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LEGISLAZIONE
b) promuovere la gestione attiva e razionale del patrimonio forestale nazionale al fine
di garantire le funzioni ambientali, economiche e socio-culturali;
c) promuovere e tutelare l’economia forestale, l’economia montana e le rispettive filiere
produttive nonché lo sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali attraverso la protezione
e il razionale utilizzo del suolo e il recupero produttivo delle proprietà fondiarie fram-
mentate e dei terreni abbandonati, sostenendo lo sviluppo di forme di gestione asso-
ciata delle proprietà forestali pubbliche e private;
d) proteggere la foresta promuovendo azioni di prevenzione da rischi naturali e antro-
pici, di difesa idrogeologica, di difesa dagli incendi e dalle avversità biotiche ed abioti-
che, di adattamento al cambiamento climatico, di recupero delle aree degradate o dan-
neggiate, di sequestro del carbonio e di erogazione di altri servizi ecosistemici generati
dalla gestione forestale sostenibile;
e) promuovere la programmazione e la pianificazione degli interventi di gestione fore-
stale nel rispetto del ruolo delle regioni e delle autonomie locali;
f) favorire l’elaborazione di principi generali, di linee guida e di indirizzo nazionali per
la tutela e la valorizzazione del patrimonio forestale e del paesaggio rurale, con riferi-
mento anche agli strumenti di intervento previsti dalla politica agricola comune;
g) favorire la partecipazione attiva del settore forestale italiano alla definizione, imple-
mentazione e sviluppo della strategia forestale europea e delle politiche ad essa colle-
gate;
h) garantire e promuovere la conoscenza e il monitoraggio del patrimonio forestale
nazionale e dei suoi ecosistemi, anche al fine di supportare l’esercizio delle funzioni di
indirizzo politico nel settore forestale e ambientale;
i) promuovere e coordinare, nel settore, la formazione e l’aggiornamento degli opera-
tori e la qualificazione delle imprese;
l) promuovere l’attività di ricerca, sperimentazione e divulgazione tecnica nel settore
forestale;
m) promuovere la cultura forestale e l’educazione ambientale.
2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d’intesa con la Conferenza
unificata ed in coordinamento, per quanto di rispettiva competenza, con il Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo, adotta gli atti di indirizzo e assicura il coordinamento
delle attività necessarie a garantire il perseguimento unitario e su tutto il territorio
nazionale delle finalità di cui al comma 1.
3. Per l’ordinato perseguimento delle finalità di cui ai comma 1, lo Stato e le regioni pro-
muovono accordi, intese istituzionali e progetti di valenza interregionale e internazio-
nale.
4. All’attuazione delle finalità di cui al presente articolo si fa fronte nell’ambito delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 3. Definizioni
1. I termini bosco, foresta e selva sono equiparati.
2. Si definiscono:
a) patrimonio forestale nazionale: l’insieme dei boschi, di cui ai commi 3 e 4, e delle
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