Page 192 - Rassegna 2018-2
P. 192

LEGISLAZIONE




             b) promuovere la gestione attiva e razionale del patrimonio forestale nazionale al fine
             di garantire le funzioni ambientali, economiche e socio-culturali;
             c) promuovere e tutelare l’economia forestale, l’economia montana e le rispettive filiere
             produttive nonché lo sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali attraverso la protezione
             e il razionale utilizzo del suolo e il recupero produttivo delle proprietà fondiarie fram-
             mentate e dei terreni abbandonati, sostenendo lo sviluppo di forme di gestione asso-
             ciata delle proprietà forestali pubbliche e private;
             d) proteggere la foresta promuovendo azioni di prevenzione da rischi naturali e antro-
             pici, di difesa idrogeologica, di difesa dagli incendi e dalle avversità biotiche ed abioti-
             che, di adattamento al cambiamento climatico, di recupero delle aree degradate o dan-
             neggiate, di sequestro del carbonio e di erogazione di altri servizi ecosistemici generati
             dalla gestione forestale sostenibile;
             e) promuovere la programmazione e la pianificazione degli interventi di gestione fore-
             stale nel rispetto del ruolo delle regioni e delle autonomie locali;
             f) favorire l’elaborazione di principi generali, di linee guida e di indirizzo nazionali per
             la tutela e la valorizzazione del patrimonio forestale e del paesaggio rurale, con riferi-
             mento anche agli strumenti di intervento previsti dalla politica agricola comune;
             g) favorire la partecipazione attiva del settore forestale italiano alla definizione, imple-
             mentazione e sviluppo della strategia forestale europea e delle politiche ad essa colle-
             gate;
             h) garantire e promuovere la conoscenza e il monitoraggio del patrimonio forestale
             nazionale e dei suoi ecosistemi, anche al fine di supportare l’esercizio delle funzioni di
             indirizzo politico nel settore forestale e ambientale;
             i) promuovere e coordinare, nel settore, la formazione e l’aggiornamento degli opera-
             tori e la qualificazione delle imprese;
             l) promuovere l’attività di ricerca, sperimentazione e divulgazione tecnica nel settore
             forestale;
             m) promuovere la cultura forestale e l’educazione ambientale.
             2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d’intesa con la Conferenza
             unificata ed in coordinamento, per quanto di rispettiva competenza, con il Ministero
             dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministero dei beni e delle
             attività culturali e del turismo, adotta gli atti di indirizzo e assicura il coordinamento
             delle  attività  necessarie  a  garantire  il  perseguimento  unitario  e  su  tutto  il  territorio
             nazionale delle finalità di cui al comma 1.
             3. Per l’ordinato perseguimento delle finalità di cui ai comma 1, lo Stato e le regioni pro-
             muovono accordi, intese istituzionali e progetti di valenza interregionale e internazio-
             nale.
             4. All’attuazione delle finalità di cui al presente articolo si fa fronte nell’ambito delle
             risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi
             o maggiori oneri per la finanza pubblica.

             Art. 3. Definizioni
             1. I termini bosco, foresta e selva sono equiparati.
             2. Si definiscono:
             a) patrimonio forestale nazionale: l’insieme dei boschi, di cui ai commi 3 e 4, e delle
             192
   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197