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LEGISLAZIONE




             rale tra i soggetti istituzionali competenti, garantendo altresì lo svolgimento dei compiti
             previsti dal presente decreto. La Commissione tecnica in particolare verifica e, se del
             caso, aggiorna:
             a) i modelli di registro di carico e scarico di cui all’articolo 5, comma 2;
             b) le modalità di raccolta dei dati sulla consistenza del materiale vivaistico, di cui all’ar-
             ticolo 5, comma 4;
             c) i codici delle regioni di provenienza, di cui all’articolo 8, comma 12;
             d) i criteri per l’individuazione e la rappresentazione cartografica delle regioni di prove-
             nienza, di cui all’articolo 10, comma 4;
             e)  i  criteri,  cui  devono  rispondere  i  materiali  di  moltiplicazione  importati  a  garanzia
             dell’equivalenza  qualitativa  rispetto  ai  materiali  prodotti  nell’Unione  europea,  di  cui
             all’articolo 13, comma 3;
             f) il peso minimo dei campioni di sementi da prelevare per i controlli doganali di cui
             all’articolo 13, comma 8;
             g) il modello per i controlli di cui all’articolo 15, comma 1.
             4. I documenti di cui al comma 3 sono adottati, con uno o più decreti, dal Ministro delle
             politiche agricole alimentari e forestali.
             5. La commissione di cui al comma 1 è costituita da nove membri, come di seguito spe-
             cificato:
             a) un rappresentante del mondo scientifico universitario esperto in vivaistica forestale
             designato di concerto tra il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e la
             Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;
             b) tre rappresentanti delle regioni e delle province autonome, esperti del settore, desi-
             gnati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
             autonome;
             c) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali e due rappresen-
             tanti del CREA Centro foresta e legno;
             d) un rappresentante del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
             e) un rappresentante dei produttori privati, nominato dalle associazioni di categoria del
             settore vivaistico-sementiero forestale maggiormente rappresentative a livello naziona-
             le.
             6. I componenti della Commissione tecnica durano in carica tre anni e possono essere
             riconfermati. Le funzioni di coordinamento e di segreteria senza diritto di voto, sono
             svolte da un dirigente o da un funzionario della competente struttura del Ministero. I
             membri della Commissione eleggono al proprio interno il Presidente e definiscono un
             regolamento di funzionamento.
             7. Ai componenti della Commissione tecnica non spettano compensi, gettoni di presen-
             za,  indennità,  emolumenti  né  rimborsi  spese  comunque  denominati.  Le
             Amministrazioni provvedono all’attuazione del presente articolo con le risorse umane,
             finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».
             3. I richiami agli articoli del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, contenuti in altri
             testi normativi, sono da intendersi riferiti ai corrispondenti articoli del presente decreto.

             Art. 17. Disposizioni applicative e transitorie
             1.  Sono  fatte  salve  le  competenze  delle  regioni  a  statuto  speciale  e  delle  Province
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