolta dei dati sulla consistenza del materiale vivaistico, di cui all’ar-
ticolo 5, comma 4;
c) i codici delle regioni di provenienza, di cui all’articolo 8, comma 12;
d) i criteri per l’individuazione e la rappresentazione cartografica delle regioni di prove-
nienza, di cui all’articolo 10, comma 4;
e) i criteri, cui devono rispondere i materiali di moltiplicazione importati a garanzia
dell’equivalenza qualitativa rispetto ai materiali prodotti nell’Unione europea, di cui
all’articolo 13, comma 3;
f) il peso minimo dei campioni di sementi da prelevare per i controlli doganali di cui
all’articolo 13, comma 8;
g) il modello per i controlli di cui all’articolo 15, comma 1.
4. I documenti di cui al comma 3 sono adottati, con uno o più decreti, dal Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali.
5. La commissione di cui al comma 1 è costituita da nove membri, come di seguito spe-
cificato:
a) un rappresentante del mondo scientifico universitario esperto in vivaistica forestale
designato di concerto tra il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;
b) tre rappresentanti delle regioni e delle province autonome, esperti del settore, desi-
gnati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome;
c) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali e due rappresen-
tanti del CREA Centro foresta e legno;
d) un rappresentante del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
e) un rappresentante dei produttori privati, nominato dalle associazioni di categoria del
settore vivaistico-sementiero forestale maggiormente rappresentative a livello naziona-
le.
6. I componenti della Commissione tecnica durano in carica tre anni e possono essere
riconfermati. Le funzioni di coordinamento e di segreteria senza diritto di voto, sono
svolte da un dirigente o da un funzionario della competente struttura del Ministero. I
membri della Commissione eleggono al proprio interno il Presidente e definiscono un
regolamento di funzionamento.
7. Ai componenti della Commissione tecnica non spettano compensi, gettoni di presen-
za, indennità, emolumenti né rimborsi spese comunque denominati. Le
Amministrazioni provvedono all’attuazione del presente articolo con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».
3. I richiami agli articoli del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, contenuti in altri
testi normativi, sono da intendersi riferiti ai corrispondenti articoli del presente decreto.
Art. 17. Disposizioni applicative e transitorie
1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle Province
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