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QUALE FUTURO PER L’UTILIZZO AGRONOMICO DEI FANGHI DA DEPURAZIONE?


             nozione di acque reflue civili e acque reflue da insediamenti produttivi, non
             sono oggi più vigenti; esse sono state sostituite con le nozioni di acque reflue
             domestiche, acque urbane ed industriali, contenute nell’articolo 74 del decreto
             legislativo 152/2006, pertanto, l’articolo 2 citato va reinterpretato alla luce della
             nuove definizioni.
                  Parimenti l’attuale normativa non distingue più tra rifiuti tossico e nocivi
             e la disciplina dettata dal DPR 1982, n. 915 sui rifiuti è stata abrogata dal decre-
             to legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, oggi sostituito dal TUA; occorre quindi
             coordinare la normativa fanghi, con la disciplina introdotta dal Testo Unico
             Ambiente in materia di rifiuti pericolosi.
                  Sul punto, la Cassazione , ha in più occasioni precisato che il richiamo
                                          (5)
             operato dalla legge fanghi alla disciplina sui rifiuti, non va inteso come rinvio
             materiale, ovvero fisso, alla specifica disciplina abrogata, ma come rinvio for-
             male,  ovvero  mobile,  alla  normativa  anche  successivamente  intervenuta  in
             materia. In sostanza il richiamo è da intendersi in riferimento alla disciplina in
             materia di rifiuti vigente nel momento in cui si applica la normativa sui fanghi.
                  In applicazione del predetto principio di diritto, si può sostenere che lad-
             dove l’articolo 2 del decreto legislativo n. 99, fa riferimento alle acque reflue
             provenienti da insediamenti civili e produttivi, occorre attualmente riferirsi alle
             nozioni dettate dall’articolo 74 del TUA di acque reflue domestiche, industriali
             e urbane.
                  Se non sorge alcun dubbio circa la coincidenza tra acque civili e acque
             domestiche, intese come acque provenienti dal metabolismo umano, discussa è
             l’esatta coincidenza tra la nozione di refluo da insediamento produttivo e refluo
             industriale, nonché l’assimilazione dei reflui industriali a quelli domestici.
                  Il nocciolo della questione è se per refluo industriale assimilabile a quello
             domestico, si intenda soltanto quello derivante da attività produttive che non
             utilizzano additivi chimici e metalli pesanti; oppure possono considerarsi assi-
             milabili anche i reflui che, in ragione dei pretrattamenti effettuati dal titolare
             dello scarico prima della immissione in fognatura, rendano quel refluo, quanto
             a composizione, assimilabile al domestico.

             (5) - Corte di Cassazione, Sez. III, sentenza n. 2303 del 6 dicembre 2012; Sez. III, n. 28484 dell’11
                 aprile 2003.

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